Il codice QR ed il diritto d’autore digitale

Scarica PDF Stampa

In questa breve dissertazione, senza alcuna pretesa esaustiva, ed rinviando ad ulteriori riflessioni, ci occuperemo dei codici QR  e della tutela dei diritti d’autore nell’era digitale. Al riassunto dei tentativi di governance del diritto d’autore, abbiamo dedicato il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Indice

1. Che cos’è il codice QR


ll QR Code è un acronimo, e sta per “Quick Response Code”, ossia Codice a Risposta Veloce.
Si apprende come esso sia stato uno strumento inventato in Giappone nel 1994 per incrementare la produttività, sotto forma di identificazione del numero d’autoveicoli movimentati, d’una nota marca d’automobili.
È costituito da un codice a barre quadrato racchiudente, a sua volta, all’interno, tanti altri quadratini in bianco e nero, contenenti informazioni che possono esser lette da uno scanner di codici a barre oppure anche da un semplice smartphone.
Rappresenta uno strumento digitale oggi utilizzato per sviluppare ovvero potenziare il marketing d’un operatore commerciale.
Difatti, il codice QR, tramite le informazioni contenute all’interno dei suoi quadratini bianchi e neri, indirizza il cliente ad un U.R.L. (Uniform Resource Locator – vale a dire indirizzo web), oppure veicola a quest’ultimo informazioni particolari, quali quelle concernenti le qualità commerciali d’un prodotto, ovvero sensibili veicolando, in tal caso, al destinatario “istituzionale” (Cfr. l’impiego del QR per la verifica dei certificati anti-Covid), dati personalissimi.
In altri termini, la tecnologia in rassegna consente di sviluppare nuove opportunità di marketing. Si può, per esempio, inserire, nel QR, un indirizzo e-mail, oppure un numero di telefono d’un biglietto da visita, un Sms precompilato con un testo predefinito, ovvero l’indirizzo Web del proprio negozio virtuale, oppure, ancora, l’etichetta del proprio prodotto con un U.R.L. che rimanda alla pagina Web del proprio sito commerciale.
Ciò detto, è, dunque, finanche, possibile che una società, operante sul mercato, decida di sfruttare quest’opportunità associando, per esempio, il Codice QR, ad un Unboxing, (c.d. Spacchettamento), consistente nella pubblicazione, su internet, di video che mostrano l’apertura delle scatole di prodotti da parte di personalità note (c.d. Influencer), mostrandone, poi, agli utenti della pagina Web, il contenuto.
Nondimeno, è ben possibile associare un Codice QR ad una semplice scatola d’un prodotto commerciale, vendibile tramite i canali tradizionali di vendita al dettaglio, oltre che on line, con la finalità, per esempio, di far dono al cliente acquirente d’un regalo, quale quello di poter vedere, connettendosi all’U.R.L. tramite la lettura Codice QR, un video musicale presente sul Web, come YouTube. Al riassunto dei tentativi di governance del diritto d’autore, abbiamo dedicato il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. Interferenze del Codice QR con i diritti d’autore


