Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali.
Indice
- L’art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata
- Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale
- Le ipotesi di concorso per i reati previsti dalle leggi speciali
L’art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata
Come è noto, l’art. 110 cod. pen. dispone che, quando “più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Orbene, limitando l’ambito di analisi a solo questo precetto normativo, e non anche a quelli susseguenti, essendo l’oggetto di tale scritto limitato alla sola disamina di siffatta disposizione legislativa, va rilevato che, per quanto concerne la portata applicativa di cotale disposizione legislativa, “è necessario che il concorrente abbia realizzato un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti – e che, per effetto della sua condotta, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato”[1] fermo restando che: 1) “non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso”[2] “anche soltanto dando il suo tacito assenso”[3] e “senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell’evento”[4]; 2) “il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà”[5] tenuto conto altresì del fatto che l’“attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo”[6] nonché il frutto di una “previo concerto o (…) intesa istantanea ovvero (…) semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro”[7] mentre, nel caso di istigazione, è richiesta “la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un’apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui”[8]; 3) ai “fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato”[9]; 4) affinché “si possa configurare il concorso morale nel reato occorre che vi sia prova di un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, nel senso che esso abbia fatto sorgere il proposito criminoso altrui o che lo abbia rafforzato, ovvero ancora che abbia agevolato l’azione illecita, materialmente posta in essere da altri”[10]; 5) ai “caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero”[11].
Ciò posto, fermo restando che questo concorso è configurabile come eventuale in quanto nulla ovviamente esclude che un illecito penale, in tale ipotesi, possa essere commesso da una sola persona e, per questo motivo, tale forma di concorso non rileva per il reato a concorso necessario ossia quell’illecito penale per quale è previsto ex lege che il reato non possa essere commesso singolarmente[12], per quanto concerne l’elemento psicologico, ossia il requisito soggettivo richiesto affinché taluno possa ritenere passibile di sanzione penale per avere concorso nella commissione di un reato, giova osservare come in sede giudiziale sia stato asserito quanto segue: a) in “tema di concorso di persone in un reato a dolo specifico, l’elemento soggettivo del reato sussiste anche in capo al concorrente il cui contributo non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità sottesa alla norma incriminatrice, a condizione che il reato sia comunque integrato nella sua tipicità, e quindi almeno uno dei concorrenti (non necessariamente l’esecutore materiale) abbia agito animato dal dolo specifico, e che l’altro concorrente sia consapevole dell’altrui finalità”[13]; b) nel “reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso”[14] così come è “sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui”[15]; c) in “tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l’abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l’ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l’accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato”[16].
Per quanto invece concerne il tentativo, va rilevato che “il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte”[17] fermo restando che, da un lato, “non è punibile l’attività preparatoria compiuta da alcuni dei concorrenti qualora la successiva fase esecutiva, essenziale per la configurazione del reato, non sia stata realizzata e neppure concordata con il partecipe necessario”[18], dall’altro, “ai fini del riconoscimento dell’univocità degli atti, può assumere rilievo, in determinate fattispecie concorsuali (senza per questo assurgere a generale massima di esperienza), l’avvenuta, concreta assunzione, da parte di tutti concorrenti, del ruolo a ciascuno assegnato per la realizzazione del progettato delitto”[19].
Detto questo, non resta che esaminare, a questo punto della disamina, i casi in cui in sede giudiziale sono state ravvisate ipotesi concorsuali, in relazione a specifici illeciti penali, incominciando da quelli previsti nel codice penale.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale
Per quanto concerne i delitti contro la personalità dello Stato, con particolar riguardo al delitto di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 cod. pen.), “ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l’agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi”[20] “essendo invece necessario, un contributo – di ordine morale o materiale – all’azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell’evento di devastazione”[21] semprechè il concorrente “partecipi consapevolmente ai disordini diffusi”[22].
Per quel che riguarda i delitti contro l’incolumità pubblica, con particolar riguardo al delitto di strage (art. 422 cod. pen.), ai “fini del concorso (…), è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo neccessario essere informati sull’identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purchè vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio”[23].
Per quel che invece concerne i reati contro la pubblica amministrazione, incominciando dal peculato (art. 314 cod. pen.), “è configurabile il concorso morale dell’”extraneus” a condizione che questi, prima dell’appropriazione dei beni, ponga in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell’”intraneus”, con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita”[24] così come, posto che il “sindaco di società per azioni, anche individualmente nell’esercizio dei suoi poteri di controllo e vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società (facendo od omettendo) violino la legge generale ed in particolare la legge penale”[25], ne “consegue che nel caso in cui un sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere da amministratori, egli ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e, in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso nel delitto di peculato eventualmente commesso”[26]. Invece, non risponde di tale illecito penale, a titolo di concorso, il “pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, (…) con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme in esse portate”[27].
Per quanto invece riguarda la corruzione (artt. 318 e 319 cod. pen.), va osservato che, se è “configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione – reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale – nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una condotta esecutiva dell’accordo corruttivo, si risolva in un’attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari”[28] al contrario, “non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell’accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione”[29] “non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l’indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore”[30].
In materia di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.), giova osservare come in sede giudiziale sia stato osservato quanto segue: a) la “mera segnalazione o raccomandazione del privato non configura il concorso morale nel reato di abuso di ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la raccomandazione lascia libera la volontà del soggetto attivo di aderire o meno secondo il suo personale apprezzamento”[31]; b) in “tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di terzi, per configurare il concorso dell’”extraneus” nel reato deve essere provata l’intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo”[32]; c) ai “fini della configurabilità del concorso del privato nel reato di abuso d’ufficio, l’esistenza di una collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro”[33] posto che è “necessario (…) considerare il contesto fattuale, i rapporti personali tra i soggetti e tutti gli altri dati di contorno idonei a dimostrare che la richiesta del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale, ovvero da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo dal compimento dell’atto illegittimo”[34]; d) in “tema di abuso di ufficio, l’estraneo al pubblico ufficio o al pubblico servizio può concorrere nel reato solo quando vi sia compartecipazione nell’attività criminosa del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio”[35]; e) “l’addetto all’ufficio urbanistica comunale, incaricato di svolgere l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio, che rappresenti falsamente al responsabile del procedimento la sussistenza delle condizioni per il rilascio del provvedimento sanante, concorre nel delitto di cui all’art. 323 c.p., che è integrato anche da attività materiali o comportamenti che costituiscono comunque manifestazioni dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla titolarità, in capo all’autore, di poteri autoritativi, deliberativi o certificativi”[36]; f) in “tema di abuso d’ufficio, poiché l’attività costitutiva del concorso di persone può essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso o che agevoli l’opera dei concorrenti, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa, il contributo concorsuale ben può essere rappresentato da un parere reso ai componenti dell’organo deputato a decidere, a nulla rilevando che si sia trattato di parere facoltativo e non vincolante poiché il contributo concorsuale assume rilevanza non solo allorché si ponga come condicio sine qua non dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo di agevolazione”[37]; g) integra “l’ipotesi di concorso di persone nel reato di abuso d’ufficio per uso improprio di veicoli di servizio la condotta di chi, in presenza di una delibera regolamentare immediatamente efficace che ne fa divieto, non vi da immediata attuazione”[38]; h) in “tema di abuso di ufficio, per configurare il concorso dell’extraneus nel reato, deve essere provata l’intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, non potendo dedursi tale collusione dalla semplice presentazione dell’istanza, ancorché oggettivamente infondata, e dal suo accoglimento”[39].
Per quanto invece inerisce il delitto di rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.), giova a tal proposito osservato come sia stato rilevato, sempre in sede giudiziale, quanto sussegue: I) integra “il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d’ufficio la divulgazione da parte dell’extraneus di una notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore”[40]; II) in “tema di rivelazione dei segreti di ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell’extraneus, è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto”[41]; III) sussiste “il concorso dell’”extraneus” nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio qualora l’”estraneus”, ricevuta la notizia coperta da segreto, abbia in qualsiasi modo espresso il proprio determinante assenso e beneplacito alla sua successiva divulgazione”[42]; IV) integra “il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d’ufficio la divulgazione da parte dell’”extraneus” del contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore”[43]; V) è “configurabile il concorso morale nel delitto di rivelazione di segreti di ufficio da parte del soggetto estraneo che si accordi con il pubblico ufficiale sulle modalità della rivelazione”[44].
In ordine invece al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), va rilevato che integra “il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. il comportamento di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altra persona con la quale partecipa ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni minacciose all’indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi collaboratori”[45] così come integra allo stesso modo “gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 c.p. il comportamento di chi, vedendo altri opporre una resistenza attiva ad un pubblico ufficiale (nella specie: carabiniere in borghese che peraltro si era qualificato ed aveva mostrato il tesserino di carabiniere) per impedirgli di compiere un suo dovere, rafforzi l’altrui volontà di aggredirlo ponendo in dubbio, ad alta voce, la detta sua qualità”[46] ovvero “mettendo in discussione il corretto operato della forze dell’ordine”[47]. In egual misura il “conducente di un’autovettura, il quale sterzi improvvisamente e compia pericolose manovre di inversione di marcia poiché inseguito dalla polizia, concorre, a titolo di partecipazione morale, nel delitto di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale, di cui agli art. 110, 337 e 339 c.p., qualora altra persona, trasportata, spari colpi di arma da fuoco verso gli agenti; tale partecipazione, infatti, deve essere ritenuta non solo per la identità di tempo, di luogo e di fine perseguito dai soggetti, di sottrarsi cioè con la fuga alle ricerche della polizia, ma soprattutto per l’identica volontà di mettere in pericolo la vita e l’incolumità degli agenti pur di realizzare la fuga”[48].
Per quanto invece inerisce l’esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), rilevano, ai fini del tema qui in rassegna, i seguenti orientamenti ermeneutici: 1) in “tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione”[49], 2) risponde “di concorso in esercizio abusivo della professione il titolare dello studio medico che tollera la collaborazione su attività per cui è richiesta l’abilitazione a persone sprovviste della stessa”[50]; 3) concorre “nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall’art. 348 c.p., il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato”[51]; 4) risponde “di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione di farmacista la titolare di una farmacia che lasci aperta e funzionante la farmacia stessa, affidandola a persona non abilitata all’esercizio di tale professione”[52].
Per quanto invece attiene la violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.), è stato asserito in sede di merito che si “considerano integrati i reati di cui agli artt. 349, c. 2, c.p. e 110 c.p. qualora i soggetti attivi, in concorso e previo accordo tra loro in qualità di proprietari e committenti, agendo con piena consapevolezza e volontarietà della condotta, abbiano violato i sigilli apposti dall’autorità giudiziaria per portare a termine i lavori di ampliamento e ristrutturazione interna di un immobile abusivo”[53].
In materia di frode di pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), la Cassazione ha postulato che è “configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., nel reato di frode nelle pubbliche forniture, posto che la responsabilità da causalità omissiva é ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma libera o vincolata, e che, nell’ambito della fattispecie concorsuale, la condotta commissiva può costituire sul piano eziologico il termine di riferimento che l’intervento omesso del concorrente avrebbe dovuto scongiurare”[54] mentre, per quanto attiene la calunnia (art. 368 cod. pen.), “il concorso nel reato non è escluso ove sussistano discrepanze fra le versioni dei concorrenti, trattandosi di eventualità che si verifica frequentemente nei casi di accuse sostenute da correi, specie se non concordate da vicino”[55].
Per la falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), va rilevato che il “difensore può essere ritenuto concorrente nel reato di falsa testimonianza ex articoli 110 e 372 del codice penale se induce taluno a fornire all’autorità giudiziaria false notizie a favore del suo assistito, sicché assume rilevanza penale, ai fini dell’integrazione del contributo istigativo, ogni condotta che sia volta a conseguire l’indicato risultato senza che rilevi, al fine di escludere la necessaria efficienza causale del contributo, la non identità di tempo e di luogo in cui l’istigazione venga posta in essere rispetto alla falsa testimonianza resa dinnanzi all’ufficio giudiziario procedente che è, invece, fisiologica rispetto a un siffatto concorso nel reato tipico”[56].
Per l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 cod. pen.), atteso che il “reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo, (…) il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna e diversa ulteriore finalità”[57] fermo restando che, in “tema di concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona, è da ritenere che esso in tanto sia configurabile in quanto, trattandosi di reato da annoverarsi tra quelli definibili “propri esclusivi”, l’azione del concorrente sia contestuale ed omogenea rispetto a quella tipica che indefettibilmente dev’essere posta in essere dal titolare del preteso diritto che sarebbe stato tutelabile in sede giudiziaria; ragion per cui, in difetto di tale condizione (come nel caso in cui la condotta minacciosa o violenta sia stata posta in essere, su mandato del diretto interessato, da un terzo il quale abbia quindi agito anche per un interesse proprio), sarà invece configurabile il più grave reato di estorsione”[58].
Per quel che invece riguarda i delitti di falso, sono state ravvisate le seguenti ipotesi concorsuali: a) laddove “a seguito di un incidente stradale, il soggetto coinvolto nel sinistro privo di patente di guida rilasci false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla sua reale identità, ai sensi dell’art. 495 c.p., il padre ed il fratello di questi concorrono al reato ex art. 110 c.p., se perfettamente consapevoli delle false affermazioni, abbiano agito dolosamente con il preciso scopo di celare la verità dei fatti”[59]; b) quando “quando si tratti di reato di falso in atto pubblico, dell’attività di falsificazione rispondono, a titolo di concorso, coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo con qualsiasi contributo materiale a detta attività, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito criminoso”[60]; c) il “privato che rediga materialmente una sentenza concorre nel reato di falso ideologico commesso dal giudice che attesti, con la sua sottoscrizione, la paternità del provvedimento”[61]; d) integra “il concorso di persone nel reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 110 e 479 c.p.) – e non quello di tentativo di induzione in inganno del pubblico ufficiale, autore del falso – la condotta del destinatario di un provvedimento di abbattimento di animale che dichiari falsamente il decesso del bovino infetto, al veterinario della Asl, il quale, a sua volta, attesti falsamente, senza i dovuti controlli, l’esecuzione del provvedimento di abbattimento, in quanto il consapevole comportamento del privato concorre con efficacia causale nel determinare il reato di falso”[62]; e) concorre “nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, proprio del pubblico ufficiale, anche il privato che abbia agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso”[63]; f) in “materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l’atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso”[64]; g) risponde “di concorso in falso ideologico commesso dal segretario comunale, a norma degli artt. 110 e 479 c.p., e non di falsità ideologica, quale autore mediato, commessa dal medesimo pubblico ufficiale, l’impiegato del comune che abbia ricevuto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente sottoscritta dal segretario per l’identificazione, “su conoscenza personale del dichiarante, dandosi atto della presenza dello stesso”, mentre la dichiarazione, assente il dichiarante, sia stata sottoscritta da altra persona, nè rileva, ai fini della esclusione del consenso, che il segretario comunale, nel raccogliere la dichiarazione sostitutiva, sia tenuto ad accertarsi dell’identità del dichiarante”[65].
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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Per i delitti contro l’economia pubblica, giova osservare che il “reato di illecita concorrenza perpetrato con minaccia e violenza, previsto dall’art. 513 bis cod.pen, pur avendo natura di reato proprio, è configurabile, a titolo di concorso, a carico dell’”extraneus” che contribuisce con la sua condotta alla commissione del fatto e che ha la conoscenza della qualità di “intraneus” del soggetto agente”[66] mentre, in “relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, ne risponde, a titolo di concorso, non solo con chi ha operato la fittizia attribuzione, ma anche con coloro che, in modo convergente e previa intesa, ne hanno consapevolmente favorito o agevolato la condotta elusiva”[67].
Per quel che invece riguarda i delitti contro la famiglia, va osservato che concorre “nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all’evento tipico realizzato dall’autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita”[68] mentre il “concorso nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. può configurarsi anche nell’ipotesi in cui il soggetto garante, nella fattispecie un’educatrice di un asilo, non denunci i maltrattamenti posti in essere dalle colleghe”[69].
Per quanto concerne i delitti contro la persona, per quanto concerne l’omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), si rinvia a quanto enunciato in sede giudiziale nelle seguenti decisioni: I) ai “fini del concorso in omicidio volontario, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario che il concorrente sia informato sull’identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri ovvero, in alternativa, in un piano delittuoso lo sbocco del quale, rappresentato dall’evento letale, sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell’azione concordata, il cui verificarsi, tuttavia, è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto”[70]; II) l’“affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell’azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi – ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale dell’azione tipica”[71]; III) è “configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell’appartenente all’organismo di vertice di un’associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all’atto della “doverosa” informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito”[72]; IV) in “tema di concorso di persone nel reato di omicidio volontario, la condotta dei concorrenti si realizza a prescindere da un precedente accordo, ma è sufficiente che l’azione di ciascuno dei concorrenti sia stata comune, purché contemporanea, senza soluzione di continuità, o con la medesima finalizzazione, nella consapevolezza della condotta dell’altro”[73]; V) il “compartecipe risponde di concorso in tentato omicidio anche qualora, pur mancando prova della sua adesione e compartecipazione a titolo di concorso morale diretto, vi è certamente la prova che il tentativo di omicidio ha costituito sviluppo prevedibile della condotta criminosa posta in essere insieme ad altro soggetto attivo”[74].
Per quanto concerne l’omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), “quando le aggressioni siano multiple e contestuali, nel tempo e nello spazio, ai danni di più vittime (una soltanto delle quali deceda per effetto delle percosse e/o lesioni subite), configurandosi in concreto un “fatto collettivo unitario”, il contributo rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p., può consistere sia nell’agevolazione dell’aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei concorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale), che nel rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore, che si senta spalleggiato ed incoraggiato dalla concomitante azione degli altri (concorso morale)”[75] fermo restando che è “configurabile il concorso di persone nell’omicidio preterintenzionale quando vi è la partecipazione materiale o morale di più soggetti attivi nell’attività diretta a percuotere o ledere una persona senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l’evento mortale”[76].
In materia di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), sempre in materia di concorso di persone nel reato, “non è necessario stabilire, in concreto, se l’evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta realizzata da ciascuno dei compartecipi al fatto doloso”[77].
In materia di lesioni (art. 582 cod. pen.), invece, è stato affermato che è “responsabile per concorso nel reato di lesioni personali (anche aggravate) il soggetto che, accorso in aiuto del correo intento a picchiare la p.o., abbia a sua volta materialmente partecipato alla condotta delittuosa percuotendo più volte la persona offesa”[78].
Ciò posto, se in materia di diffamazione (art. 595 cod. pen.) è stato asserito che, in “tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale “on line”, il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio”[79] così come sussiste analoga responsabilità qualora costui sia “venuto a conoscenza dell’esistenza di un articolo diffamatorio pubblicato da altri, mantiene consapevolmente tale contenuto sul sito, consentendo che lo stesso eserciti la sua efficacia diffamatoria”[80], concorre invece nel “reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga e qualora ne sia consegnatario provvisorio (…) senza che la sua mozione culturale o di costume escluda l’elemento psicologico del reato”[81].
Per quanto invece concerne la violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), il “concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. è configurabile solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale della condotta criminosa, ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi, invece, nel caso di un contributo materiale il delitto di violenza sessuale di gruppo”[82] ma non “integra concorso nell’altrui reato di violenza sessuale il mero “voyeurismo”, salvo che l’atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all’esecutore materiale della violenza in modo tale da contribuire a sollecitare o rafforzare il proposito criminoso di quest’ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione”[83] mentre, per quel che riguarda gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.), rispondono “del reato di cui agli articoli 110 e 609 quater c.p. i genitori di una figlia infraquattordicenne che acconsentono e incoraggiano la convivenza della propria figlia con un adulto, in tal modo permettendo ed agevolando i costanti rapporti sessuali tra la minore e l’uomo”[84].
Per quanto infine riguardo il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.), è “configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma 2, n. 1, c.p., del terzo estraneo all’azione esecutiva che istighi l’autore mediato ad indurre in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato, alla materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al fine di acquisire notizie riservate”[85] mentre le “titolarità del conto corrente su cui le somme sottratte mediante accesso abusivo ad un sistema informatico siano state fatte confluire , non consente di escludere la partecipazione in concorso al reato di cui agli artt. 615-ter e 640-ter c.p. per la sola mancanza di elementi a carico dello stesso soggetto in ordine al concreto accesso al sistema informatico”[86].
