Nel presente articolo poniamo l’attenzione sulla nuova disciplina in materia di concordato semplificato (d.l. 118/2021 convertito nella legge 147/2021); tale strumento di regolazione della crisi di impresa si diversifica, come si vedrà, dal concordato preventivo ordinario, ponendosi come un’alternativa allo stesso.
In particolare, lo stato di difficoltà consente all’imprenditore di accostarsi a tale strumento normativo, di nuova istituzione, nell’ipotesi in cui si sia avvalso della procedura di composizione negoziata terminata con esito negativo:
Si inserisce, pertanto, nel caso in cui l’esperto dichiari che le trattative svolte sulla base del principio di correttezza e buona fede non sia andate a buon fine e che sia stato impossibile giungere alla risoluzione della crisi con gli strumenti negoziali previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del d.l. 118/2021.
Il carattere “semplificato” di questo tipo di concordato scaturisce dalla non necessaria sussistenza di requisiti e comportamenti che, di norma, onerano il debitore che intenda accedere al concordato preventivo ordinario.
Indice:
- Definizione e tipologie di concordato preventivo
- Le diverse tipologie di concordato preventivo
- Il concordato semplificato
- Conclusioni
Definizione e tipologie di concordato preventivo
Il concordato preventivo consiste in uno strumento reso disponibile dalla legge in favore dell’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza al fine di evitare la dichiarazione di fallimento, in virtù di un accordo finalizzato a soddisfare, anche in parte, le ragioni creditorie [1].
È definito con il termine “preventivo” proprio per la sua funzione, vale a dire prevenire di incorrere nella procedura fallimentare che potrebbe scaturire da una condizione di dissesto finanziario [2].
La legge fallimentare del ’42 [3]disciplina l’istituto in oggetto.
Tale legge è stata in più occasioni oggetto di modifiche volte essenzialmente a rivedere l’istituto al fine di agevolare il risanamento e la prosecuzione dell’attività di impresa [4].
Dunque, la finalità dello strumento del concordato preventivo non è solo volta alla tutela dell’imprenditore in difficoltà, bensì esso tutela anche i creditori.
Difatti, se da una parte il debitore ha la possibilità, mediante l’accesso alla procedura, di “bloccare” qualsiasi possibile azione esecutiva nei suoi confronti e mantenere l’amministrazione dell’impresa, dall’altra parte i creditori beneficiano della possibilità di evitare l’attesa dei tempi necessari per portare avanti la più complessa procedura fallimentare e riuscire a raggiungere il soddisfacimento del proprio credito, anche solo in parte.
In ogni caso, a prescindere dagli interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento, si deve sottolineare che attraverso il concordato preventivo si soddisfa l’interesse della società al mantenimento dell’operatività delle imprese e dei livelli occupazionali.
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Le diverse tipologie di concordato preventivo
Il legislatore ha previsto diverse tipologie di concordato preventivo.
La prima è rappresentata dal concordato con cessione di beni [5]; tale forma si pone in prospettiva liquidatoria, consentendo la cessione di beni rientranti nel compendio mobiliare e immobiliare dell’azienda, nonché il soddisfacimento dei creditori in virtù del ricavato.
La seconda tipologia è rappresentata dal concordato con assunzione in garanzia [6], la quale, rispetto alla precedente, si pone lo scopo di salvaguardare le attività aziendale. In questa ipotesi, il soggetto che assume l’onere del concordato si impegna a rispettare il piano di rientro, assicurando la soddisfazione dei crediti.
La terza tipologia è costituita dal concordato con continuità aziendale [7], finalizzato appunto a favorire la continuità aziendale, con il mantenimento dei livelli di occupazione ed evitando la chiusura dell’azienda in crisi.
In tal caso, i creditori vengono soddisfatti attraverso i proventi scaturenti dall’attività aziendale.
Segue la forma di concordato misto [8], il cui piano prevede che i creditori vengano soddisfatti mediante una parte dei flussi scaturenti dall’esercizio dell’attività di impresa ed una parte del ricavato della cessione dei beni non funzionali alla continuità (art. 186-bis della Legge Fall.).
