Il commissario e il liquidatore giudiziale

Redazione 20/11/17

Il Commissario giudiziale: natura e funzioni

Il Commissario giudiziale è un organo della procedura a cui sono attribuite diverse funzioni finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore nell’esecuzione del concordato e alla tutela dei creditori rinvenibile, in via principale, nella effettiva informazione degli stessi.
Pur essendo investito di poteri propri autonomi, come meglio si chiarirà nel prosieguo, il Commissario assume, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo e di consulenza, anche il ruolo di ausiliario del giudice (2), nonché, la qualifica di pubblico ufficiale alla quale sono ricondotte una serie di effetti legati alla funzione sia sotto il profilo delle responsabilità civili che penali.
Ai sensi dell’art. 163, comma 2, l.fall. il Commissario giudiziale è nominato dal tribunale nel decreto di apertura del procedimento.
Questi, entro 2 giorni dalla nomina, deve provvedere all’accettazione e a darne comunicazione per l’annotazione nei pubblici registri.
In caso di presentazione di una domanda di “concordato con riserva”, il Commissario giudiziale può essere nominato anche prima nel decreto di fissazione del termine di cui all’art. 161, comma 6, L. Fall.
Sono, in ogni caso, osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge fallimentare.

 

Il Commissario giudiziale nel concordato preventivo prenotativo: gli adempimenti preliminari

Ai sensi dell’art. 161 l.fall., comma 6, “L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma.
In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il Commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma”.
Il Commissario giudiziale quale atto preliminare deve procedere all’accettazione dell’incarico conferitogli entro due giorni, così come disposto dall’art. 29 l.fall. e art. 163, comma 2, n. 3 l.fall. L’accettazione dell’incarico avviene mediante deposito in cancelleria di istanza telematica come previsto dal Processo Civile Telematico.
In sede di accettazione dell’incarico è opportuno che il Commissario giudiziale confermi la sussistenza e permanenza dei requisiti per la nomina e pertanto l’osservanza dall’art. 28 l.fall. e delle cause di incompatibilità previste per legge.
Si precisa che il ruolo del Commissario in sede prenotativa, cosiddetto “pre-Commissario” non è assimilabile al Commissario giudiziale.
La legge non prevede l’obbligo a cura del pre-Commissario di comunicare l’indirizzo pec della procedura presso il registro delle imprese.
Tuttavia, nella prassi, è opportuno che il pre-Commissario istituisca l’indirizzo pec della procedura onde poter inviare e ricevere comunicazioni sia verso creditori che nei confronti di soggetti terzi.

Le funzioni, gli obblighi ed i poteri del liquidatore giudiziale

Il Liquidatore è titolare del potere/dovere di compiere tutti gli atti e le attività necessari/e o comunque strumentali alla liquidazione del patrimonio ossia alla traduzione dello stesso nel denaro da ripartire tra i creditori concorrenti.
Il Liquidatore, dunque, non dovrà limitarsi alla apprensione dei beni conferiti alla procedura, alla vendita dei beni stessi ovvero alla esazione dei crediti, potendo e dovendo altresì compiere atti di gestione patrimoniale qualora funzionali alla più rapida e/o proficua valorizzazione degli assets da cedere (quali ad esempio locazione di beni, acquisti di beni strumentali ecc.).
Nel compimento di tali atti ed attività, esso dovrà attenersi ai limiti ed alle prescrizioni poste nel concordato omologato nonché a quelli posti, eventualmente in via suppletiva o integrativa delle previsioni negoziali, dal Tribunale con il decreto di omologazione.
In particolare, le statuizioni giudiziali assumono un rilievo assai significativo a cagione della natura, indubbiamente scarna, delle previsioni legali che si esauriscono nei commi dell’art. 182 l.fall. i quali:
a) impongono al Liquidatore di alienare i beni sulla base di procedure competitive così come stabilito dagli artt. da 105 a 108-ter della l. fall. siccome, almeno in tesi, utili al miglior soddisfacimento dei creditori che è la finalità dell’attività svolta dal Liquidatore;
b) sanciscono che gli atti di cui al comma IV (cioè le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco) necessitano della previa autorizzazione del C.d.C.;
c) infine impongono al Liquidatore di predisporre ogni sei mesi una relazione circa lo stato della procedura (art. 33 l.fall.), che dovrà essere inoltrata al Commissario, il quale a sua volta la invierà ai creditori (norma questa spesso superata dalla prassi dei Tribunali che, per evidenti scopi di speditezza e semplificazione, onerano il Liquidatore giudiziale dell’inoltro della comunicazione direttamente ai creditori).

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