Il danno esistenziale

In punto di diritto il c.d. danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto

È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056, mediante la quale ha rigettato i ricorsi e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Bologna.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 2014 in parziale accoglimento del gravame in via incidentale spiegato da TIZIO e in conseguente parziale riforma della pronunzia Tribunale di Modena n. XXXX/2007 ha riconosciuto la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante e, escluso quello non patrimoniale, ha rideterminato in aumento l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure in favore di quest’ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima formazione e approvazione della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base in convenzione con il Comune di Utopia in provincia di Modena, nonché per l’inottemperanza alla decisione del Presidente della Repubblica 26/8/1993 di accoglimento del ricorso in relazione alla suddetta graduatoria.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito la Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste TIZIO e propone ricorso incidentale

I motivi del ricorso incidentale

Per quanto è qui di interesse con il primo motivo il ricorrente in via incidentale denunzia «violazione e/o falsa applicazione» dell’art. 2059 c.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia ritenuto il danno non patrimoniale in re ipsa, nonché erroneamente valutato le emergenze probatorie dalle quali risultava che aveva subito stress, stato depressivo, trauma psicologico, «era sempre turbato, depresso e soprattutto dormiva malissimo».

La decisione

La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 2056/2018 ha ritenuto i motivi del ricorso incidentale non fondati e ha rigettato il ricorso.

Sul punto controverso la Suprema Corte precisa che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in via incidentale, “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c”.

A tale stregua, (pure) “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l’onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d’altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (v. Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585; Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292; Corte di Cassazione, 23/1/2014, n. 1361)

Con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale atteso che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso consiste non già nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Corte di Cassazione, 3/10/2016, n. 19641; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell’esistenza in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Corte di Cassazione, 16/11/2017, n. 27229; Corte di Cassazione, 11/4/2017, n. 9250; Corte di Cassazione, 19/10/2016, n. 21059; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992), si è dalla Corte più volte avuto modo di affermare che esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Corte di Cassazione, 16/2/2012, n. 2228; Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527), e l’allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527; Corte di Cassazione, 25 settembre 2012, n. 16255; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992 ).

Orbene, nella specie lo sconvolgimento dell’esistenza non risulta dal ricorrente in via incidentale nemmeno allegato. Nel motivo di ricorso sintomaticamente si duole del non essere stato dalla Corte di merito considerato e liquidato il danno consistito nello stress, nello stato depressivo, nel trauma psicologico asseritamente subito da TIZIO; nell’essere il medesimo rimasto «sempre turbato, depresso» e nella circostanza che «soprattutto dormiva malissimo».

Leggi la sentenza: Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056

Avv. Mancusi Amilcare

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