Il contratto di credito ai consumatori ed il diritto alla riduzione del costo totale del credito per estinzione anticipata del finanziamento

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Introduzione

Il contratto di credito ai consumatori è stato oggetto di interesse da parte del legislatore europeo al fine di operare una armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia[1]. Questa tipologia di contratti risponde alle esigenze precipue del singolo consumatore, che viene soddisfatto in merito all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, anche oltre le proprie capacità reddituali. Allo stesso tempo, il contratto di credito al consumatore rappresenta anche, in un’ottica più generale, uno strumento di creazione di un mercato unico europeo senza distorsioni economiche o di tutela al proprio interno.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La materia in esame è stata interessata da una evoluzione normativa e giurisprudenziale che ne ha progressivamente ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione. Il contratto di credito ai consumatori fa il proprio ingresso nell’ordinamento europeo con la Dir. 1987/102/CEE a cui seguiranno le normative di attuazione dei vari ordinamenti nazionali e, da ultimo, la Dir. 2008/48/CEE che ha comportato delle rilevanti novità soprattutto in tema di obblighi informativi gravanti sul finanziatore e sull’attuazione del principio di trasparenza nella fase precontrattuale.  La disciplina in questione deve inquadrarsi nel fenomeno del “neoformalismo di protezione” di origine europea, in cui gli elementi formali del contratto dettagliatamente descritti vengono ad assumere altresì un ruolo di protezione della controparte debole, determinando anche il contenuto del contratto medesimo. Nel nostro ordinamento, la disciplina sui contratti di credito ai consumatori si rinviene nel T.u.b.[2] ma presenta evidenti profili di connessione con il Codice dei consumatori al quale in parte si rinvia ed altresì con il diritto amministrativo per quanto riguarda l’attività dell’autorità garanti a tutela dei consumatori e controllo del mercato.

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Aggiornata alla recente giurisprudenza in materia di diritto bancario, l’opera tratta dei contratti del settore, nonché delle operazioni di finanziamento a imprese e privati, approfondendo per ciascun argomento la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, evidenziando anomalie e problematiche del rapporto tra istituto di credito e cliente.In particolare, si analizzano i requisiti di forma e di contenuto dei contratti, le regole di condotta e trasparenza, le norme a tutela del cliente consumatore e le nuove nullità, nonché la disciplina del comportamento del contraente forte e la sanzione giurisprudenziale dell’abuso del diritto.Completa l’opera la trattazione dei connessi profili concorsuali.Monica MandicoAvvocato, Founder di Mandico&Partners. Gestore della Crisi, Curatore, Liquidatore Amm.re Giudiziario, DPO e Advisor di 231/01. Esperta in Diritto civile, con particolare riferimento al settore Bancario e Finanziario. È Avvocato d’Impresa, Ristrutturazioni del debito e di Affari. Presidente di Enti di Promozione Sociale. Autrice di libri sul diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento, crisi d’impresa e GDPR. Docente di corsi di alta formazione e master accreditati dall’Università e dagli ordini professionali. Scrive articoli in materia di Diritto civile, commerciale, bancario e finanziario, sovraindebitamento e crisi d’impresa su riviste specializzate. Collabora con il quotidiano “ROMA” di Napoli e con la rivista on line “Gli Stati Generali”.

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Il contratto di credito ed il contratto di credito collegato

Ai sensi dell’art. 121 t.u.b, il contratto di credito è un contratto con cui un finanziatore (soggetto abilitato che svolge professionalmente l’attività di credito, offrendo o stipulando i relativi contratti) concede o si impegna a concedere ad un consumatore (da intendersi, secondo la definizione del cod. dei consumatori, “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. La lett. d) del medesimo articolo definisce invece come “contratto di credito collegato” quel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni: il finanziatore si avvale del fornitore o del prestatore per promuovere o concludere il contratto di credito; il bene o servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Nel contratto di credito collegato la giurisprudenza ha ravvisato un collegamento negoziale essendoci tra due negozi (es. contratto di credito e compravendita) una connessione in senso oggettivo e soggettivo. I due contratti, pur distinti, sono collegati teleologicamente nell’ambito di un’unica operazione economica, ed uno dei due ha la propria causa nell’altro. Secondo la giurisprudenza successiva, nei contratti di credito collegati è presente un collegamento negoziale di fonte legale, che non richiede un patto di esclusiva tra fornitore e finanziatore ai fini della sussistenza del collegamento stesso. Si noti poi come la situazione ulteriormente si complichi in caso di un terzo contratto (es. assicurazione) collegato a quello di credito, a sua volta connesso a quello di acquisto del bene o servizio (es. compravendita). In tal caso ricorre un doppio e progressivo legame negoziale, con effetti a cascata in caso di risoluzione del contratto di compravendita del bene acquistato dal consumatore, che priva della causa i contratti di credito e assicurazione ad esso subordinatamente collegati (si avrà così una quadrilateralità del rapporto tra consumatore, venditore, finanziatore, assicuratore).

Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento

Delineato l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina (con i limiti di cui all’art. 122 t.u.b.) è opportuno soffermarsi ora sul diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento[3]. Questo diritto è espressamente previsto dall’art. 16 della Dir. 2008/48/CEE. Ai sensi del menzionato articolo il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito. In tal caso egli ha altresì il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Il nostro legislatore ha poi attuato questa prescrizione novellando il t.u.b. ed introducendo l’art. 125 sexies che sancisce il diritto al rimborso anticipato con relativa riduzione degli oneri contrattuali di una cifra “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (da intendersi per “vita” la durata del contratto). La norma europea pecca di ambiguità ed anche le sue traduzioni nelle rispettive lingue nazionali non hanno risolto univocamente la questione assai dibattuta avente ad oggetto l’individuazione dei costi suscettibili di riduzione. Premessa la parità di valore tra le lingue dell’Unione Europea, al fine di risolvere i dubbi ed i contrasti interpretativi è intervenuta di recente una importante sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo[4]. Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato effettuato dallo stesso comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, senza alcuna distinzione.

I costi up front e recurring e la pronuncia della Corte di giustizia

Occorre precisare al riguardo che prima dell’intervento risolutore della Corte, la dottrina e la giurisprudenza pressoché unanimi erano soliti distinguere tra costi del credito dipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi recurring) e costi indipendenti da essa (c.d. costi up front). I primi corrispondono ad attività strettamente legate allo svolgimento del rapporto contrattuale (si pensi alla comunicazione periodica), i secondi corrispondono, al contrario, ad attività esaurite, svolte durante la fase delle trattative (basti pensare all’istruttoria ovvero, secondo alcuni, l’attività di mediazione). Solo i costi recurring, in quanto dipendenti dalla durata e svolgimento del contratto, venivano soggetti alla riduzione di cui il consumatore ha diritto in caso di rimborso anticipato del finanziamento, essendo invece i costi up front inerenti ad attività precedenti al contratto, di cui il consumatore ha comunque usufruito. Tale ragionamento ha prevalso anche sulla scorta della interpretazione letterale dell’art. 125 sexies t.u.b. il quale sancisce che la riduzione del costo totale del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto”, ovverosia i costi recurring.

In modo del tutto innovativo, la Corte di Lussemburgo supera invece la distinzione tra costi up front e recurring, includendo qualsivoglia tipologia di costo nella riduzione del costo totale del credito. Tale scelta viene innanzi tutto motivata sulla base di un argomento letterale della definizione di costo totale del credito fornita dalla normativa, il quale comprende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza” inclusi i costi di servizi accessori connessi al contratto di credito, ma escluse le spese notarili. Alla base della sentenza, in aggiunta all’interpretazione letterale, vi è soprattutto il richiamo del criterio teleologico della normativa, finalizzata ad offrire la maggiore e più efficace tutela alla parte debole del contratto, il consumatore, non sacrificando in modo irragionevole la controparte professionista che ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato, che però è sottoposto a particolari requisiti e limiti.

Su questa via si estende ulteriormente la protezione accordata al consumatore, rimediando a quello squilibrio fisiologico del rapporto contrattuale i cui correttivi già previsti dal legislatore europeo e nazionale sono rappresentati dagli stringenti obblighi informativi nella fase precontrattuale connessi al principio di trasparenza, dalle nullità di protezione e dalla tutela pubblicistica affidata alle autorità garanti del mercato o alle azioni delle associazioni di categoria.

Il diritto del consumatore al rimborso totale anticipato così delineato può essere identificato come una forma di recesso legale ad nutum[5], privo di necessaria giustificazione o di penali per il suo esercizio, un recesso di natura diversa e di più estesa applicazione rispetto a quello previsto agli artt. 125 ter e 125 quater (per i contrati a tempo indeterminato) t.u.b.

Conclusioni

Tornando alla sentenza della Corte di giustizia, questa appare in evidente contrasto con quanto dichiarato espressamente dall’art. 125 sexies t.u.b. La Corte non si limita ad imporre una trasparenza contrattuale a tutela della parte debole, ma aggiunge una vera e propria limitazione dell’autonomia negoziale tesa ad escludere o limitare alcuni costi da quelli riducibili in caso di rimborso anticipato. Una lettura dell’art.125 sexies t.u.b. conforme al diritto europeo, come interpetrato dalla Corte di giustizia, appare una operazione alquanto ardua a cui il giudice nazionale non può sottrarsi disapplicando la norma interna confliggente con il diritto europeo, poiché trattasi di direttiva non self executing, avente efficacia diretta solo verticale e non anche orizzontale tra soggetti privati[6].

Dunque, alla luce della portata rivoluzionaria della norma in esame secondo la recente interpretazione fornita dal massimo organo nomofilattico dell’Unione, è auspicabile un tempestivo ed efficace intervento del legislatore nazionale di adeguamento della normativa interna con il diritto europeo vivente.

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Note

[1] C. Gabbanelli, Contratti di credito ai consumatori tra esigenza di armonizzazione delle normative nazionali e tutela effettiva della trasparenza, in Corriere giuridico, fascicolo n. 1/2019

[2] D.lgs. n.385 del 01.09.1993 recante “ll testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”

[3] Sul tema vedi: V. Rossi, Gli effetti dell’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento non finalizzati, in Giurisprudenza civile.com, fascicolo n. 12/2019; G. Rajani, I costi della cessione del quinto tra regole di trasparenza ed esigenze di mercato, in Contratti, fascicolo n. 6/2018; F. Oliviero, L’adempimento anticipato dell’obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori, in Nuove leggi civili commentate, 2014; G. Carriero, La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore bancario, in Europa e diritto privato, 2011;

Ciatti, La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore, in La nuova disciplina europea del credito al consumo, a cura di De Cristofaro, Torino, 2009

[4] Corte di giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2019, C‑383/18 – Pres. Bonichot, Rel. Toader

[5] E. Battelli- F.S. Porcelli, Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, in Giurisprudenza Italiana, luglio 2020

[6] E. Battelli- F.S. Porcelli, ibidem

Paolo Quirino Cardinali

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