Il Caso di Cappato e Dj Fabo

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Indice:

  1. Premessa
  2. Inquadramento giuridico del fatto
  3. La formulazione proposta dalla Procura
  4. L’interpretazione contrapposta del g.i.p. (vai alla seconda parte dell’articolo)
  5. Gli sviluppi e la rimessione alla Corte Costituzionale (vai alla seconda parte dell’articolo)
  6. Il panorama giurisprudenziale sovranazionale (vai alla seconda parte dell’articolo)
  7. La legge n. 219/2017 (vai alla terza parte dell’articolo)
  8. La pronuncia della Corte Costituzionale (vai alla terza parte dell’articolo)
  9. Conclusioni (vai alla terza parte dell’articolo)

1. Premessa

La delicata questione del tema fine-vita si ripresenta dinanzi alla magistratura che, come spesso accade, si ritrova l’assenza di una normativa dedicata a tale disciplina[1].

La vicenda in esame trae origine da un grave incidente subìto nel 2014 dal sig. Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo,  che lo renderà tetraplegico e cieco per il resto della sua vita, seppur mentalmente lucido e in grado di percepire ogni dolore più straziante[2].

Nonostante i vani tentativi terapeutici e la speranza di un miglioramento, dopo neanche un anno, le sue condizioni vengono dichiarate irreversibili[3].

In seguito all’ulteriore tentativo di cure sperimentale in India[4], lo stesso ormai rassegnato, decide di porre fine a quella che ormai non ritiene neanche più vita[5], cosi comunica la notizia ai familiari e, in particolare, alla fidanzata e alla madre che lo sosterranno in tutte le fasi che porteranno alla realizzazione del suicidio.

Invero, queste ultime, consapevoli della scelta irrevocabile del sofferente familiare, entrano in contatto con l’associazione “Luca Cosciani” attraverso il suo tesoriere Marco Cappato, che proporrà a Fabiano le possibili modalità, praticate in alcune strutture, per attuare la volontà di togliersi la vita.

Antoniani, tra quelle proposte , sceglie l’associazione elvetica Dignitas[6]: una clinica svizzera attraverso il quale potrà accedere al c.d. Suicidio assistito.

Dopo tutte le informazioni necessarie e le valutazioni della clinica dirette ad accertare la libertà di scelta dell’Antoniani, quest’ultimo viene accompagnato in Svizzera da Marco Cappato nella clinica Dignitas, dove morirà il 27.02.2017[7].

Marco Cappato consapevole che la scelta attuata in Svizzera non sarebbe stata possibile in Italia, perché perseguibile penalmente, appena rientrato, decide di autodenunciarsi facendo generare così un procedimento penale nei suoi confronti[8].

2. Inquadramento giuridico del fatto

La procura di Milano ricostruisce la vicenda di dj Fabo e il coinvolgimento di Cappato configurando la condotta di partecipazione materiale, posta in essere da quest’ultimo, consistente nell’aver accompagnato con l’autovettura Fabiano  fino in Svizzera, nell’alveo dell’art. 580 c.p[9].

I P. M. ambrosiani escludono sin da subito la configurabilità della fattispecie incriminatrice relativa all’omicidio del consenziente[10].

Invero, nel nostro ordinamento si distingue il suicidio assistito dalla norma di cui all’art. 579 c.p. dal fatto che, nella prima ipotesi, il suicida mantiene il c.d. dominio sull’azione esecutiva[11] che, invece, nel secondo caso si trasferisce in capo ad un soggetto diverso.

In altri termini, seppur entrambe le fattispecie proteggono il bene supremo della vita, nell’omicidio del consenziente il soggetto passivo, anche se consenziente, muore per mano dell’agente[12].

La distinzione è stata acclarata anche dal giudice di legittimità, il quale ha stabilito che qualora la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, in presenza di una condotta estranea atta ad aiutarlo, si tratta di istigazione o aiuto al suicidio[13].

I magistrati inquirenti, a tal proposito, sottolineano che l’atto ultimo, rappresentativo della volontà di morire, è stato compiuto dallo stesso Fabiano[14].

La distinzione effettuata risulta, dunque, fondamentale per qualificare giuridicamente i fatti all’interno della fattispecie di cui all’art. 580 c.p.

Nell’ambito del reato in esame, tuttavia, i pubblici ministeri ambrosiani, escludono la contestazione a Marco Cappato della condotta di partecipazione morale, ossia istigazione o rafforzamento del proposito suicida[15].