Pur tuttavia, è lecito domandarsi che cosa potrebbe accadere, in punto di diritto, in specie con riguardo alla normativa sui diritti d’autore, qualora la lettura del Codice QR, apposto quest’ultimo sulla scatola d’un prodotto commerciale d’un’azienda, rindirizzi, tramite URL, l’acquirente alla visione d’un video su YouTube.
Precisamente, la visione di quel video comporta la violazione dei diritti d’autore?
Si potrebbe partire da un dato d’esperienza comune.
Spesso, si condividono, sui profili personali dei social, come, ad esempio, Facebook, i video musicali presenti sulla piattaforma di YouTube. Tramite, infatti, la condivisione del Link della pagina di YouTube, un collegamento, rappresentato da uno screenshot del video, si attua dall’interno della pagina del social e quella della piattaforma. Cliccando sullo screenshot, si viene indirizzati subito alla pagina del video musicale.
Questa opzione è consentita direttamente da YouTube. In un certo senso, si potrebbe dire che il titolare della pagina di Facebook, è come se offrisse, anche lui, un contenuto, “una scatola”, se vogliamo, ai suoi “visitatori” od alle sue “amicizie”, colla possibilità di poter accedere a contenuti ulteriori, come, per l’appunto, alla visione d’un video su d’una piattaforma esterna, come YouTube.
Ora, si può supporre che, se il contenuto artistico e/o musicale presente su YouTube, sia coperto da copyright o dai diritti d’autore, questi riconosca, per ogni visione, un compenso all’artista. Non sarà, quindi, il titolare della pagina di Facebook, a dover corrispondere un compenso al titolare dell’opera artistica e/o musicale, ma, semmai, ove si dia per assodata la premessa superiore, YouTube.
Tutto ciò in linea generale.
Ora, tutte le opere dell’ingegno sono protette dalla legge sui diritti d’autore, ossia la l.n.633 del 1941, oltre alla Convenzione di Berna del 1886, il T.R.I.P.s. (un accordo licenziato dall’Organizzazione mondiale del commercio), e, tra le tante, la Direttiva 2001/29/CE.
L’art. 25 della prefata legge sui diritti d’autore (L.A.), tutela il diritto d’utilizzazione economica dell’opera dell’autore per tutta la durata della sua vita e fino a settanta anni dopo la sua morte.
Trascorso quel periodo di tempo, l’opera è fruibile liberamente, nel senso, cioè, che essa diventa di pubblico dominio, essendo così previsto per tutte le opere degli autori dopo i settanta anni dal loro decesso.
La norma in commento va coordinata con l’art. 20 L.A., che tutela il diritto morale dell’autore ad esser riconosciuto, anche dopo il suo decesso, come autore dell’opera. Per quanto liberamente fruibile l’opera, non può esser modificato e stravolto il contenuto ove ciò alteri la paternità dell’opera. Tal diritto, per via dell’art. 23 L.A., può esser tutelato dagli eredi dell’autore.

Potrebbero interessarti anche:

