Il condominio non è responsabile per i danni da caduta sul marciapiede condominiale dissestato subiti dal turista che ogni anno, d’estate, percorre tale parte comune e, quindi, conosce lo stato dei luoghi

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.; art. 1117 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 22/1/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25837 del 31/10/2017; Trib. Massa, sentenza del 16/5/2018; Trib. Pordenone, sentenza del 3/4/2018

La vicenda

La vicenda nasceva per un evento assai frequente, ovvero la caduta di una donna anziana che, passando sul marciapiede esterno di un condominio, inciampava  per l’irregolare dislivello fra un lastrone e l’altro che costituiva un’insidia e trabocchetto.

Successivamente gli eredi della donna (nel frattempo deceduta per altre cause), richiedevano al Tribunale di condannare il condominio al risarcimento dei danni subiti dalla loro parente, danni che ritenevano causati dal pronunciato dislivello tra i lastroni.

La caduta era avvenuta in orario mattutino, in estate, con sicura condizione di visibilità in una località turistica dove la danneggiata da anni trascorreva le vacanze estive. Il condominio si difendeva sostenendo che la caduta era avvenuta in una zona di proprietà del comune, confinante con l’area esterna del condominio. A seguito dell’esame dei testimoni e della documentazione fotografica, però, emergeva lo stato di usura e degrado della pavimentazione e che il punto preciso ove era stata rinvenuta la signora dopo la caduta si trovava all’interno della proprietà condominiale. Di conseguenza il Tribunale rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della collettività condominiale.

La questione

Colui che cade di giorno sul pavimento dissestato del marciapiede condominiale che percorre ogni estate nel periodo delle vacanze può richiedere il risarcimento dei danni al condominio?

La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione ai condomini e respinto la richiesta degli eredi della donna caduta.

In particolare si è ricordato che per l’ipotesi di responsabilità da cose in custodia prevista dall’ art. 2051 c.c. è necessario che il danneggiato (la donna anziana) provi il nesso di causalità fra il bene che ha procurato il danno (lastroni del pavimento del marciapiede) e il danno stesso  e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il danneggiante deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.

Come nota il Tribunale, dalla prova testimoniale e da quella fotografica, pacificamente ammessa da entrambe le parti, emergeva, con tutta evidenza, lo stato di usura e degrado della pavimentazione condominiale; in particolare era rilevabile un dislivello complanare nelle fughe fra un lastrone e l’altro che avevano creato un elemento di insidia e trabocchetto.

Tuttavia il giudice emiliano ha escluso la responsabilità del condominio perché, sebbene la parte condominiale fosse in condizioni precarie, non si poteva escludere la conoscenza o conoscibilità della precarietà delle condizioni della strada da parte della danneggiata. Del resto il sinistro era avvenuto di giorno e la donna conosceva i luoghi che frequentava da molti anni durante le vacanze estive.

Secondo il Tribunale, quindi, la danneggiata aveva la capacità e le possibilità di percepire o prevedere la situazione di pericolo ma, senza prestare l’attenzione richiesta dall’ordinaria diligenza, era per sua colpa caduta. La richiesta di risarcimento è stata quindi respinta.

Le riflessioni conclusive

Secondo l’articolo 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Da notare che custode è colui il quale ha la possibilità di controllare materialmente e giuridicamente i rischi che possono derivare dalla cosa e, quindi, risponde dei danni da essa derivanti.

Tale responsabilità (da custodia) è oggettiva, nel senso che il fondamento della responsabilità del custode non va ricercato nella violazione di un suo obbligo, ma esclusivamente nella relazione di fatto e di diritto intercorrente tra la cosa e il custode che non può addurre come prova liberatoria l’assenza di colpa, ma ha l’onere di provare il «caso fortuito» e, cioè, che il fatto dannoso si è verificato a causa di un evento imprevedibile ed eccezionale.

Nel concetto di caso fortuito rientra sia il fatto naturale, sia la causa di forza maggiore, sia il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.

Chiarito quanto sopra, bisogna precisare che il condominio, in qualità di custode delle parti comuni, risponde dei danni procurati dalle parti comuni difettose agli stessi condomini o a terzi.

In sede giudiziale i condomini devono dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la parte comune ed il danno subito, escludendo la sua responsabilità.

Il danneggiato deve provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la parte comune ed il danno subito.

Deve anche provare, però, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass., sez. VI, 11/05/2017, n. 11526).

Ne consegue che, qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato procurato dalla parte comune, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., sez. III, 22/06/2016, n. 12895).

In altre parole esiste un elemento che esclude la responsabilità oggettiva del condominio-custode, costituito dalla condotta imprudente del danneggiato che non pone in essere, essendo pienamente in condizioni di farlo, le dovute cautele nell’uso della cosa (Cass., sez. VI, 7/1/2016, n. 56; Cass., sez. VI, 18/12/2015, n. 25594).

Alla luce di quanto sopra non è stata accolta la domanda risarcitoria della mamma di una condomina caduta sul pavimento del condomino, in quanto la danneggiata non aveva fornito prova delle condizioni di pericolosità del luogo che era sufficientemente illuminato, mentre vi era prova del fortuito costituito dalla condotta disattenta della danneggiata che conosceva o doveva conoscere lo stato dei luoghi, per essere il condominio luogo di abitazione della figlia (Cass., sez. III, 9/07/2019, n.18319).

Del resto, la prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, frana della strada condominiale ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte; pertanto, la buca nella strada, il tombino sporgente, il dislivello delle pertinenze stradali non manifestano soli di per sé il collegamento causale – necessario ed ineliminabile – con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.

In tali ipotesi risultano dunque necessari ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode (Cass., Sez. III, 5/02/2013, n. 2660).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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