Il comodato è un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un determinato tempo o per un uso specifico, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. È regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.
Indice
1. Caratteristiche principali del contratto
Gratuità: Il comodato è essenzialmente gratuito. Se è previsto un corrispettivo, il contratto perde la sua natura di comodato e si configura come locazione.
Temporaneità: Il comodato è destinato a durare per un periodo determinato o per il tempo necessario all’uso convenuto.
Restituzione: Il comodatario è tenuto a restituire la cosa al termine del contratto o quando ne ha fatto l’uso previsto.
2. Obblighi delle parti
Comodante:
1) Deve consegnare la cosa in buono stato e idonea all’uso convenuto.
2) Non può reclamare la restituzione prima del termine convenuto, salvo che non vi sia un urgente e imprevisto bisogno.
Comodatario:
1) Deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2) Non può servirsi della cosa per un uso diverso da quello pattuito.
3) È responsabile per i danni derivanti da uso improprio o negligente.
4) Deve restituire la cosa alla scadenza del termine o dopo averne fatto l’uso convenuto.
3. Responsabilità
Il comodatario risponde della perdita o del deterioramento della cosa, anche se causati da caso fortuito, se:
-Ha usato la cosa per un uso diverso da quello convenuto.
-Ha permesso a terzi di servirsi della cosa senza autorizzazione del comodante.
-Avrebbe potuto salvare la cosa con la diligenza propria del buon padre di famiglia.
4. Estinzione del comodato
Il comodato si estingue:
1) Alla scadenza del termine stabilito o al termine dell’uso convenuto.
2) Per volontà del comodante, se sopravviene un urgente e imprevisto bisogno della cosa.
3) Per accordo delle parti.
5. Comodato precario
È una forma di comodato senza una durata determinata, dove il comodante può richiedere la restituzione della cosa in qualsiasi momento. Questo tipo di comodato è regolato dagli stessi principi generali, ma con una maggiore flessibilità riguardo alla restituzione.
6. Riferimenti normativi
Codice Civile: Articoli 1803-1812.
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