Ciò posto, venendo ad esaminare i delitti contro il patrimonio, partendo dal quello di furto (art. 624 cod. pen.), va rilevato che “per la responsabilità dei correi che non abbiano partecipato materialmente allo spossessamento della res si deve provare l’accordo criminoso”[87] mentre l’“agevolazione che consiste nell’entrare insieme agli autori materiali del furto in più esercizi commerciali senza dissuaderli dall’azione delittuosa accompagnandoli con le borse piene di oggetti rubati al parcheggio integra il concorso nel reato di furto”[88]. Ad ogni modo, “la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. ha natura personale, con la conseguenza che non si estende all’eventuale concorrente”[89].
Per la rapina (art. 628 cod. pen.), “colui che fornisca un apporto causale alla commissione del reato, istigando all’attuazione del piano il complice meno esperto, risponde a titolo di concorso”[90] così come “rispondono a titolo di concorso del fatto reato in esame tutti i soggetti che studino attivamente ogni circostanza, esaminino la localizzazione della filiale di banca, la presenza di telecamere o personale di vigilanza, le vie di fuga, l’abbigliamento e le armi da usare, nonché i vari ruoli da assumere ed il contegno da tenere al momento del compimento del fatto”[91].
Ciò posto, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.): 1) “è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa”[92]; 2) “è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana”[93]; 3) basta un “contributo causale del correo (…) limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l’attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un’azione delittuosa che va considerata unica e produce l’effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell’evento cagionato”[94].
Risponde invece “di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione e non di ricettazione o favoreggiamento, colui che, pur non avendo preso parte al sequestro, si adoperi per il conseguimento del prezzo della liberazione, la cui richiesta è strettamente collegata con la protrazione della prigionia, quale strumento di costrizione della volontà altrui”[95] mentre, sempre ai “fini della configurabilità del concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è irrilevante che il concorrente non abbia partecipato alla ripartizione del riscatto, potendo agire non per un interesse economico proprio, ma per assicurare ad altri l’ingiusto profitto”[96]. Ad ogni modo, “il concorrente risponde dell’aggravante prevista dall’art. 630, comma 3, c.p., anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso dell’ostaggio, quando abbia accettato il rischio dell’evento morte del medesimo come eziologicamente determinato dal prevedibile sviluppo dell’azione criminosa”[97].
Detto questo, per quel che riguarda il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 cod. pen.), ai “fini della configurabilità del concorso dell’appaltante nel reato di cui all’art. 632 cod. pen., punibile solo a titolo di dolo specifico, qualora la condotta sia stata commessa materialmente dall’appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, è necessaria la prova della compartecipazione criminosa e cioè che l’appaltante abbia posto in essere, a sua volta, una condotta commissiva dolosa od omissiva dolosa ed in tale seconda ipotesi vanno accertati i presupposti per l’applicabilità dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.”[98] mentre, per quel concerne il delitto di cui all’art. 633 cod. pen., dato che tale illecito penale, ossia il delitto di invasione di terreni o edifici, “può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l’introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un’occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto”[99], “in tale ultimo caso, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all’iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa”[100].
Invece, ai “fini della configurabilità del concorso di persone nel reato di circonvenzione d’incapace, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ma anche quando vi sia una qualunque attività costitutiva del reo, rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o in alcune fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o che possa condurre all’agevolazione dell’opera dei concorrenti”[101] mentre risponde “del delitto di concorso in usura – reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata – solo il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, riesce a ottenerne il pagamento, mentre, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione perché in tali casi il momento consumativo dell’usura rimane quello originario della pattuizione”[102].
Risponde infine “a titolo di concorso nel delitto di riciclaggio il soggetto che, anche solo in via di fatto, eserciti le funzioni di direttore o capo-sala di una filiale di istituto bancario responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio, previste dal d.l. 3 maggio 1991 n. 143 conv. con modificazioni nella l. 5 luglio 1991 n. 197, allorché autorizzi operazioni di versamento di assegni circolari su un conto corrente e successive operazioni di prelievo e versamento su altro conto, intestato allo stesso titolare o comunque a soggetti a lui ricollegabili, attribuendo scorrettamente, anziché un’unica causale (giroconto o bonifico) che consentirebbe di conservare traccia del percorso del denaro, due causali distinte (versamento contante e prelievo contante, in realtà solo virtuale), con la consapevolezza del carattere anomalo delle predette operazioni reso palese dalle puntuali indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nel suo “Decalogo” alla cui conoscenza è evidentemente tenuto un direttore di sala”[103].
Ciò posto, per quanto concerne le contravvenzioni previste nel codice penale, se l “art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) prevede una fattispecie penale qualificabile come reato proprio, che può essere commesso dall’esercente del locale pubblico, dai soggetti che possono risponderne a titolo di concorso col primo ai sensi dell’art. 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato) e anche dal dipendente che assuma di fatto il ruolo e l’iniziativa dell’esercente”[104], in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.), “è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, essendo irrilevante l’originaria appartenenza di essi ad uno solo dei correi e dovendosi, viceversa, dare rilievo alla possibilità di questi ultimi di servirsene o di aiutare il proprietario a servirsene”[105].
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Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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Le ipotesi di concorso per i reati previsti dalle leggi speciali
Per quanto concerne la detenzione o porto illegale di armi, ai fini della configurabilità del concorso, “è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne”[106]. In particolare, per quanto concerne il porto illegale di armi, è stato affermato che: a) integra “un’ipotesi di concorso nel reato di porto illegale d’arma la condotta di chi dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che il ricevente è privo della prescritta licenza”[107]; b) chi “aderisce ad attività comportante l’uso di arma in esclusiva disponibilità del compartecipe risponde di concorso in porto d’armi illegale”[108]; c) ai “fini della configurabilità del concorso nel reato di porto senza giustificato motivo di un’arma da fuoco è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell’arma stessa da parte di un concorrente nel reato, essendo irrilevante l’appartenenza di essa ad uno solo dei correi e la circostanza che sia stato uno soltanto di essi ad utilizzarla, quando tutti abbiano programmato il reato e si siano portati sul luogo di consumazione dello stesso”[109]; d) in “tema di reato di porto illegale di arma (…), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza”[110]; e) il “concorso di più persone nel porto di un’arma, non può essere escluso dall’affermata appartenenza di essa ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente, quando l’arma possa ritenersi nella comune disponibilità, ovvero quando i soggetti, viaggiando sulla stessa auto, partecipino consapevolmente al porto dell’arma stessa”[111]. Per quanto invece concerne la detenzione illegale di armi, è stato postulato in sede giudiziale quanto segue: 1) in “materia di detenzione illegale di armi, la condotta consistente nel concedere ospitalità a bordo della propria autovettura ad una persona che si sappia essere indebitamente armata configura l’ipotesi di concorso nel reato, in ciò configurandosi la cooperazione all’altrui illecito, ovvero il comportamento che concretizza il concorso”[112]; 2) in “tema di detenzione abusiva di armi deve ritenersi responsabile in concorso con il marito la donna che consapevole della presenza di armi all’interno della abitazione e della loro illegale provenienza, le conservi e le custodisca anche durante la detenzione dell’uomo, esercitando sulle stesse una signoria di fatto al di fuori del controllo altrui”[113]; 3) la “configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, implica che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell’arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne”[114]; 4) ai “fini della configurabilità di penale responsabilità, a titolo di concorso, in ordine al reato di detenzione illegale di un’arma, è necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell’illecito: ove l’apporto dato dal concorrente si estrinsechi in una omissione, questa assume la valenza necessaria a concretare la compartecipazione soltanto allorché si traduca nella violazione di un obbligo giuridico incombente sul soggetto (art. 40 c.p.), non bastando l’assenza di atteggiamenti di generico dissenso che è più propriamente inquadrabile nella nozione di connivenza”[115]; 5) in “tema di detenzione illegale di armi, ai fini della configurabilità del concorso nel reato a carico di chi abbia dato ospitalità o rifugio nella propria abitazione ad un soggetto armato, senza per ciò acquisire la diretta disponibilità dell’arma, ma essendo comunque a conoscenza della sua esistenza, occorre che egli abbia consapevolmente offerto a quel soggetto un supporto quanto meno sotto il profilo della agevolazione della detenzione e custodia dell’arma stessa e del rafforzamento del di lui proposito in tal senso”[116]; 6) deve “ritenersi concorrente nella illecita detenzione di armi e munizioni, custodite od occultate a sua insaputa nei locali di sua proprietà o dell’azienda da lui gestita, chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, dimostrando con il suo comportamento chiara connivenza con i proprietari del materiale illecitamente detenuto”[117].
