Il contratto a favore di terzi – Considerazioni sul principio di relatività e sui rimedi azionabili

Indice:

  1. Il principio di relatività del contratto
  2. Il contratto a favore di terzi
  3. L’interesse dello stipulante
  4. I rimedi azionabili

Il principio di relatività del contratto

Il principio di relatività del contratto rappresenta un cardine del nostro ordinamento giuridico.

Il contratto produce effetto tra le parti e non rispetto ai terzi, a meno che sia la legge stessa a prevedere diversamente (art. 1372, 2° co., c.c.).

Ciò è confermato anche dall’art. 1321 c.c., a mente del quale il contratto consiste nell’accordo tra le parti per costituire, regolare o estinguere “tra loro” un rapporto giuridico patrimoniale.

Il principio in parola è considerato una specificazione del tradizionale principio dell’indipendenza delle sfere giuridiche individuali, secondo il quale la sfera giuridica altrui non può essere modificata né in senso vantaggioso né, a maggior ragione, in senso svantaggioso.

Tuttavia, la dottrina più recente ha rimeditato il principio de quo limitandone l’applicazione ai soli casi in cui dal contratto inter alios discendano effetti svantaggiosi per il terzo[i].

Nel Codice civile vigente, infatti, si rinviene una norma che sembra mitigare la portata dell’art. 1372, 2° co., c.c.: l’art. 1411 c.c., rubricato “contratto a favore di terzi”.

La norma in parola appare idonea a combinarsi con la previsione di cui all’art. 1372, 2° co., c.c. ed a creare una nuova regola, secondo la quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, salvo che non sia stipulato a loro favore.

Secondo tale ricostruzione, la tutela del terzo è affidata al potere di rifiuto in capo a questi, come si ricava dal sistema (si pensi al rifiuto di cui all’art. 1333 c.c.; alla dichiarazione di non voler profittare in materia di remissione del debito; nonché, alla facoltà di rinuncia al legato prevista dall’art. 649 c.c.) ed, in particolare, dal comma 3° dello stesso art. 1411 c.c.

Naturalmente, il principio di relatività del contratto riguarda esclusivamente la cd. efficacia diretta del contratto e non anche quella riflessa, che consiste nella rilevanza esterna del contratto e nella sua opponibilità in caso di conflitto di diritti.

Un esempio di efficacia indiretta del contratto si ritrova nell’ipotesi in cui venga alienato un bene locato.

Ai sensi dell’art. 1599 c.c., infatti, il contratto di locazione può produrre effetti anche nei confronti dell’acquirente.

Dall’ipotesi di efficacia indiretta del contratto deve distinguersi il caso in cui il contratto rappresenti un illecito per il terzo (cd. contratto a danno del terzo).

Si pensi, a tal proposito, alla doppia alienazione immobiliare o al cd. storno di dipendenti.

Giova, inoltre, segnalare che in taluni casi gli effetti nei confronti dei terzi sono solo apparenti. Il terzo, in questi casi, è un mero termine di riferimento del rapporto, ma nessun effetto giuridico si realizza nei suoi confronti.

Ciò è quanto si verifica nei negozi sul patrimonio altrui, quali la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.), l’ipoteca su cosa altrui (art. 2822 c.c.) oppure nel contratto “a carico del terzo”, del quale figura tipica è la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (art 1381 c.c.).

Quanto agli effetti diretti del negozio giuridico, essi si producono, ad esempio, nella successione a causa di morte, nell’ambito della quale il legato si acquista senza bisogno di accettazione (ferma la facoltà di rinuncia).

Si parla di effetti diretti del negozio, inoltre, in materia di negozi giuridici unilaterali, ove l’effetto diretto, senza la partecipazione del terzo, è la norma.

Il riferimento può farsi alla procura rispetto al rappresentante, che a rigore è un terzo; oppure alla revoca o alla remissione del debito.

Il contratto a favore di terzi

In materia stricto sensu contrattuale, invece, l’unica figura in cui gli effetti del contratto si riflettono direttamente su un terzo è quella del contratto a favore di terzi (art. 1411-1413 c.c.).

Si tratta di una fattispecie collocata nell’ambito delle disposizioni sul contratto in generale, quindi suscettibile di applicazione generalizzata.

Il legislatore, anziché affidarsi ad un contratto tipico per accrescere il patrimonio del terzo, ha scelto di fare ricorso ad uno strumento generale, il quale può avere il contenuto più vario.

Il contratto a favore del terzo, infatti, può ben imporre obbligazioni di facere, di non facere e, secondo la dottrina prevalente, può essere adoperato anche per la conclusione di contratti ad effetti reali.

Quanto alla disciplina, secondo l’art. 1411, 2° co., c.c., salvo patto contrario (che potrebbe prevedere un differimento degli effetti), il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione tra promittente e stipulante.

In sostanza, il terzo – che non è parte del contratto tra promittente e stipulante – acquista il diritto ad ottenere la prestazione da parte del promittente direttamente ed automaticamente per effetto del contratto concluso tra altri.

Tale diritto di credito in capo al terzo, tuttavia, non è immediatamente stabile poiché la stipulazione è suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante fintanto che il terzo non vi abbia aderito, attraverso la dichiarazione di volerne profittare (che la dottrina ritiene possibile anche per facta concludentia), rivolta anche al promittente.

Un ruolo notevole nell’economia del contratto a favore di terzi rivestono la revoca ed il rifiuto del terzo (recte rinuncia, essendo il diritto già transitato nel patrimonio del terzo).

Il potere di revoca, infatti, attribuisce una importante situazione giuridica soggettiva allo stipulante, che perdura fino a quando il terzo non abbia aderito e che si trasferisce ai successori a titolo universale dello stipulante.

La ratio di una simile previsione sta nella tutela che l’ordinamento giuridico assicura alla sfera economica dello stipulante fino a che gli effetti del contratto a favore di terzi non siano divenuti definitivi.

Con il rifiuto, invece, come si è già accennato, il terzo può evitare che la sua sfera giuridica venga incisa da un contratto inter alios, conformemente a quanto impone il principio di relatività del contratto.

Inoltre, intervenute la revoca o il rifiuto, la stipulazione rimane a beneficio dello stipulante e, dunque, il diritto alla prestazione si consolida con efficacia ex tunc in capo al contraente, sempre che la volontà delle parti non lo abbia escluso o che dalla natura del contratto possa desumersi diversamente (art. 1411, 3° co., c.c.).

L’art. 1412 c.c. disciplina un’ipotesi particolare di contratto a favore di terzi, da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, che ha dato adito a dubbi circa la sua compatibilità con il divieto di patti successori (art. 458 c.c.).

Dubbi superati da una parte della dottrina che qualifica la fattispecie in termini di atto inter vivos[ii].

L’interesse dello stipulante

Ma è soprattutto l’ermetico riferimento all’interesse dello stipulante, contenuto nel 1° comma dell’art. 1411 c.c., che il legislatore richiede per la validità del contratto, ciò che ha creato il maggiore dibattito.

Parte della dottrina ritiene che l’interesse dello stipulante non abbia nulla di diverso dall’interesse del creditore (art. 1174 c.c.) e che, come questo, possa avere anche carattere non patrimoniale[iii].

Si pensi, del resto, al più diffuso contratto a favore di terzi: l’assicurazione sulla vita a favore di terzi, che senza dubbio viene stipulato con finalità previdenziali nei confronti dei beneficiari, solitamente il coniuge, i discendenti o comunque persone legate da vincoli affettivi allo stipulante.

Altra dottrina[iv], invece, ritiene che l’interesse dello stipulante sia diverso rispetto all’ordinario interesse del creditore poiché consiste nella volontà di deviare gli effetti del contratto a beneficio del terzo, per le ragioni più varie: effettuare una donazione indiretta, adempiere ad un precedente debito nei confronti del terzo, etc.

In altri termini, l’interesse dello stipulante atterrebbe alla cd. causa esterna del contratto a favore di terzi, ossia al rapporto intercorrente tra stipulante e terzo e che, in seno al contratto a favore di terzi, si stempera in un mero motivo.

Questa dottrina, pertanto, sembra aderire alla tesi che configura, sotto il profilo causale, il contratto a favore di terzo come un contratto ordinario (es. vendita, locazione, permuta, etc.) munito di una clausola accessoria, volta a permettere l’individuazione del soggetto che dovrà beneficiare della prestazione.

Alla ricostruzione appena descritta si contrappone la tesi cd. della causa costante, secondo la quale il contratto a favore di terzi avrebbe una causa autonoma e sempre costante, mediante la quale si attribuisce al terzo la prestazione.

Quindi, per esempio, nel caso di compravendita si avrà scambio di prezzo contro attribuzione della cosa al terzo.

In questo caso l’interesse dello stipulante ha un connotato causale e si identifica con l’esecuzione effettiva della prestazione a favore del terzo.

I rimedi azionabili

Accogliere la prima o la seconda tesi non è senza effetti.

Infatti se, argomentando ex art. 1413 c.c., il terzo ha delle azioni contro il promittente (che, dal canto suo, gli può opporre solo le eccezioni fondate sul contratto), i rimedi esperibili dal terzo dipendono strettamente dall’adesione all’una o all’altra impostazione.

Invero, la questione della distribuzione dei rimedi tra terzo e stipulante è una di quelle più problematiche in materia di contratto a favore di terzi e, atteso il silenzio della legge, gli autori hanno prospettato le tesi più disparate.

Secondo alcuni, essendo contraente il solo stipulante è questi che può agire con l’azione di risoluzione, rescissione, annullamento, adempimento, nonché richiedere il risarcimento del danno.

Il terzo, mero creditore del promittente, invece potrebbe agire solo per l’adempimento del credito, salvo il risarcimento del danno[v].

Coloro che prospettano una simile distribuzione delle azioni tra stipulante e terzo mostrano di aderire alla tesi della causa costante.

Infatti, poiché la causa concreta del contratto consisterebbe nel far acquisire al terzo la prestazione, lo stipulante può agire affinché il contratto realizzi il suo peculiare interesse.

Molte sono state le obiezioni mosse a questa visione.

Innanzitutto, se si accogliesse la tesi della causa costante si dovrebbe affermare che, nel caso in cui venga meno il diritto del terzo per revoca o rinuncia, il contratto dovrebbe essere nullo. Tuttavia, il legislatore ha previsto che, in simili circostanze, il contratto rimane valido tra stipulante e promittente.

Inoltre, attribuendo allo stipulante la possibilità di avvalersi della risoluzione, si esporrebbe il terzo al pericolo di vedersi privato del beneficio attribuito ed accolto stabilmente nel proprio patrimonio a seguito di adesione.

Pertanto, per ragioni equitative, specie da parte della giurisprudenza, si è optato per una tesi mediana, secondo la quale lo stipulante potrebbe agire con l’azione di adempimento ed il risarcimento del danno, mentre gli sarebbe preclusa la legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto.

Nemmeno una simile impostazione, tuttavia, trova concorde accoglimento.

Essa, infatti, si connota per un profilo di arbitrarietà nella distribuzione dei rimedi ed, in secondo luogo, non esclude il rischio di duplicazione di risarcimenti a danno del promittente.

Alla luce di ciò, appare più opportuna la tesi secondo la quale, una volta intervenuta la stipulazione, l’interesse dello stipulante è immediatamente realizzato dallo scambio del consenso con il promittente e, conseguentemente, il primo non mantiene la legittimazione ad esperire alcuna azione né contrattuale, né relativa al credito.

Il solo legittimato ad esperire tutte le azioni sarebbe il terzo, unico titolare del diritto ad ottenere la prestazione dal promittente[vi].

 


Note:

[i] C.M. Bianca, Diritto civile. 4. Il contratto, Milano, 2000, p. 566.

[ii] M.C. Diener, Il contratto in generale, Milano, 2015, p. 726.

[iii] In tal senso, cfr. G. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino 1980, pp. 440-441.

[iv] C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 568.

[v] C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 570.

[vi] Cass. civ., sez. III, 09 aprile 2014, n. 8272.

Danila La China

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