IL CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO

Redazione 21/08/00
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Dott.ssa Elena Pesenti
La costante giurisprudenza della Suprema Corte e la prevalente dottrina hanno sempre ritenuto che il “contratto atipico di posteggio” di un veicolo in un pubblico parcheggio va inquadrato nello schema generale del contratto di deposito, il quale comporta l’obbligo per il depositario di custodire l’automezzo e di re­sti­tuirlo nello stato in cui è stata consegnato, ed il conseguente obbligo – ove l’automezzo stesso venga sottratto o danneggiato – al risarcimento del danno. [1]
In linea generale il fine essenziale cui tende il deposito è quello della conservazione del­la cosa, laddove l’obbligazione di custodire rappresenti la prestazione qualificatrice del contratto tale da determinare il tipo negoziale in cui il con­tratto stesso si sostanzia.
Il contratto di deposito si perfeziona con la traditio della cosa, la quale fa sorgere l’obbligo della restituzione senza che sia necessario il previo scambio espresso del consenso dei contraenti. Il “contratto atipico di posteggio” è concluso nel momento in cui il vei­co­lo viene immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del parcheggio, sen­­za che sia ri­chiesta anche la consegna delle chiavi o del documento di cir­­colazione e an­che se il pa­gamento del compenso non avviene anticipatamente, non es­sendo siffatte formalità necessarie al perfezionarsi del contratto stesso. [2]
L’obbligo del gestore di pubblico par­cheg­gio al risarcimento del dan­no – ove la cosa depositata venga sottratta o danneggiata – sussiste ove lo stesso non fornisca la prova, su di lui incombente, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento no­nostante la diligenza del buon padre di fami­glia, e cioè in pre­­senza di un fatto fortuito, nel quale tuttavia non rientra il fur­to (con o senza violenza o minaccia alla persona).[3]
La stessa Cassazione Civile ha poi affermato che “la tesi della loca­zione d’area non può essere seguita, perché è di tutta evidenza che l’obbligazione principale del gestore del parcheggio, in relazione a quello che è l’interesse prevalente del cliente, è certamente quella di custodire l’autovettura che il cliente lascia nel parcheggio proprio per evitare di lasciarla in luo­­go pubblico, con i conseguenti rischi relativi alla mancanza di custodia. In realtà non è il titolare del parcheggio che consegna l’area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione), ma esattamente il contrario: è il cliente che consegna la sua automobile al predetto titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla. È quindi evidente la pre­ponderanza dell’elemento dell’affidamento del veicolo con conseguente ob­bligo di custodia e di riconsegna secondo lo schema generale del con­trat­to di deposito”. [4]
Non ha poi alcuna rilevanza, secondo noi, il fatto che in un parcheggio esista un regolamento che esclude la responsabilità per eventuali furti o danni. Una clausola che esclu­de la responsabilità del posteggiatore, infatti, configura un atto limitativo del­le obbligazioni tipiche del depositario, con la conseguenza che – ove contenuta in condizioni gene­ra­li di contratto – deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non specificamente approvata per iscritto.[5] Ne discende l’irrilevanza di una manifestazione unilaterale di volontà del depositario che, a mezzo di cartelli esposti, declini la pro­pria responsabilità sugli oggetti depositati.[6]
Per quanto riguarda infine il furto dell’autoradio che un veicolo
subisca allorquando è depositato presso il suddetto posteggio, occorre rilevare che le obbligazioni di custodia e di restituzione del titolare di pubblico parcheggio si estendono alle singole componenti del veicolo depositato che costituiscano elementi essenziali dello stesso, tali da non po­ter essere considerate cose trasportate (tra le quali, appunto, l’im­pianto di au­to­radio che, nel caso di specie, era oltre tutto incorporato sta­bilmente nella plan­cia della vettura).
note
[1] Cass. Civ. 23/8/90 n°8615, Cass. Civ. 2/3/1985 n°1787, Cass. Civ. 22/12/1983 n°7557, Cass. Civ. 25/2/81 n°1144.
[2] Cfr. Cass. Civ. 2/3/1985 n°1787, Cass. Civ. 23/12/1983 n°7557.

[3] Cass. Civ. 23/12/1983 n°7557, Cas­s. Civ. 3/11/1984 n°5578
[4] Cass. Civ. 23/8/1990 n°8615.
[5] Cass. Civ. 21/6/1993 n°6866.
[6] Cass. Civ. 16/4/1993 n°4540

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