Ciò posto, se, in materia di immigrazione, è stato postulato che si “configura un’ipotesi di concorso del locatore nel fatto del conduttore che, dando alloggio a stranieri privi di permesso di soggiorno al fine di trarne profitto, si renda responsabile del reato di cui all’art. 12, comma 5-bis, del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, soltanto qualora il primo partecipi al profitto realizzato dal secondo, non essendo sufficiente che abbia semplicemente consapevolezza dell’illecita destinazione dell’immobile”[118] in materia di prostituzione, è stato invece asserito che vi “è compartecipazione all’esercizio della casa di prostituzione anche quando la locataria (o la sublocataria) eserciti essa stessa la prostituzione e corrisponda al titolare dei locali parte dei suoi proventi e di quelli di altre persone che ivi esercitino tale mestiere”[119].
Per quanto concerne i reati edilizi, senza nessuna pretesa di completezza espositiva, è stato affermato quanto sussegue: I) sussiste “la responsabilità a titolo di concorso nel reato di lottizzazione abusiva del dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, con condotta commissiva sorretta da colpa cosciente, illegittimamente rilasci un titolo edilizio in forza del quale avvenga, o prosegua, una trasformazione del suolo integrante il reato colposo di lottizzazione abusiva materiale, avendo apportato un contributo causale rilevante, cosciente e consapevole, alla realizzazione dell’illecito urbanistico”[120]; II) in “tema di reati edilizi, può concorrere nella contravvenzione prevista dall’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche chi non rivesta una delle qualifiche indicate dall’art. 29 d.P.R. cit., a condizione che abbia apportato un contributo causale, rilevante e consapevole, alla realizzazione dell’evento”[121]; III) è “configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, commesso dal privato che abbia realizzato un intervento in contrasto con gli strumenti urbanistici, a carico del funzionario comunale nominato responsabile del procedimento che, procedendo ad istruire la pratica edilizia, abbia colposamente espresso parere favorevole al rilascio di un titolo abilitativo illegittimo, in tal modo apportando un contributo causale rilevante ai fini della determinazione dell’evento illecito”[122]; IV) in “tema di lottizzazione abusiva, posta la configurabilità del concorso tra il venditore-lottizzatore e gli acquirenti dei singoli lotti, deve ritenersi che, quanto al primo, il concorso permane fino a quando continua l’attività edificatoria degli acquirenti ciascuno nel proprio lotto; quanto agli altri, il concorso di ciascuno permane fino all’esaurirsi dell’attività edificatoria nel proprio lotto e della realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito dell’intera area destinata alla lottizzazione, con esclusione, invece, della rilevanza dell’attività edificatoria posta in essere in lotti diversi”[123]; V) anche “il muratore o l’operaio possono rispondere – in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona ex art. 110 c.p. ed anche a titolo di colpa quanto alla consapevolezza dell’abusività dei lavori – delle contravvenzioni di cui all’art. 44, lett. b) e c), del t. u. edilizia, qualora sia accertata la loro materiale collaborazione alla realizzazione; per la sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza”[124]; VI) risponde “di concorso nel reato di lottizzazione abusiva il tecnico che abbia operato l’ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch’esse nella maggiore estensione della proprietà originaria, poiché anch’egli si è inserito con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento”[125].
Precisato ciò, per quanto riguarda i reati tributari, fermo restando che, come è noto, l’art. 9 del d.lgs., 10/03/2000, n. 74 dispone che in “deroga all’articolo 110 del codice penale: a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8”, va rilevato, a titolo meramente esemplificativo, come la Cassazione abbia ravvisato, per questa tipologia di illeciti penali, le seguenti ipotesi concorsuali: a) il “potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74”[126]; b) in “tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 9 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 – che, in deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p., esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti nelle condotte del diverso soggetto emittente e viceversa – non trova applicazione nell’ipotesi in cui le fatture si riferiscano a differenti periodi di imposta”[127]; c) in “tema di reati tributari, il consulente fiscale è responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso l’elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente”[128]; d) è “configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di colui che – pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia”[129]; e) la “disposizione prevista dall’art. 9 del d.lg. n. 74/2000, contenente una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle f.o.i. (fatture per operazioni inesistenti) sia alla loro successiva utilizzazione”[130]; f) il “soggetto che si limita ad annotare le fatture false in contabilità, senza indicarle in dichiarazione, concorre nel reato di emissione di fatture false; la fattispecie in esame, infatti, è diversa dalla previsione del concorso tra chi ha emesso una fattura e il soggetto che l’ha utilizzata nella dichiarazione fiscale, la cui configurazione è esclusa dall’art. 9 del d.lg. n. 74/2000”[131]; g) risponde “di concorso nella frode fiscale commessa dall’utilizzatore di fatture emesse per operazioni inesistenti l’autotrasportatore che sottoscriva per quietanza i documenti fittizi, così attestando l’avvenuto trasporto dei beni”[132].
Detto questo, se, per i reati finanziari, è stato asserito che, in “tema di reato di omessa alienazione di partecipazioni superiori al 30% del capitale sociale, è configurabile la responsabilità a titolo di concorso nei confronti del soggetto che, pur non gravato personalmente dell’obbligo di cedere le partecipazioni, fornisce un contributo alla condotta omissiva del soggetto su cui tale obbligo incombe”[133], per quanto invece concerne i reati societari, va osservato che, ai “fini della configurabilità del concorso dell’”extraneus” nel reato “proprio” di cui all’art. 2634 cod. civ., non è sufficiente che la condotta di questi sia stata anche solo “lato sensu” ausiliatrice rispetto all’azione dell’autore qualificato, ma occorre che in essa sia ravvisabile un “quid pluris”, ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostri concretamente il raggiungimento di un’intesa con il concorrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illecito”[134] fermo restando che anche “i componenti del collegio sindacale di una società possono rispondere, a titolo di concorso, del reato di cui all’art. 2629 cod. civ., qualora dalla loro azione od omissione risulti avallata l’esagerata valutazione dei conferimenti, eseguita dai soci conferenti o dagli amministratori di una società commerciale”[135].
In materia di stupefacenti, rilevano invece i seguenti orientamenti ermeneutici: 1) la “distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare”[136]; 2) la “condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosi in generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell’agente consista in un contributo alla diffusione della sostanza stupefacente”[137]; 3) per “provare il concorso nel reato di detenzione, devono essere ricondotte all’agente delle azioni agevolatrici della detenzione, dell’occultamento e del controllo delle sostanze stupefacenti”[138] fermo restando che tale contributo “può assumere molteplici forme e, certamente, può consistere anche nella presenza sul luogo del misfatto, purché tale presenza non sia meramente casuale”[139]; 4) integra “gli estremi del concorso nel delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente la condotta dell’imputato che, facendo da sentinella, agevola altro soggetto al recupero della droga precedentemente abbandonata per sfuggire ad un controllo di polizia”[140].
Concludendo la disamina dei reati previsti in altre leggi speciali, possono da ultimo richiamarsi i susseguenti approdi interpretativi: I) il “proprietario, possessore del fondo, è penalmente responsabile a titolo di concorso per la violazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere, nel caso in cui abbia consentito a terzi lo svolgimento di attività estrattiva nei terreni di cui aveva la disponibilità, essendo irrilevante la circostanza che le norme d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 abbiano come destinatari soggetti diversi”[141]; II) concorre “nel reato di diffusione mediante la rete Internet di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore (art. 171 ter comma 2 lett. a) bis) il titolare del sito web che, portando a conoscenza degli utenti le “chiavi di accesso” e le informazioni in ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell’opera, consente agli stessi lo scambio dei files relativi mediante il sistema di comunicazione “peer to peer””[142]; III) nel “reato di frode sportiva, può rivestire la qualifica di soggetto attivo del reato chiunque ponga in essere “altri atti fraudolenti” volti all’alterazione della competizione sportiva, in quanto, a differenza del corrispondente illecito disciplinare, ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dal secondo periodo del primo comma della legge n. 401 del 1989 non è necessaria la partecipazione del soggetto agente alla competizione, attesa l’applicabilità delle generali regole sul concorso di persone nel reato contenute nell’art. 110 cod. pen.”[143]; IV) sussiste “la responsabilità a titolo concorsuale nel reato di pirateria, con riferimento alla presenza attiva su una nave appoggio, previamente catturata (c.d. “nave madre” dalla quale viene lanciato l’attacco dei pirati), degli esecutori materiali del reato, stante l’evidente connessione causale delle condotte dei singoli compartecipi e, sotto l’aspetto soggettivo, il collegamento finalistico esistente tra tali condotte considerate dai singoli autori come parti di un tutto unitario”[144]; V) l’“estraneo il quale collude con il militare della Guardia di Finanza deve rispondere del reato di collusione a titolo di concorso perché anch’egli, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”[145].
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Note:
[1]Cass. pen., sez. V, 21/06/2019, n. 43569.
[2]Cass. pen., sez. I, 15/02/2019, n. 28794.
[3]Cass. pen., sez. V, 12/01/2012, n. 14991.
[4]Cass. pen., sez. I, 2/10/1997, n. 1365.
[5]Cass. pen., sez. IV, 8/11/2018, n. 52791. In senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 21/11/2017, n. 8 (“Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà”).
[6]Cass. pen., sez. I, 27/04/2017, n. 18018.
[7]Cass. pen., sez. II, 15/02/2017, n. 16632.
[8]Cass. pen., sez. I, 26/03/2014, n. 2260.
[9]Cass. pen., sez. V, 4/10/2017, n. 49684. In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 20/10/2016, n. 48029 (“Ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato”).
[10]Cass. pen., sez. VI, 28/04/2017, n. 37379.
[11]Cass. pen., sez. III, 2/03/2017, n. 35165. In senso analogo, Cass. pen., sez. III, 3/03/2016, n. 25833 (“In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti”); Cass. pen., sez. III, 18/02/2016, n. 11664 (“In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti”).
[12]A tal proposito, per distinguere il caso di concorso eventuale da quello necessario, giova osservare come in sede nomofilattica sia stato postulato, per quanto concerne una ipotesi di reato concernente questa seconda ipotesi, ossia il reato di cui all’art. 416 cod. pen., quanto segue: “L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati” (Cass. pen., sez. V, 7/12/2018, n. 1964).
[13]Cass. pen., sez. II, 7/06/2019, n. 38277.
[14]Cass. pen., sez. II, 19/10/2005, n. 44301.
[15]Cass. pen., sez. VI, 5/12/2003, n. 1271.
[16]Cass. pen., sez. II, 30/05/2019, n. 29641.
[17]Cass. pen., sez. II, 24/04/2019, n. 22503. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 10/01/2014, n. 9284 (“In tema di tentativo il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, “un quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte”); Cass. pen., sez. I, 1/02/2008, n. 9775 (“In ipotesi di concorso di persone nel reato, l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un quid pluris che consiste nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, e nell’eliminazione delle conseguenze che fino a quel momento si sono prodotte”); Cass. pen., sez. VI, 7/04/1999, n. 6619 (“Nel caso di concorso di persone nel reato, il semplice abbandono o l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un “quid pluris” che consiste nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte”); Cass. pen., sez. I, 8/07/1997, n. 8980 (“Nel caso di concorso di persone nel reato, il semplice abbandono o l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente ad integrare la desistenza, ma è necessario un “quid pluris” che consiste nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte”). Sul punto, vedasi anche: Cass. pen., sez. II, 13/11/2013, n. 48128 (“tema di concorso di persone nel reato, la desistenza di uno dei concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale che arresti l’azione di questi ultimi e impedisca comunque l’evento; se, invece, essa elimini soltanto gli effetti della condotta individuale, non comporta benefici per gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile”).
[18]Cass. pen., sez. VI, 4/04/2013, n. 18239.
[19]Cass. pen., sez. II, 20/03/2007, n. 18747.
[20]Cass. pen., sez. I, 18/01/2019, n. 11912.
[21]Cass. pen., sez. VI, 6/05/2014, n. 37367.
[22]Cass. pen., sez. I, 07/11/2013, n. 3759.
[23]Cass. pen., sez. I, 30/11/2015, n. 25846.
[24]Cass. pen., sez. VI, 24/01/2018, n. 17503.
[25]Cass. pen., sez. II, 12/02/2009, n. 20515.
[26]Ibidem.
[27]Cass. pen., sez. VI, 10/06/2003, n. 37030.
[28]Cass. pen., sez. VI, 18/09/2020, n. 26740.
[29]Cass. pen., sez. VI, 29/10/2019, n. 46404.
[30]Cass. pen., sez. VI, 22/10/2009, n. 18125.
[31]Cass. pen., sez. 30/03/2021, n. 21006. In senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 10/11/2017, n. 39913 (“La semplice “raccomandazione”, anche se proveniente da pubblico ufficiale, non configura per ciò solo un’ipotesi di concorso nel reato di abuso d’ufficio, ma ciò solo in assenza di ulteriori comportamenti positivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, a condizione quindi che la raccomandazione non abbia un’efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale resta libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento”).
[32]Cass. pen., sez. VI, 20/12/2018, n. 15837.
[33]C. A. Taranto, 3/05/2017, n. 97. In Cassazione, vedasi: Cass. pen., sez. VI, 23/06/2015, n. 33760 (“Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d’ufficio, l’esistenza di una collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o a persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo”). In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 11/07/2014, n. 37880 (“Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio, l’esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno ed il provvedimento dell’altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo”); Cass. pen., sez. VI, 1/12/2003, n. 2844 (“Al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato nel reato di abuso d’ufficio, la prova che un atto amministrativo è il risultato della collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un’intesa col pubblico funzionario o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo”).
[34]C. A. Taranto, 3/05/2017, n. 97.
[35]Cass. pen., sez. III, 13/12/2016, n. 16449.
[36]Cass. pen., sez. III, 19/11/2014, n. 7384.
[37]Cass. pen., sez. VI, 13/05/2004, n. 36125.
[38]Cass. pen., sez. VI, 16/10/2012, n. 42177.
[39]Cass. pen., sez. VI, 25/02/2003, n. 15116.
[40]Cass. pen., sez. V, 17/11/2020, n. 1957.
[41]Cass. pen., sez. VI, 17/04/2018, n. 34928. In senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 18/09/2015, n. 47997 (“In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell’”extraneus”, è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, istighi o induca il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione”).
[42]Cass. pen., sez. VI, 31/03/2015, n. 39428.
[43]Cass. pen., sez.VI, 14/10/2009, n. 42109.
[44]Cass. pen., Sez. Un., 28/11/1991, in Foro it., 1982, II, 359.
[45]Cass. pen., sez. VI, 26/05/2009, n. 40504.
[46]Cass. pen., sez. VI, 2/04/1992, in Cass. pen., 1993, 2543; Giust. pen., 1993, II, 162.
[47]Trib. Pescara, 20/04/2020, n. 219.
[48]Cass. pen., sez. IV, 13/01/1983, in Arch. giur. circol. e sinistri, 1984, 17.
[49]Cass. pen., sez. VI, 8/07/2020, n. 21989. In senso analogo (e più in generale), Cass. pen., sez. VI, 22/04/2016, n. 23014 (“Risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato”); Cass. pen., sez. VI, 12/05/2015, n. 22534 (“Risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato”); Cass. pen., sez. VI, 23/10/2012, n. 42174 (“Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato”); Cass. pen., sez. VI, 9/04/2009, n. 17893 (“Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato”).
[50]Cass. pen., sez. VI, 24/04/2013, n. 21220.
[51]Cass. pen., sez. VI, 12/02/2003, n. 21424.
[52]Cass. pen., sez. VI, 27/11/1981, in Cass. pen., 1982, 1960.
[53]Trib. Napoli, sez. I, 7/03/2014, n. 2708.
[54]Cass. pen., sez. VI, 8/04/2016, n. 28301.
[55]Cass. pen., sez. VI, 28/06/1995, n. 9903.
[56]Cass. pen., sez. VI, 16/10/2018, n. 10893.
[57]Cass. pen., Sez. Un., 16/07/2020, n. 29541.
[58]Cass. pen., sez. II, 24/05/2018, n. 26002.
[59]Trib. Camerino, 5/02/2015, n. 662.
[60]Cass. pen., sez. V, 6/05/2014, n. 47052.
[61]Cass. pen., sez. VI, 7/04/2008, n. 28753.
[62]Cass. pen., sez. V, 7/03/2008, n. 13558.
[63]Cass. pen., sez. I, 20/01/2004, n. 23176.
[64]Cass. pen., sez. V, 9/02/1999, n. 3552.
[65]Cass. pen., sez. V, 24/06/1988, in Cass. pen., 1990, I,42; Giust. pen., 1989, II, 416.
[66]Cass. pen., sez. II, 22/04/2015, n. 20182. Sul punto vedasi anche: Cass. pen., sez. VI, 31/01/1996, n. 7627 (“L’ipotesi criminosa prevista dall’art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza) costituisce un reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un’attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. In base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, qualora venga dimostrata la conoscenza da parte dell’extraneus della qualità di intraneus del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto, anche questi ne risponde; nè può rilevare che il soggetto qualificato sia poi deceduto”).
[67]Cass. pen., sez. II, 24/09/2019, n. 42601. Sul punto vedasi pure: Cass. pen., sez. II, 8/01/2019, n. 4450 (“In tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti essere il prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest’ultimo fornite, al fine di costituire un’impresa commerciale e di approntare l’immobile destinato allo svolgimento dell’attività aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione dell’obiettivo illecito consistente nell’attribuzione fittizia dell’impresa al prestanome”).
[68]Cass. pen., sez. VI, 30/06/2009, n. 32854.
[69]Cass. pen., sez. VI, 1/02/2018, n. 10763.
[70]Cass. pen., sez. V, 14/07/2020, n. 25221.
[71]Cass. pen., sez. I, 18/02/2020, n. 12309.
[72]Cass. pen., sez. I, 26/02/2015, n. 19778.
[73]C. Ass. Milano, 20/07/2012, in Foro ambrosiano, 2012, 2, 129.
[74]Trib. La Spezia, 11/05/2009, in Redazione Giuffrè, 2009.
[75]Cass. pen., sez. V, 15/10/2019, n. 4715.
[76]Cass. pen., sez. V, 30/10/2013, n. 12413.
[77]Cass. pen., sez. I, 27/11/2018, n. 21398.
[78]Trib. Pescara, 19/04/2021, n. 915.
[79]Cass. pen., sez. V, 28/09/2017, n. 52743. Sul punto vedasi anche: Cass. pen., sez. V, 26/09/2012, n. 41249 (“Il direttore di un periodico risponde a titolo di concorso per la pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio (e non a titolo di colpa, per omesso controllo) quando un complesso di circostanze desumibili dall’esame delle modalità di pubblicazione (forma, evidenza, collocazione tipografica, titoli, illustrazioni, correlazione dello scritto con il contesto culturale in cui si inserisce il periodico) dimostri il meditato consenso e la consapevole adesione da parte del direttore al contenuto dell’articolo”).
[80]Cass. pen., sez. V, 14/07/2016, n. 54946.
[81]Cass. pen., sez. V, 15/04/2010, n. 18072.
[82]Cass. pen., sez. III, 29/10/2019, n. 49273. In senso analogo, Cass. pen., sez. III, 9/06/2011, n. 26369 (“Il concorso di persone nel reato di violenza sessuale è configurabile solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale della condotta criminosa ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi diversamente il reato di violenza sessuale di gruppo”).
[83]Cass. pen., sez. III, 13/07/2011, n. 35150.
[84]Cass. pen., sez. III, 28/06/2012, n. 33562.
[85]Cass. pen., sez. V, 17/11/2020, n. 1957.
[86]Trib. Napoli, sez. V, 17/11/2020, n. 7125.
[87]Trib. Napoli, sez. I, 19/10/2018, n. 9884.
[88]Trib. Chieti, 16/04/2018, n. 497.
[89]Cass. pen., sez. IV, 7/05/2009, n. 26386.
[90]Trib. Torino, ufficio G.I.P., 19/06/2012, in Redazione Giuffrè, 2012.
[91]Trib. Torino, ufficio G.I.P., 11/11/2011, in Redazione Giuffrè, 2011.
[92]Cass. pen., sez. II, 13/07/2020, n. 28895.
[93]Cass. pen., sez. II, 20/07/2017, n. 37896. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 18/01/2017, n. 6824 (“Ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; a ciò consegue che anche colui che svolge un’attività di intermediazione nelle trattative per la determinazione della somma estorta dovrà rispondere di concorso nel delitto di estorsione, salvo il caso in cui il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana”); Cass. pen., sez. V, 7/06/2012, n. 40677 (“Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana”).
[94]Cass. pen., sez. I, 24/11/2016, n. 41177.
[95]Cass. pen., sez. II, 25/09/1985, in Giust. pen., 1986, II, 650.
[96]Cass. pen., sez. II, 22/10/1984, in Cass. pen., 1986, 925.
[97]Cass. pen., sez. VI, 9/10/2012, n. 4157.
[98]Cass. pen., sez. II, 17/11/2016, n. 53623.
[99]Cass. pen., sez. II, 4/12/2018, n. 4393.
[100]Ibidem.
[101]Trib. Massa, 13/02/2013, n. 1007.
[102]Cass. pen., sez. VI, 25/06/2019, n. 37631.
[103]Trib. Milano, sez. IV, 17/05/2007, in Foro ambrosiano, 2007, 3, 286.
[104]Cass. pen., sez. V, 12/03/2015, n. 25480.
[105]Cass. pen., sez. II, 3/10/2018, n. 47686. In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 16/04/1999, n. 9644 (“In tema di possesso di chiavi alterate e grimaldelli (art. 707 c.p.), è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, irrilevante essendo l’originaria appartenenza di questi ad uno solo dei correi e dovendosi viceversa dare rilievo alla possibilità di questi di servirsene ovvero di aiutare il proprietario a servirsene”); Trib. Napoli, 13/02/2003, in Arch. nuova proc. pen., 2003, 490 (“Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di cui all’art. 707 c.p. è sufficiente la consapevole disponibilità concreta e immediata, da parte di più persone, degli arnesi da scasso, essendo irrilevante l’appartenenza di questi ad uno solo dei correi e dovendosi invece dare rilievo alla possibilità che ciascuno se ne possa servire o possa aiutare il proprietario a servirsene”).
[106]Cass. pen., sez. I, 22/01/2019, n. 6796. In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 3/10/2013, n. 13085 (“Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne”).
[107]Cass. pen., sez. I, 19/06/2018, n. 1664.
[108]Cass. pen., sez. I, 21/12/2017, n. 40702.
[109]Cass. pen., sez. V, 21/09/2012, n. 44943.
[110]Cass. pen., sez. I, 21/06/2001, n. 29444.
[111]Cass. pen., sez. I, 24/01/1995, n. 3353. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 16/03/1994, in Cass. pen., 1995, 1032; Mass. pen. cass., 1994, fasc. 7, 97 (“Il concorso di più persone nel porto di un’arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di essa a uno solo dei concorrenti, e deve ritenersi pienamente sussistente quando l’arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti – ad esempio viaggiando nella stessa auto – partecipano consapevolmente al porto dell’arma stessa”); Cass. pen., sez. I, 22/10/1990, in Cass. pen., 1992, 734; Giust. pen. 1991, II, 350 (“Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un’arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di detta arma ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente quando l’arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti, viaggiando nella stessa auto, partecipano consapevolmente al porto dell’arma stessa”).
[112]C. A. Napoli, sez. III, 14/01/2015, n. 40.
[113]Cass. pen., sez. I, 5/02/2013, n. 6547.
[114]Cass. pen., sez. I, 15/11/2011, n. 45940.
[115]Cass. pen., sez. I, 12/02/1997, n. 4800.
[116]Cass. pen., sez. II, 18/03/1993, in Cass. pen., 1994, 2513; Giust. pen., 1994, II, 388; Mass. pen. cass., 1993, fasc. 12, 95.
[117]Cass. pen., sez. I, 1/07/1980, in Cass. pen., 1982, 141.
[118]Cass. pen., sez. I, 22/02/2017, n. 29829.
[119]Cass. pen., sez. III, 18/10/1978, in Cass. pen., 1980, 559.
[120]Cass. pen., sez. III, 18/12/2020, n. 8225.
[121]Cass. pen., sez. III, 19/06/2019, n. 42105.
[122]Cass. pen., sez. III, 7/11/2013, n. 7765.
[123]Cass. pen., sez. III, 18/09/2013, n. 42631.
[124]Cass. pen., sez. III, 22/01/2013, n. 20383.
[125]Cass. pen., sez. III, 13/07/1995, n. 10061.
[126]Cass. pen., sez. III, 22/05/2019, n. 41124.
[127]Cass. pen., sez. III, 2/02/2018, n. 2039.
[128]Cass. pen., sez. III, 14/11/2017, n. 1999.
[129]Cass. pen., sez. III, 30/11/2016, n. 14815.
[130]Cass. pen., sez. III, 8/03/2012, n. 19247.
[131]Cass. pen., sez. III, 12/10/2011, n. 1894.
[132]Cass. pen., sez. III, 7/06/2011, n. 35730.
[133]Cass. pen., sez. V, 4/07/2013, n. 51897.
[134]Cass. pen., sez. III, 21/04/2017, n. 35767.
[135]Cass. pen., sez. V, 28/02/1991, n. 3949.
[136]Cass. pen., sez. IV, 20/11/2020, n. 34754.
[137]Cass. pen., sez. III, 22/01/2020, n. 14747.
[138]Cass. pen., sez. IV, 17/05/2018, n. 25316.
[139]Ibidem.
[140]Cass. pen., sez. VI, 7/12/2016, n. 2668.
[141]Cass. pen., sez. III, 22/12/2010, n. 2326.
[142]Cass. pen., sez. III, 29/09/2009, n. 49437.
[143]Cass. pen., sez. III, 23/03/2015, n. 31623.
[144]Trib. Min. Roma, 28/06/2012, in Foro it., 2014, 3, II, 176.
[145]Cass. pen., sez. VI, 22/04/1989, n. 16058.
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