In generale, secondo autorevole dottrina (Bianca), il concetto di danno può essere distinto in due grandi categorie: il danno evento e il danno conseguenza (1 ). Il danno-evento consiste nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante arrecata da un soggetto diverso dal titolare dell’interesse stesso. Il danno conseguenza, invece, ricomprende le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare. Tali conseguenze si specificano ulteriormente nelle sottocategorie di danno emergente e lucro cessante. Il danno evento, inoltre, può essere attribuito all’autore sulla base del principio di imputazione, ossia dolo o colpa, mentre il danno conseguenza rileva soltanto secondo il principio di causalità. In linea generale i presupposti per l’esistenza di un danno, che non vanno confusi con i presupposti per la sua risarcibilità, possono essere sintetizzati in tre elementi principali: 1) Lesione di un interesse. Il primo presupposto costitutivo del danno consiste nella lesione di un interesse (2 ).
La lesione di un interesse
L’interesse può essere definito come “l’attrazione verso un bene che arreca un’utilità, intesa a soddisfare un bisogno. La soddisfazione dell’interesse consiste nell’appagamento del bisogno, ossia nel conseguimento di un’utilità” (3 ). L’interesse può avere ad oggetto un bene materiale o immateriale e tale interesse può essere suscettibile, o meno, di valutazione economica. Alla luce di tali principi si può affermare che la lesione dell’interesse consiste nell’impedire la soddisfazione di un bisogno. 2) Interesse giuridicamente protetto. Il secondo elemento necessario affinché un danno sia risarcibile o meno consiste nel fatto che ad essere leso sia, non un interesse qualsiasi, ma un interesse giuridicamente protetto. Solo la lesione degli interessi a cui l’ordinamento reagisce attribuendo al titolare il diritto al risarcimento integrale del danno costituiscono presupposto per la domanda di risarcimento. 3) La perdita. Il terzo ed ultimo elemento costitutivo del danno è la “perdita”.
Quando la lesione dell’interesse impedisce la soddisfazione di un bisogno attraverso il mancato conseguimento di un utilità si avrà una perdita e quindi un danno. Il vigente codice civile delinea, relativamente all’offesa conseguente il danno, un sistema risarcitorio bipolare, ove al danno patrimoniale si contrappone il danno non patrimoniale (4 ). Alla luce della suddette nozioni di “danno” e di “lesione d’interesse” è possibile dare una prima sintetica definizione dei concetti di “danno patrimoniale” e di “danno non patrimoniale”.
Il danno patrimoniale e non
Il “danno patrimoniale” consiste nella “lesione di un interesse al conseguimento o alla conservazione di beni patrimoniali, e dunque lesioni di utilità patrimoniali”; mentre il “danno non patrimoniale”, consiste nella“lesione di un interesse al conseguimento od alla conservazione di beni non patrimoniale, e dunque nelle lesioni di utilità non patrimoniali (5 )”. In merito al rapporto tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale la giurisprudenza ha spesso ritenuto che l’art. 2059 c.c. non configuri in realtà un’autonoma fattispecie di illecito, contrapposta a quella individuata dall’art. 2043 c.c. Secondo tale impostazione l’art. 2059 c.c. consentirebbe il risarcimento anche al danno non patrimoniale, nel caso in cui ricorrano tutti gli elementi richiamati dall’art. 2043 c.c. ossia: una condotta riferibile al danneggiante, un evento danno connotato da ingiustizia, un nesso di causalità fra condotta ed evento ed un danno conseguente all’evento. Quando il danno-conseguenza non può essere valutabile in termini economici si applicherà l’art. 2059 c.c.
La peculiarità del danno non patrimoniale, dunque, consisterebbe nel fatto che la sua risarcibilità non dipende esclusivamente dal ricorrere degli elementi previsti dall’art. 2043 c.c., ma è necessario che la lesione sia determinata da una fattispecie prevista dalla legge. Ne consegue che nel danno non patrimoniale l’illecito che determina il danno deve essere tipico, ossia previsto dalla legge; mentre l’illecito che determina danni patrimoniali è caratterizzato dall’atipicità ed è sempre risarcibile.
Il danno morale non è assorbito nel danno esistenziale: si tratta di due voci autonome, non sovrapponibili, e come tali, andranno considerate distintamente.
E’ quanto chiarito dalla Cassazione, Terza Sezione Civile, nella sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788.
Il presente contributo è tratto da
Note
(1 ) Bianca M., La responsabilità, in Dir. civ., vol. 5, Giuffrè, 2015.
(2 ) Carnelutti F., Il danno e il reato, Padova, 1926, 12. Altra dottrina afferma che deve intendersi come danno non l’alterazione o pregiudizio di un interesse, ma l’evento che colpisce un bene, inteso come “fenomeno che risulta idoneo a soddisfare un bisogno socialmente rilevante, e che si presta a costituire l’oggetto tipico di disciplina e tutela del diritto”: cfr. Scognamiglio R., voce Risarcimento del danno, in Noviss. Dig. it., vol. XVI, Torino, 1969, 475.
(3 ) Se sussiste la lesione di un interesse tale da determinare un concreto pregiudizio allora sarà soddisfatta la prima condizione della sussistenza di un danno. Il concetto di interesse deve essere spiegato attraverso il concetto di bisogno. Tutti gli uomini sono portatori di bisogni, ossia tendono a perseguire la propria felicità. Tuttavia essendo la felicità un concetto variabile da individuo ad individuo i bisogni umani sono infiniti e diversi. Tutto ciò che è idoneo a soddisfare un bisogno e definito “bene” e tale “bene” può consistere in una cosa materiale o immateriale. Cfr. Rossetti M., Il danno non patrimoniale, Cos’è, come si accerta e come si liquida, Giuffrè, 2010, p. 27.
(4 ) Per lungo tempo ad un sistema risarcitorio di tipo bipolare, che individua le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059) si è contrapposto un sistema risarcitorio di tipo tripolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex art. 2043 e art. 32 Cost.), del danno morale soggettivo (risarcibile ex art. 2059 ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043).
(5 ) Rossetti M., op. cit., p. 45.
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