Essi evidenziano, infatti, che Fabiano, soggetto cosciente e lucido, ha formato liberamente la propria volontà, cosi come risulta anche dai video trasmessi in tv[16]; l’autonomia della scelta di morire è stata accertata anche dalla struttura svizzera tramite colloqui privati finalizzati proprio a verificare l’effettiva libertà di scelta del malato[17].

Una volta inquadrato il fatto, ritenendo la responsabilità penale limitata alla sola condotta di partecipazione materiale, gli organi inquirenti, hanno verificato la giurisdizione.

Questi ultimi, invocando l’art 6, comma 2, c.p. che prevede la sussistenza della giurisdizione italiana quando l’azione avviene in tutto o in parte nel territorio dello Stato, hanno ritenuto tale requisito integrato.

Invero, l’accompagnamento di Fabiano alla struttura svizzera, posto in essere da Cappato, è iniziato nel territorio italiano, in particolare a Milano.

La Procura di Milano s’interroga, poi, sulla corretta interpretazione dell’art. 580 c.p[18].

La norma del codice Rocco è stata formulata dal legislatore in termini estremamente ampi: per ragioni politico-criminali viene punito solo il concorrente[19].

In particolare, la norma prevede la stessa pena per l’agente che commette una delle tre condotte[20].

Le prime due fanno riferimento alla mera partecipazione morale che si estrinsecano determinando “altri al suicidio” o rafforzandone “l’altrui proposito”.

La terza, invece, consiste nella partecipazione materiale compiuta dall’agente agevolandone ”in qualsiasi modo l’esecuzione” del suicidio.

Quest’ultima condotta, a differenza delle precedenti, si pone in un momento successivo alla volontà del soggetto che ha deciso di morire; in tale ipotesi la volontà del suicida si è già formata[21].

A tal proposito, l’agente sarà punibile solo se vi è l’esistenza del nesso causale tra una delle condotte descritte e l’evento del reato, rappresentato dal suicidio o, laddove questo non si verificasse, da lesioni gravi o gravissime[22].

L’orientamento giurisprudenziale ha fornito un’interpretazione estensiva della disposizione in esame[23], ritenendo punibile qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione del proposito suicida, specificando che può essere realizzabile in qualsiasi modalità.

Attraverso tale filone interpretativo sarebbe dunque punibile qualsiasi condotta causalmente collegata all’atto suicida[24].

La richiesta formulata dalla pubblica accusa sceglie, però, di discostarsi dall’interpretazione estensiva proponendo, invece, una formulazione restrittiva della norma che circoscrive la rilevanza penale della condotta di aiuto solo qualora questo avvenga nella fase esecutiva del suicidio[25].

I p.m., in particolare, ritengono che si debba applicare un’interpretazione costituzionalmente orientata in modo da restringere l’area di punibilità della fattispecie esclusivamente alle condotte agevolatrici in senso stretto della fase esecutiva del suicidio, attraverso la fornitura dei mezzi o la partecipazione alla stessa esecuzione[26].

Alla luce dell’interpretazione proposta per fase esecutiva s’intenderebbe, soltanto, la fase immediatamente precedente alla morte, in cui il personale medico inseriva la sostanza mortale nella siringa, successivamente azionata dal paziente[27].

In tale direzione, la condotta di accompagnamento in macchina alla clinica svizzera effettuata da Marco Cappato, su richiesta del malato, nonché l’assistenza dell’agente ai preparativi del suicidio non configurerebbero la responsabilità penale dell’indagato[28].

Inoltre, la richiesta di archiviazione in commento, contempla l’interruzione del nesso causale poiché Fabiano, una volta arrivato in Svizzera, è stato affidato alla struttura che ha curato tutte le fasi prodromiche all’evento finale.

Nel dettaglio, la clinica si è assunta l’onere di verificare se le condizioni di fatto di Fabiano fossero conformi ai criteri imposti dalla legislazione elvetica che considerano l’aiuto al suicidio come legittimo[29].

Per tali ragioni, ad avviso dei p.m., una volta che il dj è entrato nel centro Dignitas, si è generata una serie causale autonoma tale da recare, indipendentemente dall’aiuto fornito da Cappato, la morte del malato[30].