Un’altra tipologia di concordato è il concordato in bianco o con riserva [9], attraverso il quale l’imprenditore può beneficiare immediatamente degli effetti conseguenti all’apertura della procedura.
Infine, vi è la recente tipologia di concordato semplificato [10], attraverso la quale l’imprenditore può ottenere l’omologazione dal tribunale anche in mancanza di accordo con i creditori [11].
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Il concordato semplificato
Tra le innovazioni più significative apportate dal d.l. 118/2021, introdotte dalla legge 147/2021, spicca il concordato semplificato.
Per analizzare tale nuovo istituto occorre, in primo luogo, analizzarne le peculiarità [12].
Prima di tutto, non si taccia di osservare che il concordato semplificato non assurge ad una nuova figura di concordato autonomo alla quale può accedere il debitore in maniera diretta, bensì inerisce in una procedura adoperata dal debitore unicamente come ingresso alla composizione negoziata, allorché dalle trattative non siano emerse ulteriori soluzioni;
per cui, l’istituto in parola è destinato l’imprenditore che abbia avviato la composizione negoziata, e allorquando all’esito delle trattative non sia stata determinata una strategia adeguata a superare la situazione di difficoltà patrimoniale o economico-finanziaria dalla quale molto probabilmente sarebbe stata innescata la crisi o l’insolvenza.
Quanto appena esposto può essere dedotto dalla struttura della nuova regolamentazione e, in particolare, da quanto stabilito all’art. 18, comma 1, a mente del quale l’imprenditore ha la facoltà di proporre una ipotesi di concordato per cessione dei beni nei successivi 60 giorni dalla trasmissione della relazione finale redatta dell’esperto mediante cui “dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili” [13].
La legge 147/2021 ha poi aggiunto, all’art. 11, comma 3, che al debitore è concessa l’opportunità di “proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto”, “all’esito delle trattative”; tale inciso risulta superfluo, alla luce del fatto che non vi fosse alcun dubbio che la domanda di concordato semplificato di cui all’art. 18 dovesse essere proposta unicamente al termine delle trattative, in seguito alla relazione dell’esperto che dà atto dell’impossibilità di un accordo con i creditori o di rinvenire probabili soluzioni concordate [14].
Una seconda caratteristica che deve essere analizzata riguarda il fatto che il concordato semplificato può assumere i tratti solo del concordato liquidatorio.
Al riguardo, l’art. 11, comma 3, lett. b) dispone che “l’imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto”; a sua volta, l’art. 18 sancisce che il concordato semplificato consiste in “una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” [15].
Tali espressioni determinano che l’accesso a tale tipologia di concordato risulta possibile solamente nel momento in cui, tenuto conto della mancata ipotesi di accordo con i creditori o di ricercare probabili soluzioni concordate, l’unica strada percorribile resti la liquidazione del patrimonio.
In pratica, la legge considera il concordato semplificato come quella procedura alla quale il debitore avrebbe l’opportunità di far ricorso allorquando intervenga il fallimento delle trattative della negoziazione, allo scopo di rinvenire un argomento extra fallimentare del dissesto a mente del modello classico della cessione dei beni, in cui difetti l’interesse alla continuità dell’impresa da parte sua o di terzi [16], o manchi la componente essenziale per la continuità aziendale la quale, per la Cassazione [17] fa sì che si possa applicare la disciplina speciale di cui all’art. 186-bis della Legge Fall.
Lecito sarà, pertanto, concludere, nel conforto della Suprema Corte, che tale disposizione non preveda alcun giudizio di prevalenza tra i beni a cui sia stata attribuita una diversa destinazione, bensì una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati nell’ottica della continuazione dell’attività di impresa ed a garantire, mediante questa organizzazione, quanto più possibile la soddisfazione dei creditori [18].
La terza caratteristica del concordato semplificato concerne il fatto che non consiste in una sottocategoria del concordato preventivo ordinario, piuttosto rappresenta una figura giuridica a sé, avente autonoma disciplina, nella quale sono previste specifiche disposizioni e determinati richiami di norme stabilite per l’ordinario concordato preventivo, ma non un rinvio generalizzato alle stesse.
