Con sentenza n. 6002/12, la V Sezione del massimo organo di Giustizia amministrativa ha respinto il ricorso proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza con cui il TAR Lazio aveva – come noto – ordinato l’indizione entro cinque giorni delle elezioni regionali (sent. n. 9280/12).
In particolare, per il Collegio (rel. Caringella), le determinazioni adottate e le condotte tenute dall’Amministrazione in asserita violazione dei precetti legislativi, che regolano in modo specifico l’indizione delle elezioni regionali, afferiscono alla sfera dell’esercizio della potestà amministrativa, sottoposta al sindacato giurisdizionale amministrativo. Tali determinazioni e condotte, infatti, non sono sussumibili nel novero degli atti e provvedimenti adottati emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico ai sensi dell’art. 7, comma 1, del codice del processo amministrativo.
Ha proseguito il CdS, rilevando come l’assenza nel codice del processo amministrativo di una previsione legislativa espressa in materia, non osta all’esperibilità nel processo amministrativo di un’azione di mero accertamento tutte le volte che detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo. Ed infatti, nell’ambito di un quadro normativo sensibile all’esigenza di una piena protezione dell’interesse legittimo, come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell’azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela (come quella dell’azione di mero accertamento), che rinviene il suo fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Costituzione al fine di garantire la piena e completa tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 111 e 113).
Pertanto, per la Sezione si deve ritenere che l’elettore, legittimato ex art. 130 del codice del processo amministrativo a dedurre l’illegittimità degli atti del procedimento elettorale, sia a fortiori facultizzato – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata sensibile ai principi di pienezza, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale – a contrastare le condotte che illegittimamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale.
Nel merito, poi, ha osservato il Collegio, l’obbligo di indire le elezioni nei novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale, così come disciplinato dall’art. 5 della legge reg. Lazio n. 2 del 2005, non si applica alla sola fattispecie dell’ipotesi di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, ma anche all’ipotesi di scioglimento per dimissioni del Presidente della Regione.
Ed infatti, l’art. 5 della legge reg. Lazio n. 2/2005, nella parte in cui prevede la “indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi“, non può essere inteso nel senso che le elezioni possano essere semplicemente convocate entro tale lasso di tempo senza che sia necessario il loro svolgimento nell’ambito di siffatto spatium temporis. Facendo ricorso al canone teleologico e al principio della preferenza per l’esegesi costituzionalmente orientata deve ritenersi piuttosto che sussiste l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione di provvedere all’immediata indizione delle elezioni, in modo da assicurarne lo svolgimento entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali.
Ha rilevato in particolare la sentenza in commento che, in relazione all’esigenza di privilegiare una lettura della norma regionale in discorso, armonizzabile con il dettato costituzionale, assume un particolare rilievo la sentenza della Corte Costituzionale, 5 giugno 2003, che – pronunciandosi sull’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), che sancisce l’indizione delle elezioni entro tre mesi- ha interpretato la disposizione nel senso che le elezioni debbano aver luogo, e non semplicemente essere indette, entro tale lasso di tempo.
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