Il compenso per il lavoro straordinario nel pubblico impiego

sentenza 28/04/11
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Il diritto del dipendente pubblico al compenso per il lavoro straordinario prestato può essere riconosciuto solo in presenza di una preventiva, e formale, autorizzazione della P.A..

 

Secondo il consolidato orientamento interpretativo facente capo alla giurpsrudenza amministrativa, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario prestato può essere riconosciuto solo in presenza di una preventiva, e formale, autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.

In circostanza straordinarie, peraltro, la detta autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.

La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi, od eventi, straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione pubblica era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza.

 

N. 02400/2011REG.PROV.COLL.

N. 03931/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3931 del 1999, proposto da:
***************, **********, n.q. erede ******, ********, n.q. erede *******, ********, n.q. Erede *******, ******, n.q. erede *******, ********, n.q. erede *******, rappresentati e difesi dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Roma, piazza delle ****, 18/5;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00006/1999, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. ************ e uditi per le parti l’ avv. dello Stato Fiorentino;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

L’appellante, dipendente della Regione Calabria in servizio presso l’ufficio del Genio civile di Reggio Calabria con mansioni di autista, con il gravame di primo grado ha chiesto il pagamento di emolumenti relativi allo svolgimento di lavoro straordinario svolto nei giorni di invio in missione.

Il Tar ha respinto il gravame in quanto l’attività lavorativa straordinaria non risultava autorizzata.

Avverso tale decisione l’appellante, oltre ad indicare specificamente, per ciascun mese, le ore svolte in eccedenza nel periodo che va dal 1978 al 1988, ha sostenuto che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria deriverebbe dagli incarichi conferiti dalla dirigenza dell’ufficio.

DIRITTO

L’appello deve ritenersi infondato.

Preliminarmente, va rilevato che il lavoro straordinario svolto nel corso dell’attività di missione potrebbe essere remunerato solo nella parte eccedente il normale orario di lavoro ma con esclusione dei tempi necessari per recarsi presso la sede di trasferta e per ritornare presso quella di servizio, che sono già remunerati con il trattamento di missione.

Inoltre, “secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009;Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione . Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.

In circostanza straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.

La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Cons. St. Sez. V, n.3503/2001).

Nel caso in esame, nessun principio di prova è stato addotto relativamente alla presenza di autorizzazione alla prestazioni di lavoro straordinario , sia preventiva che a sanatoria, né sono stati documentati eventi che , a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell’autorizzazione implicita.” (C.S. n. 1370/10).

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese del giudizio possono essere compensate.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

***********************, Presidente FF

************, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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