Il danno da perdita del rapporto parentale

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La scomparsa di un parente costituisce un evento doloroso dal quale scaturisce spesso un vuoto esistenziale incolmabile, che si ripercuote nella vita quotidiana e genera un vero e proprio mutamento delle proprie abitudini vitali.

Per questa ragione, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la figura del c.d. “danno da perdita del rapporto parentale”, annoverabile tra le categorie di danno non patrimoniale previsto ex art. 2059 del Codice Civile e risarcibile nei confronti dei familiari di un soggetto defunto a causa dell’illecito altrui.

Sul fronte giurisprudienziale, la Corte di Cassazione ha definito il danno da perdita del rapporto parentale come consistente “nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto”[1]

Il presente contributo, pertanto, analizzerà alcuni degli aspetti contenziosi più frequenti sorti in ordine a tale tipologia di danno, soffermandosi sulla risarcibilità della perdita della relazione parentale tra nonno e nipote presa in considerazione dalla pronuncia in commento.

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La prova del danno e le tabelle per la relativa liquidazione adottate dagli uffici giudiziari.

Secondo i principi emergenti dalle pronunce giurisprudenziali sul tema, la morte di un familiare cagionata dall’illecito altrui non integra un danno “in re ipsa”[2], ma il pregiudizio subito deve essere allegato e provato dal parente sopravvissuto che ne domanda il risarcimento, attraverso il ricorso a prove testimoniali, documentali e presuntive.

Vertendosi materia di lesione di valori inerenti la persona e dunque privi di immediata valutazione economiche, inoltre, la liquidazione del danno “deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti”[3]

Pertanto, sulla scorta del predetto orientamento giurisprudenziale, alcuni uffici giudiziari hanno elaborato criteri orientativi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che prendono in considerazione le varie relazioni familiari astrattamente suscettibili di risarcimento (ad esempio quella tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, ecc.).

Trattasi di parametri confluiti in c.d. “tabelle”, le più importanti tra le quali sono certamente quelle elaborate dai tribunali di Roma e Milano, che rappresentano il principale strumento utilizzato dagli uffici giudiziari italiani per la determinazione del danno non patrimoniale.

Per quel che rileva ai fini del presente contributo, si evidenzia che tanto le tabelle milanesi quanto quelle romane attualmente in vigore menzionano esplicitamente la relazione tra nonno e nipote tra quelle passibili di risarcimento.[4]

L’arresto di Cass. Civ, Sent. n° 4253/2012 e la convivenza quale presupposto necessario per la risarcibilità del danno da perdita della relazione tra nonno e nipote.

Intervenuta sull’argomento, nel 2012 la Corte di Cassazione ha negato il diritto al risarcimento del pregiudizio subito da soggetti estranei rispetto alla c.d. “famiglia nucleare”, quali ad esempio i nonni, i nipoti, il genero, la nuora, ecc., ritenendo che il danno da questi patito potesse essere risarcito soltanto in caso di convivenza con il defunto.

Il convincimento della Corte è imperniato sui “precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.)”, dai quali emergerebbe “una famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci”.

Nel 2012, pertanto, la Cassazione ha proposto una personale (ed alquanto restrittiva) composizione della “società naturale” menzionata ex art. 29 della Costituzione, ritenendo che la stessa debba intendersi costituita dal nucleo ristretto formato da coniuge, genitori e figli.

In quest’ottica, la Suprema Corte ha ritenuto che il danno da perdita del rapporto parentale fosse risarcibile soltanto qualora colpisse “soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare”, mentre le disposizioni civilistiche concernenti i nonni non sarebbero “tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, ma piuttosto individuano un rapporto mediato dai genitori-figli o di supplenza dei figli”.

Per questa ragione, la Corte ha ritenuto cheaffinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico”.

In altre parole, secondo l’orientamento reso dalla Cassazione nel 2012, il danno da perdita del rapporto parentale patito da soggetti non appartenenti alla c.d. “famiglia nucleare” (nel convincimento della Corte circoscritta a coniuge, genitori e figli) è risarcibile soltanto in caso di convivenza con il defunto.

Stando a questo orientamento estremamente restrittivo, pertanto, il nipote non avrebbe diritto ad alcun risarcimento per la perdita del nonno non convivente, intervenuta in virtù dell’illecito altrui.

 

La giurisprudenza successiva ed il superamento della convivenza quale discrimen per il risarcimento.

In assenza di convivenza, l’orientamento giurisprudenziale poc’anzi esaminato esclude la risarcibilità del danno da perdita di tutti i rapporti diversi da quelli sorti nell’ambito della famiglia nucleare.