A sostegno di tale assunto, i magistrati inquirenti richiamano il principio di offensività affermando che, nel caso de quo, tra la condotta posta in essere da Cappato e la morte di Fabiano s’interpongono ulteriori condotte e, pertanto, quella eseguita dal tesoriere dell’associazione <<Luca Coscioni>> non ha una significativa incidenza sulla lesione del bene vita[31].

L’azione di Cappato sarebbe dunque, secondo i p.m., penalmente irrilevante e, dunque, non punibile.

I magistrati inquirenti si chiedono infine se potesse eventualmente sussistere una responsabilità dell’agente sulla base del combinato disposto tra gli artt. 110 e 580 c.p. ma precisano che l’aiuto al suicidio è già strutturato nella forma del concorso nel fatto lesivo, pertanto, si esclude l’applicazione dell’istituto concorsuale a tale disposizione[32].

Diversamente opinando, sarebbero sanzionabili  anche tutte quelle condotte “lontane” dall’evento della morte e ciò contrasterebbe con il principio di offensività[33].

3. La formulazione proposta dalla Procura

Nella richiesta di archiviazione, il tema del suicidio assistito è affrontato attraverso una collocazione nel panorama costituzionale e sovranazionale poiché, come rilevano gli stessi p.m., forte è il legame intercorrente tra i diritti fondamentali e la questione del “diritto” di porre fine alla propria vita[34].

I p.m. richiamano la pronuncia del giudice delle leggi che ha definito il diritto alla vita come un valore immanente all’interno del sistema costituzionale.[35]

Invero, la Procura specifica che seppur il diritto alla vita non è espressamente indicato nella Costituzione è un “diritto fondamentalissimo” dell’individuo, tutelato dal nostro codice penale.

Dopo una disamina sul diritto fondamentale alla vita ampiamente tutelato tanto dal nostro ordinamento quanto dalla Corte edu[36], l’attenzione dei magistrati inquirenti si concentra sul principio personalistico, presente nel nostro ordinamento, secondo cui nessun valore può essere preso come assoluto in quanto tutti i diritti presenti devono essere bilanciati al fine di garantire il massimo rispetto della persona umana.

Alla base del principio citato vi è la libertà dell’individuo, libertà intesa non solo in senso fisico ma soprattutto come libertà di pensiero, di scelte di vita, di religione e in senso ampio di autodeterminazione personale[37].

Un esempio è fornito in materia di interruzione volontaria di gravidanza disciplinata dalla l. 194/1978 in cui il legislatore, nel bilanciamento del diritto alla vita del feto e l’autodeterminazione della donna, ritiene prevalente quest’ultimo.

La richiesta in commento evidenzia che all’indisponibilità del diritto alla vita, nel caso di specie, si contrappone il diritto alla dignità e all’autodeterminazione che trova fondamento in ambito nazionale negli artt. 2, 3, 13, e 32, comma 2, della Costituzione e, nell’area sovranazionale, negli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo[38].

Sul piano giurisprudenziale, fondamentali sono state le sentenze richiamate della Corte Edu nonché quelle relative alla Suprema Corte nei casi Englaro[39] e Welby[40].

Richiamando le fonti e la giurisprudenza citata, la Procura meneghina sostiene che la dignità dell’uomo, intesa come insieme dei valori insiti nell’individualità umana, rappresenta un limite per il principio di indisponibilità della vita dal quale non si può prescindere.

Già in altre pronunce, concernenti temi affini a quello in esame (come la nutrizione artificiale), è stato riconosciuto il diritto alla rinuncia di trattamenti sanitari diretti al mantenimento della vita rinvenendo il fondamento nel 2 comma dell’art 32 della Costituzione.

Invero, in materia di diritto alla salute, la Costituzione prevede il divieto di trattamenti sanitari obbligatori, se non in casi individuati dalla legge e sempre nel rispetto della persona umana.

Anche la Corte Costituzionale in numerose pronunce ha riconosciuto l’importanza del rispetto della persona qualificandola come insieme di valori che costituiscono l’individualità di ogni essere umano[41].

I p.m., dunque, muovendo da tale premessa, sostengono che Fabiano avrebbe potuto avvalersi del diritto alla rinuncia delle cure.

Tuttavia, tale ipotesi è stata scartata dallo stesso perché l’interruzione delle cure non avrebbe portato ad una morte immediata ma ad un’agonia prolungata per giorni che lo avrebbe condotto a dolori inaccettabili.

