Il concorrente era obbligato ad indicare tutte le condanne penali, anche quelle non menzionate

Lazzini Sonia 10/03/14

La ricorrente lamenta la propria buona fede fondata sulla circostanza che il casellario giudiziale recava la dicitura “Nulla”.

Probabilmente, il legale rappresentante della ditta ricorrente aveva beneficiato, per la condanna de qua, della non menzione.

Sennonché, l’art. 38, c. 2° del citato decreto obbliga i concorrenti a dichiarare “tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali (l’interessato) abbia beneficiato della non menzione”.

In claris non fit interpretazio: era fatto obbligo alla ricorrente dichiarare la condanna riportata, anche se non menzionata nel casellario giudiziale.

Orbene, posto che l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 46 citato si estende a tutti i casi “di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice”, ne consegue, ad avviso del Collegio, l’irrilevanza – in coerenza con i cennati limiti normativi all’esercizio della discrezionalità – della condizione soggettiva (peraltro rimasta indimostrata) in cui versava asseritamente il dichiarante.

Costui, si ripete, era obbligato, per fatto di legge (art. 38. c. 2^ del D.Lgs n. 163/2006), ad indicare tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali aveva beneficiato della non menzione.

Ebbene, come sopra anticipato, una volta appurata la violazione della prescrizione di legge relativa alla dichiarazione da rendere in gara, consequenziale è stata la decisione di escludere la ricorrente dalla gara; ed invero, nessuna altra valutazione competeva alla stazione appaltante in ordine sia alla condizione soggettiva del dichiarante sia (con riguardo alla segnalazione alla competente Autorità) alla natura dei requisiti da dichiarare (generali o speciali) trattandosi di attività, in parte qua, strettamente vincolata dalla regola iuris (per la segnalazione all’Autorità, cfr art. 38, c. 1-ter del D.Lvo n. 163/2006).

Anche la segnalazione del mendacio all’Autorità di Vigilanza non scontava, perciò, alcuna verifica circa la condizione soggettiva della concorrente.

Tale condizione, invero, rileva esclusivamente nel successivo procedimento che si svolgerà dinanzi all’Autorità la quale “se ritiene che (quelle dichiarazioni) siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia”.

 

Tratto dalla sentenza numero 4973 del 31 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.

Sentenza collegata

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