Accedendo a questa tesi, tuttavia, rimarrebbero sprovvisti di ristoro i pregiudizi subiti da soggetti legati da un intenso legame affettivo con il defunto e non conviventi con esso.

Il dibattito giurisprudenziale degli anni successivi ha pertanto visto il rapporto tra nonni e nipoti assurgere ad inevitabile centralità, visto che – nella pratica – raramente i nipoti convivono con i nonni, pur trascorrendo con essi molto tempo e spesso più di quello trascorso con i genitori.

Per questa ragione, la giurisprudenza più recente[5] ha mutato il proprio orientamento, ritenendo anzitutto non condivisibile la limitazione della “società naturale” (cui fa riferimento l’art. 29 Cost.) all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”. Muovendo da codesto presupposto, pertanto, la Cassazione è giunta a ritenere che la convivenza con il defunto costituisca solamente uno dei molteplici elementi provanti l’esistenza del rapporto sentimentale leso, incidendo eventualmente sull’importo del risarcimento del danno.

In tal senso, si ritiene opportuno anche citare un interessante orientamento reso nel 2013 dal Tribunale di Bologna[6], che – discostandosi dal principio di diritto formulato dalla Cassazione dell’anno precedente – ha addirittura riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale ad un soggetto appartenente alla categoria dei c.d. “affini”,  ritenendo che la perdita un rapporto di affinità “particolarmente intenso, continuo e duraturo nel tempo” costituisca “un sicuro pregiudizio di natura non patrimoniale” passibile di risarcimento.

Con gli orientamenti giurisprudenziali in esame, pertanto, si assiste al superamento della convivenza con il defunto quale discrimen per il riconoscimento del diritto al risarcimento da parte del parente sopravvissuto e ad egli legato da intenso legame affettivo.

La decisione della Cassazione nella pronuncia in commento.

Nei paragrafi che precedono sono stati esaminati i tratti salienti della figura del danno da perdita del rapporto parentale, con riferimento all’evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcibilità del pregiudizio subito da un parente non convivente con il defunto.

La fattispecie al vaglio della Corte di Cassazione concerne il ricorso proposto dai nipoti di un soggetto deceduto per la condotta omissiva colposa di medici in servizio presso un azienda ospedaliera, i quali si erano visti negare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in virtù della mancata convivenza con il defunto.

La questione di diritto sottesa all’esame del caso, pertanto, è costituita dalla “indispensabilità o meno del dato fattuale della convivenza ai fini della prova della effettività della relazione parentale risarcibile”, così come riportato nella parte motiva della Pronuncia.

Orbene, aderendo ed intendendo dar continuità alla giurisprudenza più recente in materia di danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione ribadisce che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di effettività e la consistenza della relazione parentale,“ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno”.

Per questa ragione – conclude la Corte – la risarcibilità della perdita del rapporto tra nonni e nipoti “non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante” e perciò meritevole di tutela risarcitoria.

Anche in questo caso, gli ermellini non perdono occasione per discostarsi dal  proprio precedente orientamento, ribadendo che la “società naturale” menzionata ex art. 29 della Costituzione non possa esser limitata alla sola famiglia nucleare composta da coniugi, genitori e figli.

Ai nipoti (ed ai parenti nella loro generalità), dunque, spetta l’onere di dimostrare la lesione subita per effetto della perdita del rapporto reciso e così il diritto di reclamarne il risarcimento.

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Note

[1]Cass. Civ. Sent. n° 21230 del 20 ottobre 2016

[2]L’espressione latina in “re ipsa” può essere tradotta come “in se stesso” e nel lessico giuridico sta ad indicare che non è    richiesta la prova del danno, in quanto l’evento è di per sè considerato dannoso.

[3]Cass. Civ., Sez. III, Sent. 11200/2019, che cita espressamente altri orientamenti dello stesso segno quali Cass. Civ. Sez. III, n° 1410/2011 e n° 16018/2018, nonchè ancora Cass. Civ. SSUU, Sent. 26972/2008.

[4]Le tabelle di Milano pubblicate nel 2018 prevedono parametri per il risarcimento in favore del nonno per la morte del nipote, mentre quelle di Roma pubblicate nel 2019 inseriscono il nipote tra le relazioni astrattamente suscettibili di risarcimento in caso di relativa perdita.

[5] Cass. Civ. Sent. 21230/2016 e soprattutto Cass. Civ. Sent. 29332/2017, ove si legge che “il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”

[6] Trib. Bologna, Sez. III, Sent. 4 giugno 2013, Giudice Giovanni Salina.

Sentenza collegata

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Francesco Poliselli

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