Secondo la Procura di Milano, nel bilanciamento tra il diritto alla vita e il diritto alla dignità dell’uomo prevale quest’ultimo che si estrinseca nel diritto all’autodeterminazione;

L’estrinsecazione del diritto di autodeterminazione nelle scelte relative alla salute del proprio corpo, quale corollario della dignità, era stata statuita dal giudice di legittimità, nel noto caso Englaro, in cui si è ritenuto che il diritto all’autodeterminazione terapeutica non incontra alcun limite, neanche quello del bene vita[42].

Tale principio era stato acclarato dal G.u.p. di Roma che aveva riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo di rifiuto della terapia, un diritto tutelato dalla Costituzione[43].

Tale statuizione è stata successivamente estesa anche al malato in stato vegetativo permanente[44].

I p.m., attraverso il percorso descritto, delineano la prevalenza del diritto al rispetto della dignità dell’uomo sino all’ultimo istante della sua esistenza.

Pertanto, individuano nella condotta attiva di Fabiano, compiuta attraverso un atto di disposizione autonoma, un diritto al suicidio.

La ricostruzione operata conduce, in tal modo, a trasformare il suicidio da mero fatto, non considerato dall’ordinamento, ad un vero e proprio diritto soggettivo che è a capo di ogni individuo.

L’interpretazione fornita si discosta da quella prevalente che considera il suicidio un mero fatto o un fatto giuridicamente tollerato, comunque lecito[45].

Secondo la tesi giuridica maggioritaria il suicidio non è un diritto riconosciuto in capo all’individuo, invero, il codice penale punisce l’aiuto al suicido e l’omicidio del consenziente[46].

Le considerazioni dell’orientamento descritto si fondano sul principio solidaristico che informa l’intero impianto costituzionale.

La tesi proposta dalla Procura, invece, nel ritenere prevalente il principio personalistico che impone di tutelare non solo la vita ma anche la dignità dell’individuo, richiama la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo dell’Onu.

In particolare, l’art. 2 tutela egualmente la vita come anche la libertà e la sicurezza  dell’uomo e, inoltre, gli articoli 3 e 4 disciplinano specifici divieti di violazione della dignità che si compendiano nel divieto di schiavitù e in quello di trattamenti inumani e degradanti.

Gli organi inquirenti al fine di avallare le loro considerazioni richiamano numerose pronunce della Corte Edu.

In particolare, si riconosce il ruolo centrale dell’art 3 della Convenzione e la notevole importanza della dignità umana[47].

Altresì, nella nota sentenza Gross c. Svizzera, si riconosce ad ogni essere umano il diritto di decidere con quali mezzi e in quale momento della sua vita debba porre fine alla propria esistenza[48].

Quanto acclarato, secondo la giurisprudenza europea trova fondamento nell’art 8 della Convenzione edu che tutela il diritto alla vita privata e familiare.

Dopo l’analisi compiuta, i p.m. si concentrano ad analizzare la condotta del concorrente[49] rispetto all’atto suicida e, in particolare, se la stessa possa integrare la fattispecie di cui all’art. 580 c.p.

A tal proposito, la Procura individua due possibili soluzioni percorribili, la prima fondata sul principio di offensività e l’altra sull’operabilità delle regole inerenti le cause di giustificazione e il concorso.

In relazione alla prima strada prospettata, con riferimento al bene giuridico tutelato dalla disposizione, hanno ritenuto che la trasformazione del suicidio in un diritto soggettivo consente di accedere ad una visione della vita non più come bene indisponibile ma al contrario come un bene disponibile[50].

Di conseguenza, l’aiuto dell’agente non ha determinato alcuna offesa al bene giuridico della vita che è unicamente nella disponibilità del suo titolare.

Una seconda e diversa soluzione prospettata dalla Procura meneghina attiene alla struttura dell’art. 580 c.p. che punisce non il suicida ma il concorrente necessario.

Sulla base di tale dato, gli organi inquirenti ritengono che, nel caso di specie, operi una causa di giustificazione impropria. Essi, in particolare, si riferiscono all’esercizio del diritto che non scrimina un fatto di reato ma lo rende tollerabile e in tal modo sarebbe consentita la condotta di concorso materiale.

Sulla base di tali ragioni secondo la Procura la condotta di Cappato non rientra nella norma esaminata e, pertanto, richiede l’archiviazione[51].