Ne scaturisce che le disposizioni del concordato preventivo che trovano applicazione anche per il concordato semplificato sono quelle esplicitamente richiamate.
Dunque, il nuovo concordato è stato identificato con l’epiteto “semplificato” in virtù del fatto che non necessita della presenza di requisiti e comportamenti che gravano il debitore che intenda accostarsi ed entra all’ordinario concordato: di conseguenza applicare al primo le norme previste per il secondo equivarrebbe a vanificare la portata stessa del nuovo istituto.
La quarta caratteristica è riferita al fatto che il concordato semplificato non è “transitoriamente legata alla fase emergenziale in corso”, dunque non può essere ritenuta una “introduzione temporanea” [19] dal momento che sembra non siano stati previsti limiti temporali di applicazione.
Conclusioni
Senza dubbio il legislatore, con il d.l. 118/2021 ha introdotto “misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”, tuttavia si deve chiarire che la pandemia ha sicuramente costituito l’occasione per introdurre strumenti più idonei per affrontare la crisi d’impresa [20].
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Note:
[1] AMBROSINI S., Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Cedam, Padova, 2008, p. 20.
[2] GIORGETTI M.C., Le procedure concorsuali, Cedam, Padova, 2017, p. 35.
[3] Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81.
[4] AA.VV., Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma, in I Quaderni della Scuola di Alta Formazione, n. 43, Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali, Milano, 2012; AMBROSINI, S., Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, Commentario diretto da A. Jorio e M. Fabiani, Zanichelli, Bologna, 2010; AMBROSINI S., La riforma del diritto fallimentare, Zanichelli, Bologna, 2006; D’AMBROSIO C., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Aa.Vv., Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e sistemazione della crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 2006; DI PACE M., Le procedure concorsuali dopo il decreto sviluppo, Maggioli, Rimini, 2012; FIALE A., Manuale di diritto fallimentare, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2018; RUGGIERO A., Fallimento e procedure concorsuali. Guida pratica alla legge fallimentare dopo la riforma, Fag edizioni, Milano, 2006.
[5] CAFFI M., RINALDI V., Il concordato preventivo con cessione di beni. Dall’omologa alla chiusura, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 30 ss.
[6] ACCIARO G., CEROLI P., LAPPONI S., MARCHEGIANI A., TSEMBERTZIS S., Guida al concordato preventivo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, p. 74.
[7] ACCIARO G., BIANCO A., Concordato preventivo con continuità aziendale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2015.
[8] LEONCI V., Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Giuffrè, Milano, 2010, p. 8.
[9] ARATO M., Il concordato preventivo con riserva, Giappichelli, Torino, 2015, p. 64.
[10] Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, n. 202.
[11] PEZZANO A., RATTI M., Il concordato preventivo semplificato: un’innovazione solo per i debitori meritevoli, funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori (ed a qualche salvataggio d’impresa), in Diritto della Crisi, 2021, pp. 1 ss.
[12] BOZZA G., Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021, in Diritto della crisi, 2021.
[13] BROGI R., D’ATTORRE G., DE SANTIS F., FABIANI M., FAROLFI A., et al., La composizione negoziata e le misure che anticipano il Codice della crisi, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2022, p. 1606.
[14] AMBROSINI S., La Legge n. 147/2021 di conversione del dl 118: primi, brevi, appunti in ordine sparso, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2021.
[15] FAROLFI A., Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse “a prima lettura”, in Diritto della crisi, 6 settembre 2021
[16] AMBROSINI S., La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione negoziata e concordato semplificato, in Dir. fall. 2021, p. 922.
[17] AMBROSINI S., La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione negoziata e concordato semplificato, in Dir. fall. 2021, p. 922.
[18] Ibidem.
[19] FAROLFI A., Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse “a prima lettura”, in Diritto della crisi, 6 settembre 2021.
[20] BOZZA G., Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021, in Diritto della crisi, 2021.
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