La materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall’articolo 2 della legge 13/08/1984 n. 476 e dall’articolo 52 comma 57 della legge 448/01, che ha in parte integrato la legge 476/84.
L’articolo 2 citato della legge 476/84 prevede che “il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del ricorso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”
L’articolo 52 comma 57 legge 448/01 prevede che “in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio o di rinunzia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato un rapporto di lavoro”.
L’articolo 18 della C.C.N.L. scuola 2006/2009 prevede che “il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca”. La fonte collettiva non prevede distinzioni tra personale di ruolo e personale non di ruolo.
L’art. 52 citato deve essere interpretato alla luce del principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato espressamente sancito dall’articolo sei della legge numero 368/01 e della direttiva comunitaria 99/70/CEE.
Pertanto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al dottorato di ricerca con la conservazione del trattamento economico dovuto per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
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