Appare lodevole lo sforzo che si legge tra le righe della richiesta di archiviazione che rispetto alle precedenti pronunce del panorama nazionale arriva a configurare un vero e proprio diritto a morire e non più solo del diritto a lasciarsi morire[52].

Analizzando attentamente il percorso logico giuridico seguito dalla Procura, una prima riflessione s’incentra sull’interpretazione fornita della norma codicistica.

Sull’interpretazione restrittiva dell’art 580 c.p. adottata dai p.m. bisogna precisare che, in precedenza, la Corte d’Assise di Messina aveva tentato di proporre una formulazione della norma costituzionalmente orientata che restringesse la punibilità della condotta di partecipazione materiale del concorrente[53].

In particolare, l’aiuto, secondo i giudici siciliani, diveniva penalmente sanzionabile solo se aveva determinato un’influenza nella formazione della volontà del suicida. L’interpretazione della partecipazione intesa unicamente in termini istigativi è stata tuttavia rigettata dal giudice di legittimità[54].

La Procura di Milano nella richiesta in esame, però, evidenzia come l’interpretazione proposta si differenzia anche rispetto a quella formulata in precedenza dalla Corte di Assise di Messina: invero, mentre quest’ultima asseriva una formulazione abrogatrice della norma in commento, quella prospettata dai magistrati ambrosiani si basa su un’interpretazione restrittiva che trova fondamento sul dato letterale dell’art. 580 c.p. che, diversamente, opererebbe in termini molto ampi.

La soluzione proposta, pertanto, ad avviso dei p.m., sembrerebbe la più confacente alla volontà del legislatore che nel punire la condotta de qua ha inserito nella fattispecie in esame la locuzione <<fase esecutiva>> del suicidio.

La proposizione contenuta nell’art. 580 c.p. si presta in realtà a diverse interpretazioni[55].

Un primo filone interpretativo ritiene che la proposizione contenuta nell’art. 580 c.p. si riferisce a qualsiasi atto prodromico al compimento dell’evento finale[56].

Ed invero, secondo autorevole dottrina tale interpretazione sembrerebbe aderire alla lettera del norma che sanziona anche il tentativo di aiuto al suicido, se da questo siano derivate lesioni gravi o gravissime.

L’agente, dunque sarebbe, responsabile penalmente per qualsiasi aiuto della <<fase esecutiva>> che conduce al suicidio.

Un indirizzo interpretativo contrapposto adotta, invece, un’interpretazione restrittiva; in particolare, ascrive il concetto di fase esecutiva esclusivamente a quell’atto con cui il suicida si toglie effettivamente la vita[57].

Pertanto, secondo tale prospettiva, sarebbe punibile soltanto l’aiuto prestato limitatamente nella <<fase esecutiva>> del suicidio[58].

La Procura di Milano adotta quest’ultima interpretazione ritenendo quindi che la condotta agevolatrice si debba verificare, per essere punibile, nel momento e nel luogo in cui  effettivamente si compie il suicidio.

L’interpretazione adottata dalla Procura, inoltre, ha ritenuto che nel caso di specie si è realizzata l’interruzione del nesso causale tra la condotta di Cappato e il suicidio avvenuto da Fabiano poiché la morte è stata determinata da una serie causale del tutto autonoma[59].

Nel caso de quo, infatti, la condotta di Cappato si colloca in una fase lontana dal suicidio e tra l’azione dell’agente e l’evento s’interpongono gli aiuti del medico e dei professionisti della struttura svizzera che hanno consentito a Fabiano di morire[60].

La ricostruzione della Procura analizza la condotta posta in essere dall’indagato al fine di verificare se è configurabile l’ipotesi di un concorso nell’aiuto al suicidio materialmente commesso dalle figure specialistiche della clinica.

Nell’analisi operata i magistrati meneghini escludono la sussistenza del concorso e la conseguente responsabilità invocando il principio di offensività[61].

I p.m., infatti, sostengono che la fattispecie considera penalmente rilevante l’agevolazione di una condotta lesiva mentre, come esaminato, quella di Cappato risulta ben lontana dall’effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma[62].

Sulla base delle considerazioni svolte, la Procura esclude la responsabilità penale di Cappato[63].

La tesi sostenuta dalla Procura che delinea un diritto ad una morte dignitosa ritenendo che questo sia costituzionalmente garantito è un passaggio indubbiamente innovativo.

Invero, né il giudice delle leggi né la Corte di Strasburgo si sono mai pronunciati sul riconoscimento di un diritto di morire[64].

