In virtù del principio di stretta legalità operante in materia, l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 riconosce unicamente al sindaco, quale ufficiale del Governo, e non anche agli organi dirigenziali, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti.
Nel caso esaminato dalla seguente sentenza, il ricorrente ha impugnato un’ordinanza con la quale il responsabile del settore tecnico comunale gli aveva ingiunto, in quanto proprietario di un lotto situato sul lato monte di una strada statale, di provvedere ad horas ad eseguire opere di verifica delle condizioni di tenuta delle reti di protezione rispetto alla strada statale nonché di rimozione del materiale accumulato e delle parti instabili.
Il Tribunale Amministrativo adìto ha rilevato che, nella fattispecie, il potere concretamente esercitato dall’organo comunale dirigenziale ha carattere extra ordinem, regolato dalla previsione speciale di cui all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,che, in presenza di situazioni contingibili ed imprevedibili, autorizza unicamente il sindaco ad adottare ordinanza motivata .
Il potere extra ordinem di cui all’art.54 D.Lgs. n.267/2000 è ,infatti, stato attribuito dal Legislatore al sindaco , quale Ufficiale di Governo per la Protezione Civile.
Detto potere, in assenza di previsione espressa legislativa, non è delegabile ad altri.
L’ordinamento vigente, in materia di ordinanze sindacali, prevede la eventuale delega a un assessore solo per le ordinanze sindacali “ordinarie” e non anche per quelle straordinarie, di cui all’art.54 D.Lgs.n.267/2000.
Il Giudice amministrativo ha ,quindi, ritenuto insussistente nel caso di specie, in virtù del principio di stretta legalità operante in subiecta materia , la competenza degli organi dirigenziali.
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