Il collegio sindacale – Scheda di Diritto

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo interno delle società di capitali, che vigila sulla gestione e garantisce il rispetto della normativa.

Redazione 17/03/25

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo interno previsto dal Codice Civile per le società di capitali, con il compito di vigilare sulla gestione dell’impresa e garantire il rispetto della normativa. La sua funzione principale è assicurare la correttezza e trasparenza della gestione societaria, nell’interesse dei soci e dei terzi.

Indice

1. Normativa di riferimento


Il Collegio Sindacale è regolato dagli articoli 2397-2409 del Codice Civile, oltre che da normative speciali, come il Testo Unico della Finanza (TUF) e la normativa di settore per le società quotate.

2. Composizione e nomina


Il Collegio Sindacale deve essere composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre sindaci effettivi e almeno due supplenti. Devono essere scelti tra soggetti con specifici requisiti di professionalità e indipendenza, spesso iscritti agli albi professionali (es. revisori legali o commercialisti).
I sindaci sono nominati dall’assemblea dei soci e rimangono in carica per tre esercizi, con possibilità di rinnovo. In alcune società, il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di revisione legale dei conti, qualora non sia nominato un revisore esterno.

3. Funzioni e poteri


Le principali funzioni del Collegio Sindacale includono:

  • Vigilanza sulla gestione: verifica il rispetto della legge e dello statuto societario.
  • Controllo sulla regolare tenuta della contabilità.
  • Segnalazione di irregolarità all’assemblea o agli organi competenti.
  • Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’assemblea dei soci.
  • Possibilità di effettuare ispezioni e richieste di documentazione agli amministratori.

Se vengono riscontrate gravi irregolarità, i sindaci possono segnalare la situazione al Tribunale per chiedere provvedimenti urgenti (art. 2409 c.c.).

4. Responsabilità


I sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per gli eventuali danni derivanti dalla loro negligenza nel controllo della gestione. Le responsabilità possono essere di natura civile, penale e amministrativa, a seconda delle violazioni accertate.
Le principali ipotesi di responsabilità includono:

  • Omesso controllo su atti di mala gestio degli amministratori.
  • Mancata denuncia di irregolarità gravi.
  • Falsità nelle relazioni e nei verbali societari.
  • Violazione delle norme sulla trasparenza e correttezza amministrativa.

5. Il collegio sindacale nelle società quotate


Nelle società quotate, il Collegio Sindacale assume un ruolo ancora più rilevante. Deve garantire il rispetto delle norme del TUF e della regolamentazione della Consob, assicurando la trasparenza nei confronti degli investitori. In questi contesti, i sindaci devono possedere maggiori requisiti di indipendenza e spesso devono interagire con il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.

6. Scioglimento e Sostituzione


Il Collegio Sindacale si scioglie nei seguenti casi:

  • Scadenza del mandato e nomina del nuovo collegio.
  • Revoca da parte dell’assemblea, per giusta causa.
  • Decadenza per perdita dei requisiti richiesti dalla legge.

Se un sindaco cessa anticipatamente dalla carica, viene sostituito da un supplente, fino alla successiva assemblea dei soci.

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