La responsabilità solidale dell’acquirente di azienda non si estende ai debiti tributari conseguenti ad accertamenti successivi alla certificazione fornita, salvo i casi di cessione in frode all’erario.
Il caso.
Ad una società che aveva acquistato un ramo d’azienda, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento, a rettifica del reddito relativo all’azienda che aveva ceduto il ramo: la società acquirente era ritenuta solidalmente obbligata per i debiti conseguenti all’accertamento.
La società aveva ottenuto, prima dell’acquisto, il certificato che attestava la mancanza di debiti tributari, ma per l’Agenzia la certificazione non esimeva la cessionaria dalla responsabilità solidale per i debiti tributari accertati successivamente.
La decisione.
Il collegio (sentenza n. 424/01/2015 C.T.P. di Terni) ha accolto il ricorso in primo grado, ritenendo che l’obbligazione del cessionario sia limitata al debito erariale che risulta alla data del trasferimento.
la C.T.P. ha ricordato che il certificato negativo (e il suo mancato rilascio entro 40 gg. dalla richiesta), è pienamente liberatorio: la ratio della norma è proprio quella di garantire al cessionario, che si attiva diligentemente per ottenere la certificazione, che non sia tenuto a rispondere di debiti erariali non comunicatigli dall’amministrazione.
E la regola non subisce eccezioni per i debiti erariali non ancora accertati: l’unica deroga è prevista solo in caso di cessione in frode all’erario, che si presume quando la cessione è fatta entro 6 mesi dalla contestazione di illeciti penalmente rilevanti.
Osservazioni.
Mentre la regolamentazione della responsabilità del cessionario di azienda pare definita, il tenore letterale della disposizione non aiuta a ricavare la norma da applicare nel caso in cui oggetto del trasferimento non sia l’intera azienda, ma solo un ramo di essa.
Il D. Lgs. 158/2015 (le cui modifiche inizieranno a decorrere dal 1/1/2017) ha finalmente precisato che le disposizioni non si applicano nell’ambito delle procedure concorsuali, e che si applicano “in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”. E’ pertanto da ritenere che si applicheranno anche nel caso di affitto e usufrutto di azienda.
Per quanto riguarda il trasferimento del solo ramo d’azienda, non solo gli orientamenti sono differenti, ma le difficoltà pratiche di isolare una eventuale responsabilità tributaria relativa al solo ramo continueranno ad alimentare incertezza e contenzioso.
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Vigente al: 27-1-2016
Art. 14 – Cessione di azienda
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-bis. Salva l’applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.20
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.
NOTA: il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che le modifiche ai commi 5-bis e 5-ter si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento