La figura del minore
La figura del curatore speciale del minore, oggi in forte espansione, è stata introdotta con la legge 149/2001[1] in applicazione della Convenzione di Strasburgo 1996[2], la quale ha previsto l’assistenza legale, come difesa tecnica, del minore dinanzi il Tribunale per i Minorenni nei procedimenti de potestate (Art. 37 L. 149/01) e nelle procedure di adottabilità (Art 10 L. 149/01). Le disposizioni processuali di tale legge sono entrate in vigore il 1 Luglio del 2007.
In applicazione di principi espressamente contenuti nella Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia[3] e nella Convenzione di Strasburgo del 1996 il minore deve considerarsi soggetto di diritto autonomo e portatore di istanze personali meritevoli di essere tutelate in giudizio. L’art. 9 della Convenzione di Strasburgo recita espressamente: “Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.”
Il curatore speciale del minore viene nominato d’ufficio dal Tribunale ex art.78 comma 1 c.p.c.[4], nei casi in cui sia necessario rappresentare il minore all’interno dei procedimenti giudiziari che lo coinvolgono, oppure su richiesta del P.M. nei casi in cui emerga un conflitto d’interesse tra i genitori e il minore (Art.78 comma 2 c.p.c.). Nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’articolo citato, la funzione della nomina è quella di supplire alla temporanea mancanza di un rappresentante e, nel momento in cui la situazione che ha determinato la nomina sia cessata, la nomina viene immediatamente revocata.
Diversa è la situazione in cui il curatore venga nominato nell’ipotesi in cui vi sia un conflitto d’interessi tra i genitori e i figli minori, conflitto che può essere sia di carattere patrimoniale, in questo caso la nomina è prevista dall’art.320 c.c.[5], sia di natura pregiudiziale, in tutti i casi in cui sia pendente un procedimento in cui si ravvisi una situazione di grave pregiudizio per il minore all’interno della propria famiglia (Artt.330-335 c.c.).
Si legga anche:” L’immagine del minore e la sua tutela”
Il minore può essere parte in giudizio
La Corte costituzionale, nella sentenza 1/2002[6], ha espressamente affermato che, in base alla nuova normativa derivante dalle citate Convenzioni internazionali, il minorenne può assumere la veste di parte nel giudizio, quando sono in gioco i suoi interessi, anche e soprattutto quelli di natura non immediatamente patrimoniale, e che, per rendere possibile ciò, è indispensabile la nomina di un curatore speciale.
Non vi sono norme specifiche che indichino chi debba nominare il curatore speciale, va da sé che a seconda dei casi vi provvederà il Presidente del Tribunale per i Minorenni, il Presidente del Tribunale Ordinario, il Collegio, il Giudice Tutelare.
Appare chiaro che il ruolo di curatore speciale del minore debba essere rivestito dall’Avvocato: la funzione di avvocato del minore e di curatore speciale risultano dunque figure distinte ma riunite in un’unica persona e consentono al minore di avere un unico referente specializzato in grado di informarlo, ascoltarlo e recepire la propria opinione, al fine di rappresentarlo e tutelarlo nel migliore dei modi.
Come noto, non sempre il Tribunale provvede alla nomina del curatore speciale nei procedimenti in cui sussiste un conflitto d’interesse con i genitori. La Corte di Cassazione di recente si è espressa sul punto ribadendo la necessità della nomina del curatore speciale del minore nei giudizi de responsabilitate e dichiarando la nullità dell’intero procedimento nel caso di difetto di nomina nel caso di conflitto di interessi con i genitori (Cass. Civ., ord. 13.03.2019 n.7196). Il mancato ascolto del minore costituisce dunque un vizio di nullità per violazione del contradditorio.
Il Legislatore non ha previsto quali requisiti debba possedere l’Avvocato al fine di poter essere nominato a svolgere il ruolo di curatore, nonostante questi sia chiamato a svolgere un ruolo particolarmente delicato, come incontrare il minore, fornirgli le informazioni utili a comprendere il procedimento che lo riguarda e spiegargli al meglio le conseguenze della sua definizione.
I compiti cui il curatore è chiamato a svolgere possono essere desunti dall’art.10 della Convenzione di Strasburgo:
“Nei procedimenti dinanzi ad un’autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria.”
Il ruolo del curatore è quello di rappresentare nel giudizio gli interessi morali e materiali del minore, successivamente alla sua nomina, egli riveste la figura di parte necessaria in ogni fase e grado del giudizio. Il minore deve essere tutelato nella fase della sua crescita al fine di sviluppare al meglio la propria personalità e il curatore dovrà intervenire in tutti quei casi in cui i genitori si rendano inadempienti o siano inidonei alla cura, alla crescita e all’istruzione dei figli. Si pensi a tutte le fattispecie previste dagli artt.330 e seguenti del codice civile, in cui si evidenziano situazioni di conflitto che rendono necessaria la nomina del curatore.
Per tale motivo la nomina dovrebbe presupporre una specializzazione dell’avvocato nella materia, che vada a coinvolgere le fattispecie legate al diritto di famiglia e quello minorile. A tale fine, ogni Consiglio dell’Ordine Forense dovrebbe essere chiamato a predisporre un regolamento che stabilisca i requisiti che i propri iscritti devono avere per poter essere inseriti in una lista di avvocati specializzati aventi competenze sulla materia, da inviare successivamente all’autorità giudiziaria affinché possa nominare il curatore secondo il criterio della turnazione.
Purtroppo ancora oggi tale prassi non viene seguita dai vari COA e i Tribunali, nel momento in cui vi è la necessità di nominare il curatore, non hanno a disposizione alcuna lista ma si limitano a nominare un Avvocato in difetto di qualsivoglia requisito di formazione o specializzazione.
Vi è la necessità che la Legge venga integrata stabilendo requisiti e modalità per la nomina del curatore speciale che non può e non deve essere lasciata alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine Forense o del Tribunale, in modo tale che vi sia chiarezza e conformità.
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Note
[1] Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
[2] Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli – Approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77
[3] Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.
[4] Dispositivo dell’art. 78 Codice di procedura civile: “Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica [11, 12, 13 c.c.] o all’associazione non riconosciuta [36c.c.] un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante [244, 247, 273, 279 c.c.]”
[5] Art.320 c.c. “… Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale [78 c.p.c.]. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore [disp. att. 45].”
[6] Corte Costituzionale Sentenza N.1 16 – 30 GENNAIO 2002,. Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 6 del 6 febbraio 2002
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