Nella giurisprudenza di Strasburgo nonostante si riscontra un ampliamento del riconoscimento del diritto all’autodeterminazione, non si ravvisa alcun riconoscimento espresso del diritto di porre fine alla propria vita dignitosamente.

Inoltre la Corte di Strasburgo pur riconoscendo nel caso Pretty[65] la libertà di autodeterminazione dell’individuo non impone agli stati la liceizzazione di tali pratiche; invero, lascia a questi ultimi un ampio margine di apprezzamento attesa la delicatezza della materia[66].

La Corte europea evidenzia altresì che il bene della vita ben può essere bilanciato dal diritto all’autodeterminazione a tutela dei soggetti più deboli al fine di evitare che gli stessi commettano scelte spropositate.

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Note

[1] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p. 1.

[2] L’operatore sanitario addetto alle cure dell’Antoniani escusso come teste il 6.4.2017 riporta di contrazioni subite dal Fabiano dalle 20 alle 60 volte al giorno che lo conducevano a pianti e urla incolmabili da alcun farmaco. Nella stessa direzione si esprimeva, nel verbale del 18.4.2017, il consulente del p.m. dott.ssa Merenghi il quale, accertata la lesione midollare, riportava che in tali casi si raggiungono livelli di dolore di un’intensità insopportabile, Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., 2 maggio 2017 , p. 2.

[3] Prognosi raccolta dall’unità spinale dell’Ospedale Niguarda, Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggo 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.5.

[4] Tra le fine del 2015 e l’inizio del 2016 Fabiano si sottopone ad un trattamento sperimentale con trapianto di cellule staminali, P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 2.

[5] Lo stesso medico curante, escusso come test, riporta le parole di Fabiano che vede la morte come unica liberazione da una vita ormai concepita come prigione, G. Stamponi Bassi, Aiuto al suicidio: nel procedimento a carico di Marco Cappato la Procura di Milano chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, luglio 2017, p. 1.

[6] Tale associazione ha lo scopo di assicurare ai suoi membri una morte dignitosa, attraverso l’accompagnamento alla morte volontaria, tuttavia, solo dopo aver verificato una serie di requisiti. Il paziente, invero, deve essere in grado di compiere azioni fisiche minime; deve avere la capacità di discernimento e deve essere affetto da una malattia il cui esito sia la morte o dolori insopportabili, P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 3.

[7] Il farmaco utilizzato è il pentobarbital di sodio/Nap che, in pochi secondi, ha procurato la morte. La procedura è stata avviata dallo stesso Fabiano il quale ha azionato lo stantuffo della siringa con i denti, Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 2.

[8] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 2.

[9] R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., cit., p. 3.

[10] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, cit., p. 5.

[11] Per la distinzione tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio Cfr. per tutte Corte d’Assise di Messina, 10 giugno 1997, in Giur. mer., 1998, con nota di E. Felici, Doppio suicidio: omicidio del consenziente o aiuto al suicidio, p. 735 ss.

[12] Di fondamentale importanza in tale fattispecie è il consenso del soggetto passivo che deve essere valido inteso come serio, esplicito e inequivocabile nonché perdurante fino all’ultimo momento. In tal senso si è espressa , Cass. Pen., sez. I., n. 32851/2008, in Diritto penale contemporaneo, 8 settembre 2014, cit., p. 10.

[13] C. Cass., sez. I, 6 febbraio 1998 n.3147, in Riv. pen., 1998, pp. 466 ss.

[14] Lo stesso Antoniani ha dato corso , mediante un apposito dispositivo che egli ha morso, all’iniezione del farmaco letale che lo ha condotto alla morte, Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, cit., p. 3.

[15] R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., cit., p. 149.

[16] La vicenda, dal notevole impatto mediatico, è stata oggetto di un servizio del programma “Le Iene” andato in onda il 22.02.2017, in www.giurisprudenzapenale.com,  13 dicembre 2017.

[17] C. Cupelli, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge?, in Diritto penale contemporaneo, 13 marzo 2017, p. 8.

[18] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 2.

[19]Per una ricostruzione storico-giuridica del suicidio si rimanda a F. Faenza, Profili penali del suicidio, in Trattato di Biodiritto, a cura di S. Canestrari, S. Ferrando, S. Rodotà, S. Zatti, Giuffré, Milano, 2011, pp. 1801 e ss.

[20] F. Viganò, Reati contro la persona, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2011, p. 40.

[21] A. Manfredi, sub art. 580 c.p., in Commentario al codice penale, III, a cura di Dolcini E.- Marinucci G., Torino, 2002, p. 2726;

[22] R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Riv. Diritto penale contemporaneo, fasc. 10/2017, p. 145.

[23] <<E’ sufficiente un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio>>, cosi si è espressa C. Cass., sez. I, 6 febbraio 1998 n.3147, in Riv. pen., 1998, pp. 466 ss.

[24]V. Patalano, I delitti contro la vita, Cedam, Padova, 1984, pp. 209 e ss.

[25] Sul punto si rimanda, tra gli altri, a S. Seminara, Riflessioni i tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 1995, p.677.

[26]S. Seminara, Il delitto tentato, Giuffrè, Milano, 2002, p. 316.

[27] R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Riv. Diritto penale contemporaneo, cit, p. 147

[28]P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 3.

[29] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 4.

[30] Contra R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., cit., p. 146.

[31]B. Petrocelli, Il delitto tentato, Cedam, Padova 1966, p. 104.

[32] R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., cit., p. 156.

[33] Sull’operatività del principio di offensività si rimanda a V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, p. 91.

[34] De Marzo, Aiuto al suicidio e tutela della vita tra doveri di solidarietà e diritti di libertà, in ilpenalista.it, 2 marzo 2018, p. 31.

[35] Corte Cost., 10 febbraio 1981, n 26, in Giur. cost., 1981, p. 134.

[36] A tal proposito parla del principio di sacralità della vita umana nella sentenza Koch c. Germania, Corte edu, 19.06.2012, in Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p. 4.

[37] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggo 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.11.

[38] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., 2 maggio 2017 , p. 145.

[39] Cass, sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, con nota di Calò, La Cassazione “vara” il testamento biologico, in Corr. Giur., 2007.

[40] G.u.p. Roma, 23.07.2007, n. 2049 in Cass. Pen., 2008, V, 1791, con nota di Cupelli, “Il diritto” del paziente di (rifiutare) e il “dovere” del medico ( di non perseverare).

[41] Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., 2 maggio 2017 , p. 143.

[42] Cass. Civ.,sez.I, sent. 16 ottobre 2007, n.21748 in Resp. Civ. prev., 2008, V, Sez. II, 1103, con nota di Gennari, La Suprema Corte scopre il substituted judgement.

[43] G.u.p. Roma, 23.07.2007, n. 2049 in Cass. Pen., 2008, V, 1791.

[44] Si rinvia alla sentenza Englaro in cui è stato ricavato il diritto all’autodeterminazione terapeutica attraverso u accertamento giudiziale della volontà presunta, Seminara, Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. Pen. e proc. 2007, 1561.

[45]A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 gugno 2018, p. 7.

[46] Mantovani, Diritto penale. Delitti contro la persona, VI ed., Padova, 2016, pp. 128-129.

[47] C. edu, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in hudoc.echr.coe.int., p. 74.

[48] C.edu. sez. II, sent. 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera, 6 giugno 2013, con nota di Parodi, Una Corte divisa su una materia divisiva: una pronuncia di Strasburgo in materia si suicidio assistito assistito, p. 24.

[49] Sulla distinzione tra autore principale e concorrente, e sul criterio per individuare le due figure, si rinvia all’opera di Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, pp. 113 ss.

[50] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggo 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.5.

[51] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 3.

[52] Il diritto a lasciarsi morire si ravvisa nelle sentenze del g.u.p. di Roma(caso Welby) e della Cass. Civ. (caso Englaro),M. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, fasc. 2/2018, pp. 182 ss.

[53] Corte d’Assise di Messina, sent. 10.06.1997 in Giur. mer., 198 fasc. 4-5, pp. 731 ss.

[54] Cass., sent. 3174/1998, in Riv. pen., 1998, pp. 46 ss.

[55] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 4.

[56] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggo 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.10.

[57] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 5.

[58] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggo 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.7.

[59] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggio 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.9.

[60] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 6.

[61] V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, p. 91.

[62] Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione, 2 maggo 2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017, p.7.

[63] P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, cit., p. 5.

[64] C. edu, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in hudoc.echr.coe.int., p. 74.

[65] C. edu, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in hudoc.echr.coe.int., p. 72.

[66] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 3.

Lamonica Remedios Genny

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