Il d.i.p.e. ex art. 664 cpc alla luce della legge sulle liberalizzazioni

Massima

D.i.p.e. ex art. 664 cpc – liquidazione spese e competenze professionali forensi procedimento per convalida di sfratto e relativo processo di esecuzione – competenza del GE per il processo di esecuzione ex art. 611 cpc.

D.i.p.e. ex art. 664 cpc – liquidazione spese e competenze professionali forensi – prove scritte idonee a seguito dell’introduzione dell’art. 9 D.L. 112, conv. in L. n. 2712, e dei DD.MM.GG. nn. 14012 e 5514.

 

Tribunale Ordinario di Brindisi

RG n. 140014 D.I. n.54314

Il GOT, avv. Mariarosaria Porfilio,

-vista l’assegnazione del ricorso alla scrivente da parte del Sig. Presidente della Sez.Civile,

-letto il ricorso che precede, depositato il 25314,

-letta la precisazione della domanda, depositata il 7514,

-ritenuta la propria competenza,

-esaminata la documentazione prodotta,

-considerato che nella sorte capitale vanno ingiunti i canoni maturati, il cui credito è certo liquido ed esigibile, e le sole spese borsuali e le sole competenze dei due procedimenti per convalida di sfratto, dovendosi le spese borsuali e le competenze della fase esecutiva esser liquidate dal GE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 611 cpc,

-constatato, pertanto, che anche il credito limitatamente le spese esenti dei due procedimenti per convalida di sfratto risulta essere liquido certo ed esigibile e pari a € 198,38 (in specifico: contributo unificato x 2, spese forfettarie x 2, notifica sfratto x 2, diritti copia conforme atti e convalide x 4, notifica atti e convalide x 2),

-rilevato che quanto al compenso professionale dell’avvocato occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:

In generale:

Vigente il DMG n. 127 4, nel caso in cui l’avvocato avesse fatto riferimento a tariffe inderogabili con diritti fissi ed onorari rassegnati nel minimo, non occorreva munirsi preventivamente del parere di congruità del proprio Ordine Professionale. Tali Tariffe sono state abrogate con l’art. 9 D.L. n. 112 del 24112, pubblicato in GURI, SG, n. 19 del 24112, conv. con mod. in L. n. 2712 del 24312, pubblicato in GURI, SO, n. 71 del 24312, ma rese reviviscenti, per il periodo di vacatio legis, i.e. fino all’emanazione dei nuovi parametri, di cui al successivo DMG n. 14012, utilizzato per la redazione delle parcelle de quibus, grazie all’introduzione di un comma in sede di conversione, nel mentre erano già intervenute, in tale senso, sentenze (Trib. Milano, 03/02/2012, Trib. Varese Sez. I, 03/02/2012) e decreti dei Capi Ufficio (DD.PP. anno 2012 Tribunali di Mantova, Varese, Milano, Bari, Brindisi), portando così il Giudice delle Leggi a dichiarare n.l.p. sulla q.l.c. sollevata dai Tribunali di Napoli e Nocera Inferiore (Ord. 11513 Corte Costituzionale), in ordine alla necessità, sollevata dai giudici rimettenti, di compenso “adeguato” e “sufficiente” teso a rispettare la professione dell’avvocato (in termini, ut supra: Trib. Varese Sez. I, 03/02/2012) in assenza di tariffe di riferimento.

Il compenso professionale dell’avvocato è oggi assoggetto all’art. 9 D.L. n. 112, conv. in L. n. 2712, in combinato disposto con il DMG n. 14012 ovvero con il DMG n. 5514, a seconda della normativa vigente all’epoca della domanda.

Nello specifico:

Il compenso professionale per i due procedimenti di convalida di sfratto, è assoggettato all’art. 9 D.L. n. 112, conv. in L. n. 2712, in combinato disposto con gli artt. 1-11 del D.M.G. n. 14012, normativa vigente all’epoca della proposizione dei procedimenti de quibus.

Non è stato depositato, con riguardo ai procedimenti per convalida di sfratto, né il cd “preventivo di massima”, intercorso tra il professionista ed il cliente e sottoscritto da entrambi, né parcella professionale vistata dal competente COA né fattura del professionista corredata da estratto autentico delle scritture contabili, ragion per cui occorre operare una decurtazione dell’importo richiesto e parametrare la liquidazione al 50% del compenso medio, avendo tenuto conto del valore e della natura della controversia (non complessa), del numero delle questioni trattate (né importanti nè complesse), di prestazione non urgente (pur se rientrante nell’ambito dei procedimenti speciali), del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente nonché dell’A.G. adita,

-ritenuto altresì che le medesime considerazioni generali in ordine al compenso professionale dell’avvocato valgano in specifico altresì per la nota spese rassegnata per il procedimento monitorio,

-verificata pertanto giustificata sufficientemente la domanda in ordine alla prova per sorte capitale per € 13.765,02* (in specifico: € 11.600,00 per canoni, € 198,38 per spese n. due procedimenti di convalida di sfratto, € 1.966,64 per compenso n. due procedimenti di convalida di sfratto, in uno a cap ed iva, di cui: € 1.550,00 per compenso tabellare ex art 11 DMG n. 14012 [decurtato del 50%], € 62,00 per cap al 4% sul compenso ed € 354,64 per iva al 22% su imponibile determinato da compenso e cap),

-letti ed applicati gli artt. 633, 641, 658 e 664 cpc,

– OMISSIS –

Brindisi, 12514

Il Cancelliere C1

Maria Teresa Pennetta

Il Got

Avv. Mariarosaria Porfilio

Avv. Porfilio Mariarosaria

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