Indice
1. La questione
Avverso una sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino aveva confermato una pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, l’imputata, ritenuta colpevole per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 proponeva ricorso per Cassazione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione, nel ritenere il ricorso proposto inammissibile, stimando conforme alla legge l’operato dei giudici di merito, evidenziava in particolare che, in riferimento ad alcune prove acquisite nel corso del processo (dei questionari), si riteneva parimenti legittimo quanto effettuato in fase di merito sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il consenso all’acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010; in senso conforme, tra le più recenti, Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020).
Ebbene, in relazione a tale approdo ermeneutico, gli Ermellini osservavano come, nel caso di specie, la difesa non avesse sollevato alcuna obiezione in ordine all’acquisizione dei questionari, così manifestando una sostanziale acquiescenza, essendosi limitata a chiedere l’esame dei rappresentanti legali, richiesta rigettata dal Tribunale perché ritenuta superflua.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato, sulla scorta di un consolidato orientamento ermeneutico, che il consenso all’acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.
E’ dunque consigliabile per la difesa, ove non intenda prestare consenso in tali casi, opporsi esplicitamente proprio perché, come appena visto, l’assenza di opposizione equivale alla mancanza di opposizione laddove il complessivo comportamento processuale della parte interessata sia incompatibile con una volontà contraria.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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