3. La tutela del diritto d’autore nell’era digitale


L’evoluzione della tecnologia offre anche al diritto d’autore la possibilità d’espandersi. L’uso delle piattaforme digitali, quali YouTube, Facebook ed Instagram, rappresentano quello che potremmo definire il moderno palcoscenico delle opere intellettuali, quale espressioni delle opere letterarie ed artistiche.
Se pensiamo che un nostro pensiero, che può assumere la forma, poi, d’una poesia, oppure un manoscritto, che, poi, diventerà un libro, oppure, ancora, un insieme di note che, poi, magari, diventeranno un brano musicale, rappresenta una nostra creazione intellettuale, vale a dire un’opera che, come tale, soltanto per il fatto d’averla espressa e, poi, trasposta per iscritto, già ci appartiene. Possiamo dedurne, facilmente, che tal opera ora può assumere anche una veste digitale.
Il diritto d’autore, e, cioè, il diritto ad esser riconosciuti come autori delle nostre creazioni intellettuali, si rappresenta anche per quelle opere, letterarie (poesie, libri, ecc.)  od artistiche (brani musicali, video collage) che siano, che, ora, grazie alla moderna tecnologia, possiamo trasformare, modificare, in un contenuto digitale.
Pensiamo, per esempio, ad un brano musicale rappresentato dai loro autori all’interno di un video.
Ora, il video è un prodotto digitale, ovvero una creazione di contenuto digitale che rappresenta, a sua volta, l’opera artistica (il brano musicale), che i loro autori hanno creato quale frutto della loro creatività intellettuale.
Questo prodotto digitale, una sorta di scatola di natura digitale, per poter esser riprodotta e diffusa abbisogna che sia inserita nel circuito dei social media, vale a dire delle piattaforme di cui sopra facevamo cenno, come YouTube, per esempio.
Se da una parte la possibilità di sfruttare tali piattaforme favorisce la circolazione dell’opera artistica in formato digitale, dall’altro, tuttavia, l’autore dell’opera non ha la possibilità di controllare quanta ricchezza genera tal circolazione.
In altri termini, nell’ambito del diritto d’autore, sotto il profilo dell’utilizzazione dei diritti economici, di cui agli artt. 12 e ss. L.A.,  anche l’opera rappresentata digitalmente, sicché la creazione digitale,  inserita nell’ambito d’un circuito di diffusione, genera  ricchezza, che per l’autore rappresenta il corrispettivo dello sfruttamento economico della sua creazione intellettuale.
Ricordando che l’acquisto della paternità della nostra creazione intellettuale avviene a titolo originario, cioè per il solo fatto d’averla creata, giammai l’autore d’una opera, originariamente di contenuto digitale (come un video) oppure trasformando in formato digitale un’opera primitiva che tale non era (ad esempio una poesia poi rappresentata, in un formato intellegibile, su di una piattaforma digitale), potrebbe rincorrere il numero complessivo di volte che la sua creazione viene riprodotta e, quindi, la ricchezza che essa genera.
Parimenti, giammai l’autore di un’opera in formato digitale, fruibile sulle diverse piattaforme digitali, potrà controllare se essa viene, illegalmente, giacché senza licenza d’uso, copiata, riprodotta e diffusa nuovamente.
Il tema della tutela del diritto d’autore, il tema del copyright, vale a dire del diritto di riprodurre in copia un’opera originale, si propone, pertanto, anche con riguardo alle opere in formato digitale.
Una risposta, in tal senso, sembra essere quella degli Organismi di gestione collettiva, che, quali enti pubblici (S.I.A.E.) o privati ( L.C.C. – License Creative Commons), son deputati a tutelare i diritti d’autore delle creazioni digitali oppure, come dicevamo innanzi, di quelle opere primitive poi trasfuse in formato digitale.
Gli Organismi di gestione collettiva si rappresentano, al mercato delle opere d’autore, come degli intermediari, tra le piattaforme digitali che offrono servizi e gli autori delle opere non disgiunti, talvolta, dalle case editrici.
La loro funzione è, fondamentalmente, quella di raccogliere i diritti di utilizzazione economica delle opere e delle creazioni letterarie ed artistiche, che dir si voglia.
Tramite un contratto di cessione, nel quale l’autore dichiara che la propria opera non è tutelata da alcun ente, giacché, diversamente, si rappresenterebbe una mancanza di legittimazione negoziale, nel senso, cioè, che l’autore non potrebbe, ulteriormente, disporre di diritti che egli avrebbe già ceduto a terzi, questi cede, in tutto od in parte, i suoi diritti di utilizzazione economica delle sue opere ad un Organismo di gestione collettiva.
I principali diritti riconosciuti, in capo all’autore, concernenti l’utilizzazione economica dell’opera sono: il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, di rappresentazione, di recitazione, di lettura pubblica dell’opera, il diritto di diffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione dell’opera.
L’Organismo in questione, tramite dei codici, degli algoritmi, applicazioni cui si accede con credenziali, sistemi di autenticazione, potrà riprodurre, ai fruitori che ne facciano richiesta, il contenuto dell’opera digitale i cui diritti di sfruttamento sono stati concessi, per l’appunto, in uso dallo stesso autore.
Soprattutto, però, tal Organismo sarà in grado, non soltanto di tutelare il copyright dell’opera originaria, bensì quante volte essa sarà visionata e, per ogni visione, quanta ricchezza essa genera per l’autore. L’autore dell’opera, così, vedrà remunerata la sua creazione intellettuale, anche in formato digitale, oltre a veder riconosciuta la paternità della sua creazione.
Dunque, la questione della tutela del diritto d’autore, si pone anche per le creazioni digitali.
Un’interpretazione adeguatrice ed estensiva, nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata, facendo perno sull’art. 2 della Costituzione, potrebbe suggerirci, forse, la possibilità d’estendere l’attuale legge sui diritti d’autore (L. n.633/1941), e le norme successive, anche alle opere in formato digitale.
I diritti, personali, come quello d’autore, possono esser esercitati anche in forme diverse da quelle tradizionali, e, quando ciò accade, ecco che un’interpretazione estensiva consente di dar una tutela alle nuove forme con cui tal diritti si rappresentano in contenuto digitale tramite una normativa già vigente.

4. Conclusioni


L’esigenza della tutela dei diritti d’autore, con un mercato dell’era digitale sempre in maggior espansione e sempre più fruibile tramite i nostri dispositivi mobili, è stato avvertito anche dall’Unione Europea, che, in materia, ha licenziato ben tredici direttive, regolamento, oltre ad una normativa volta a reprimere la pirateria informatica e digitale, tradotta nel nostro ordinamento con la L.n. 93/2023.

Giovanni Stampone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento