Il condomino che realizza una sopraelevazione è tenuto a rispettare le distanze legali previste dalla legge

Scarica PDF Stampa
Riferimenti normativi: art. 1127 c.c.

Precedenti giurisprudenziali: Corte di cassazione – sez. II, sentenza n. 5246 del 11/06/1997

Indice:

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

La vicenda

La vicenda prende l’avvio quando una società proprietaria di un immobile in un caseggiato (originariamente tutto di sua esclusiva proprietà) realizzava una sopraelevazione con innalzamento del colmo del tetto di cm. 90 e la trasformazione dello stesso, precedentemente a quattro falde, in uno a botte. La proprietaria di un fabbricato vicino citava in giudizio la predetta società e gli altri condomini lamentando l’illegittimità della sopraelevazione del fabbricato in quanto realizzato in violazione delle distanze legali dal fabbricato dell’attrice e dal confine e, conseguentemente, chiedeva che i convenuti fossero condannati alla riduzione in pristino, per la parte di edificio sopraelevata che non rispettava le distanze di legge; inoltre pretendeva che la società autrice dell’illegittima sopraelevazione, fosse condannata al risarcimento dei danni. Quest’ultima si difendeva sostenendo che, l’intervento edilizio realizzato, non poteva qualificato come sopraelevazione, bensì come ristrutturazione del tetto, attraverso la sua demolizione e la sua ricostruzione con nuova struttura a botte. Gli altri condomini, in buona sostanza, chiedevano che, in caso di condanna della società, fossero tenuti indenni da ogni possibile pregiudizio e risarciti per l’eventuale diminuzione di valore conseguente alla demolizione della nuova copertura. Il Tribunale rigettava le domande dell’attrice condannandola al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudice di primo grado, infatti, i volumi realizzati si dovevano considerare come semplici volumi tecnici. Al contrario la Corte di Appello dava ragione alla proprietaria confinante, osservando che la ristrutturazione di un fabbricato che superi in altezza l’edificio preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti, e quindi anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione. La società autrice dell’illegittima sopraelevazione ricorreva in cassazione.

La questione

L’innalzamento ad opera di un condomino del colmo del tetto di cm. 90 e la trasformazione dello stesso, precedentemente a quattro falde, in uno a botte costituisce sopraelevazione e, quindi, comporta il rispetto delle distanze legali?

La soluzione

La Cassazione ha condiviso pienamente la tesi dei giudici di secondo grado; secondo i giudici supremi infatti la semplice “ristrutturazione” si verifica soltanto se gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura; viceversa, ad avviso degli stessi giudici supremi, si deve parlare di “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria; in presenza di tali aumenti di volumetria, la Cassazione ha sottolineato che si verta, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. Nel caso esaminato, come è emerso dalla Ctu disposta in corso di giudizio, la società ha realizzato una sopraelevazione che ha comportato un aumento di volumetria ed una variazione dell’altezza originaria del tetto posto a copertura dell’edificio, oltre che una modifica della sua sagoma (al posto di un tetto a quattro falde, si è realizzata una struttura a botte). Di conseguenza secondo i giudici supremi andava rispettata la normativa in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 ss. c.c.

Le riflessioni conclusive

Ai fini dell’art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell’area sovrastante il fabbricato, per cui l’originaria altezza dell’edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche. La nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato. In altre parole la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura: in tal caso trova piena applicazione la disciplina delle distanze legali. Tale conclusione non vale nella sola ipotesi in cui l’aumento di volumetria abbia portato alla realizzazione di un vano tecnico, cioè di un locale adibito ad alloggiare impianti serventi, come quello idrico, termico, o dell’ascensore.

Volume consigliato:

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

 

Sentenza collegata

116894-1.pdf 960kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento