Il contratto di trasporto è un accordo mediante il quale un soggetto (vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Questo tipo di contratto trova la sua disciplina principale negli articoli 1678-1702 del Codice Civile italiano. I principali elementi di questo contratto riguardano la prestazione di un servizio di spostamento e l’obbligo di sicurezza nell’esecuzione della prestazione stessa, tanto nel caso del trasporto di persone quanto in quello delle cose.
Indice
1. Tipologie di trasporto
I contratti di trasporto possono essere classificati principalmente in due categorie: il trasporto di persone e di cose.
- Trasporto di persone: il vettore si impegna a trasferire una o più persone da un luogo a un altro in condizioni di sicurezza. Gli obblighi del vettore non si limitano alla sola esecuzione del viaggio, ma includono la tutela dell’integrità fisica dei passeggeri, indipendentemente dal mezzo utilizzato (aereo, nave, treno, automezzo).
- Trasporto di cose: riguarda il trasferimento di beni materiali, sia mobili che immobili. Il vettore deve consegnare la merce al destinatario nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta dal mittente. Questo tipo di contratto prevede obblighi specifici legati alla custodia e alla cura della merce trasportata.
2. Obblighi del vettore
Nel contratto di trasporto, il vettore assume specifici obblighi. Tra questi:
- Obbligo di esecuzione del servizio: Il vettore deve compiere il viaggio nel rispetto delle modalità concordate nel contratto e delle eventuali disposizioni normative. Ciò include la puntualità e la gestione degli eventuali ritardi.
- Obbligo di sicurezza: Il vettore è tenuto a garantire la sicurezza delle persone o delle merci trasportate. Nel caso di trasporto di persone, la sicurezza deve riguardare l’intero tragitto, dalla salita alla discesa dal mezzo.
- Obbligo di diligenza e custodia: In caso di trasporto di cose, il vettore deve custodire i beni trasportati e adottare tutte le misure necessarie per evitare danni, perdite o deterioramenti.
- Obbligo di consegna: Il vettore deve consegnare il bene al destinatario indicato, rispettando tempi e modalità previsti. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, il vettore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni.
3. Responsabilità del vettore
La responsabilità del vettore è uno degli aspetti più rilevanti del contratto di trasporto e riguarda il danno che possa derivare dall’inadempimento delle obbligazioni sopra indicate. Essa si distingue tra:
- Responsabilità per il trasporto di persone: il vettore risponde per danni fisici subiti dal passeggero a meno che non dimostri che l’evento dannoso è stato causato da caso fortuito, forza maggiore, o da un comportamento colposo del passeggero.
- Responsabilità per il trasporto di cose: il vettore è responsabile per perdita o avaria delle cose trasportate, salvo prova che il danno sia derivato da causa a lui non imputabile, come un vizio della cosa, un imballaggio inadeguato o un evento di forza maggiore.
4. Cause di esclusione della responsabilità
Il vettore può liberarsi dalla responsabilità dimostrando l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno impedito l’esecuzione del contratto. Queste cause di esclusione possono includere:
- Caso fortuito e forza maggiore: situazioni imprevedibili e non evitabili, come calamità naturali o eventi straordinari che non dipendono dalla volontà del vettore.
- Condotta colposa del passeggero o del mittente: nel caso in cui il danno derivi da un comportamento negligente di chi ha commissionato il trasporto.
5. Estinzione della responsabilità
Il vettore può, in determinati casi, richiedere un’esenzione della responsabilità parziale o totale tramite la stipula di clausole specifiche nel contratto. Tuttavia, tali clausole devono rispettare i limiti di legge e non possono escludere integralmente la responsabilità per dolo o colpa grave del vettore.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento