Se deve essere apprezzato l’intento del legislatore. per quanto concerne una razionalizzazione della cadenza temporale dei processi, non altrimenti si può dire delle modalità con le quali tale scopo si persegue.
Il disegno di legge in parola, in relazione all’art. 2, che è la norma che prevede l’introduzione dell’istituto della Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole pare, però, costituire una forma di deroga implicita al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost.
Non altrimenti può ritenersi la disposizione che crea, di fatto, due percorsi processuali tra loro differenti, i quali concernono specifici reati.
La tassativa indicazione di tutta una serie di delitti rispetto ai quali il principio introdotto no trova applicazione, e che si vanno ad abbinare a quei reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, certifica l’opinione che sussista un interesse al perseguimento di alcuni fenomeni, piuttosto che di altri, in ciò attestando l’adozione di un criterio preliminare di selezione dei reati da perseguire collegato alla gravità della condotta e dell’allarme sociale che essa esprime.
Si tratta, dunque, di una modifica che, pur in maniera surrettizia ed apparentemente ineccepibile, investe in concreto la citata norma costituzionale, recependo, così, valutazioni che già anche parte della Magistratura aveva formulato, suscitando all’epoca notevoli perplessità.
In attesa di valutare il testo definitivo ed approvato, sia consentito osservare che sorprende che, ad una premessa quale quella riportata nella relazione al progetto ove si afferma “..peraltro, il processo penale, oltre ad essere irragionevolmente lungo, è anche in molti casi privo di reale sostanza, come dimostra il numero sempre maggiore di reati dichiarati estinti per prescrizione. Ciò significa che l’organizzazione giudiziaria occupa una parte delle proprie risorse per celebrare processi privi di reale utilità, generando sfiducia nella certezza della pena e indebolendo la capacità della norma penale di operare come un deterrente….”, non consegue, invece, un armonico e complessivo intervento che depuri il codice penali da tanti reati inutili e riorganizzi sul piano sistematico i profili di reato.
Non può , dunque, apparire appagante il costante richiamo alle avvertenze e censure della UE nei confronti del nostro paese, posto che si tratta di intervenire in modo ben più radicale e completo.
L’idea perseguita potrebbe essere valida se calata in un contesto di razionalizzazione globale degli strumenti processuali, calibrando un nuovo regime di nullità, eliminando ad esempio la piaga dell’istituto delle proroghe delle indagini troppo spesso usato a sproposito ed illegittimamente, senza che vi sia possibilità di censura od opposizione.
Mi permetto, soprattutto, di osservare che la previsione del co. 5 dell’art. 2 che concerne esclusioni di natura soggettiva dall’istituto in parola “..Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale…” può presentare profili di incostituzionalità.
Per quanto la norma presenti assonanze con la modifica apportata all’art. dell’art. 444, con l’introduzione del comma 1-bis, c.p.p., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, che la Corte cost. con ordinanza, 28-12-2006, n. 455, (in Sito uff. Corte cost., 2007) ha dichiarato costituzionalmente legittimo, non sembra che nel caso specifico possano trovare vigenza quelle osservazioni secondo le quali “.. il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell’estendere l’ambito di operatività dell’istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un’ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell’accusa…” , attesa la patente diversità del bene giuridico (la processabilità e meno del singolo) oggetto di tutela da parte dell’ordinamento.
Carlo Alberto Zaina
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