Il testo di legge è stato approvato definitivamente dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario., avendo il fine di perseguire tre obiettivi: : prevenzione dei reati, protezione delle vittime e punizione dei colpevoli, andando a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento, cosi come suddetto, ai reati di violenza domestica e di genere. In relazione a tali fattispecie, vengono apportate modifiche al codice di rito atte a velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, di conseguenza, l’accelerazione dell’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; difatti, il provvedimento incide sul codice penale inasprendo le pene di alcuni dei suddetti reati, per rimodellarne alcune aggravanti ed introdurre nuove fattispecie di reato. A tal proposito, è importante richiamare l’art. 1 della dichiarazione dell’ Onu concernente l’eliminazione della violenza delle donne, il quale recita ” è violenza contro le donne, ogni atto di violenza…” racchiudendo tutte quelle forme di violenza psicologica, fisica e sessuale, quindi dagli atti persecutori- stalking, allo stupro e al femminicidio. La violenza di genere è un tema molto delicato e nonostante nel corso degli anni si siano susseguiti vari interventi legislativi, il fenomeno registra, ancora tutt’oggi, percentuali molto alte tale da rendere necessari non solo strumenti legislativi ma sopratutto formazione e cultura per poterlo combattere.
Modifiche e nuovi reati.
Per quanto concerne il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:
- il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni, e con l’ergastolo qualora dalla commissione di tale delitto ne consegua l’omicidio.
- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. ), ovvero, chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso dell’interessato per danneggiarlo. La pena viene aumentata, nel caso in cui l’autore della vendetta sia il coniuge (anche separato o divorziato), un ex o se i fatti siano avvenuti con strumenti informatici.
- il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.),il quale punisce chiunque induca un altro a sposarsi ( anche con unione civile) usando violenza, minacce o approffitando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi, con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata qualora il reato sia stato commesso in danno di minori e si procede anche qualora il fatto sia stato commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), ossia punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l’ordine di allontanamento di urgenza dalla casa familiare.
Inoltre, la legge n. 69/2019 attraverso ulteriori interventi di modifica sul codice penale, è intervenuta sul diritto di maltrattamento contro i familiari e conviventi (art. 572c.p.) prevedendo:
- un inasprimento della pena, la cui reclusione diviene da 3 a 7 anni rispetto alla precedente che prevedeva da 2 anni a 6 anni;
- una fattispecie aggravata speciale, la cui pena aumentata fino alla metà, qualora il delitto venga commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persone con disabilità, ovvero se il fatto sia stato commesso con armi. Inoltre, bisogna sottolineare che il minore che assiste ai maltrattamenti, viene sempre considerato come persona offesa del reato. Importante, è l’inserimento del reato di maltrattamento contro i familiari e conviventi nell’elenco dei delitti, consentendo in questo modo, nei confronti degli indiziati, l’applicazione delle misure di prevenzione tra le quali è inserita il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Modifiche apportate anche per quanto concerne:
- il reato di atti persecutori (art.612-bis c.p.), la cui pena è stata inasprita da 1 anno a 6 anni e 6 mesi di reclusione, anziché della pena precedente da 6 mesi a 5 anni;
- il reato di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p), anche in questo caso, un inasprimento della pena prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni chiunque con minacce, violenza o mediante l’abuso di autorità, costringa taluni a subire o compiere atti sessuali, Inoltre, viene rimodulato ed inasprisce le aggravanti qualora la violenza sessuale sia stata commessa in danno di minore. Riguardante, il delitto di atti sessuali con minore (art.609-quarter c.p.) è stato previsto un aumento della pena fino a un terzo qualora gli atti siano stati commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; tale diritto diviene procedibile d’ufficio.
Un ulteriore novità riguarda la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persone offesa, attraverso l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, al fine di consentire al giudice di garantire il rispetto della misura adottata. Infine, la legge ha disposto la possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico, avente come fine l’avvio di un percorso di recupero e di sostegno, a cui potrebbe conseguire anche la sospensione della pena.
La procedura.
Il codice rosso è una sorta di “sirena rossa” con un trattamento preferenziale, di conseguenza la polizia giudiziaria di fronte ad una notizia di reato di violenza domestica o di genere, acquisisce la notizia, deve riferirla immediatamente al pubblico ministero, il quale a sua volta, entro tre giorni, decorrenti dall’iscrizione della notizia di reato, dovrà ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti. . Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa . La velocità e l’immediatezza delle indagini avviene al fine di limitare, il più possibile condotte di violenza reiterata. Inoltre, è stato previsto un lasso di tempo maggiore per quanto concerne la possibilità di poter denunciare, ossia la persona vittima di violenza avrà 12 mesi rispetto ai 6 mesi previsti in genere dalla legge per poter denunciare.
Conclusioni.
L’emanazione del Codice rosso ha comportato opinioni contrastanti, tra chi ritiene che fosse un cambiamento storico, soprattutto per l ’introduzione del reato di revenge porn, la violazione degli ordini di protezione che diventa un reato procedibile d’ufficio e l’introduzione di altri reati suddetti, e chi ritiene che sia propagandistica, vertendo, le critiche, soprattutto, sulla difficoltà delle procure per il breve lasso di tempo di 3 giorni non essendoci risorse sufficienti per quest’ultime né per le forze dell’ordine. Il problema della violenza domestica e di genere viene affrontato attraverso interventi repressivi, ma non viene contrastato efficacemente da un punto di vista strutturale. Per le donne vittime di violenza, deve essere garantita una dignità, un autonomia, un sussidio statale che le permette di svolgere una vita dignitosa, devono avere la possibilità di conoscere un’alternativa, un opportunità diversa rispetto alla situazione di paura e disagio in cui vivono, devono essere aiutate ad uscire dalla loro solitudine. Molte donne non denunciano, perchè si sentono loro stesse colpevoli per un qualcosa di cui colpa non hanno, tutto questo sta nella coercizione psicologica che il carnefice attua sulla propria vittima, facendola sentire sbagliata, a disagio,includendole insicurezza, ansia, paura, facendole sentire incapace di relazionarsi con il mondo, attuano una destabilizzazione emotiva; inoltre, in una coppia, molte donne sono economicamente la parte più debole, magari hanno figli e credono di non avere alternative rassegnandosi in questo modo alla situazione in cui vivono, o meglio sopravvivono. Si convincono o quanto meno vengono convinte che quello sia amore ma non lo è. L’amore non è mai violento, ogni donna deve darsi un valore e farsi accompagnare nella propria vita da un uomo che gli attribuisca lo stesso valore. I comportamenti violenti di qualsiasi genere, fisici, psicologici e sessuali vanno sempre denunciati, perchè il silenzio comporta l’autodistruzione di se stessi e l’accrescimento di onnipotenza del carnefice. I dati dei reati di violenza contro le donne che emergono sopratutto da questa situazione emergenziale, la quale purtroppo costringe le vittime di violenza ad una convivenza forzata con il proprio carnefice, sono inquietanti, tale da porci davanti ad un’emergenza sociale,per la quale non basta un inasprimento delle pene ma occorre prendere consapevolezza del fenomeno ed iniziare a dare un educazione, partendo proprio dalle scuole. I centri antiviolenza , sono numerosi e ricoprono un importanza fondamentale ma devono essere supportati attraverso interventi statali più incisivi; nonostante ciò un passo in avanti è stato fatto attraverso l’emanazione del Codice rosso, denunciare è un modo di essere liberi per poter uscire da un tunnel buio, dando una nuova vita, una nuova speranza, un sorriso.
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