Indice
1. Il danno “evento e il danno “conseguenza”
2. Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale: il sistema cd. “bipolare”
- a) danno patrimoniale, ossia quello che si concretizza nella lesione di interessi di carattere economico del danneggiato[4]. Il danno patrimoniale può riguardare sia la lesione di un bene[5] (Ciò avviene ad es. in caso di occupazione abusiva di un bene, v. Cass., Sez. III, sent. 26 settembre 2019, n. 23987) o della persona[6], in riferimento alla diminuzione dei vantaggi e delle utilità che trae da se stessa, purchè suscettibili di valutazione economica[7] (v. Cass., Sez. II, sent. 5 luglio 2022, n. 9740, per cui: “Il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale della vittima, ma anche l’incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette altresì sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il danneggiato può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini della tutela aquiliana, quell’insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale. Per cui la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso monetario da parte della vittima né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato, fermo restando che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso”).
- b) danno non patrimoniale, ossia quello che si articola nella lesione di interessi del danneggiato non caratterizzati da rilevanza economica[8]. Inoltre, il danno non patrimoniale è unitario anche qualora si manifesti sotto forma di molteplici pregiudizi, come ad esempio di cd. danno morale e biologico, “che non sono sottocategorie autonome di danno, ma pregiudizi diversi del danno non patrimoniale”[9] (V. Cass., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972 che afferma: “Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”).
3. La compensatio lucri cum damno
4. Le componenti del danno patrimoniale: il danno emergente e il lucro cessante
- Il “danno emergente”, con ciò dovendosi intendere la diminuzione del patrimonio del danneggiato[16]. Ad esempio, Cass., Sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24481, afferma che: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa”.
- Il “lucro cessante”, dovendosi con ciò intendere il guadagno che il danneggiato avrebbe presumibilmente conseguito – e che al contrario non ha ottenuto – a causa dell’illecito di cui è stato vittima[17]. Così Cass., Sez. VI-3, ord. 28 febraio 2020, n. 5458, per cui: “in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva già, al momento dell’illecito, un reddito da lavoro – la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato i redditi perduti dalla vittima “dal momento dell’illecito a quello della liquidazione”, danni per i quali il lucro cessante è ormai certo; dall’altro la capitalizzazione dei redditi futuri “che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operane di liquidazione”. Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere capitalizzato”[18].
Manuale del risarcimento per il danno alla persona
Aggiornata con la cd. Legge sulla Concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) e la riforma della responsabilità medica (L. 8 marzo 2017, n. 24), la II edizione di questa Guida esplica la disciplina del danno alla persona e fornisce al Professionista gli strumenti conoscitivi e operativi per il riconoscimento, la valutazione e il risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale o esistenziale, alla luce della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità. L’opera esamina non solo gli aspetti generali in materia di responsabilità civile, ma si sofferma anche sui temi di maggiore criticità per le fattispecie più diffuse e più complesse di responsabilità come quella medico-sanitaria, da circolazione stradale, nel rapporti di lavoro e per illeciti endo e esofamiliari. Il volume raccoglie anche una rassegna delle più significative sentenze, incluse quelle dell’anno in corso, suddivise in base alle più importanti e attuali questioni giurisprudenziali, come ad esempio: • Come si accerta la responsabilità “ex contractu” in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di patrocinio? • L’avvocato che fa parte di uno studio legale associato conserva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente? • Quale la responsabilità del medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, che non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, se due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli? • Quale il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità per i danni cagionati da animale? • Quale la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori? • Quale l’operatività del danno non patrimoniale cd. da perdita di una persona cara? • Quale il rapporto tra invalidità temporanea e invalidità permanente? • È possibile risarcire il danno parentale da morte sopraggiunta a distanza di quattro anni dal fatto illecito? • Quale il rapporto tra licenziamento e recesso dal patto di prova? • Sussiste una responsabilità del sanitario qualora questi, a fronte di una rara, alterazione, rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non a uno specialista dell’alterazione stessa, ma a soggetto non maggiormente specializzato? Novità di questa edizione, il software su Cd-rom allegato al Manuale per il calcolo del risarcimento del danno alla persona, capace elaborare in tempo reale le più articolate e complesse richieste risarcitorie; di facile e intuitivo utilizzo, l’applicativo contiene tutte le tabelle per la liquidazione del danno biologico di uso corrente e costante sul territorio nazionale e consente nell’ipotesi risarcitoria la visualizzazione del danno non patrimoniale da morte e il danno morale collegato alla gravità dell’invalidità.Giuseppe Cassano, Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, dirige collane giuridiche per i principali editori giuridici. Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni incentrate sulle figure emergenti del diritto, con particolare riferimento al nuovo impianto del danno non patrimoniale.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)
Giuseppe Cassano (a cura di) | Maggioli Editore 2017
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- [1]
A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2021, p. 948.
- [2]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 948.
- [3]
Cfr. anche A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 949.
- [4]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 949; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova, 2015, p. 1160 – 1161; F. Galgano, Trattato di diritto civile, Vol. II, CEDAM, Padova, 2009, p. 1031.
- [5]
F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2021, p. 736.
- [6]
F. Galgano, op. cit., p. 1031.
- [7]
V. P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Giuffrè, Milano, 2017, p. 546 afferma che si tratta di danno patrimoniale anche la lesione di un interesse non patrimoniale, ma che viene soddisfatto da prestazioni suscettibili di una valutazione economica.
E’ il caso, ad es., dell’atto illecito che abbia impedito la partecipazione di un soggetto ad una rappresentazione teatrale, ledendo così un interesse culturale/ludico di quest’ultimo e quindi non suscettibile di per sè di valutazione economica. Tale interesse potrà però essere soddisfatto dal danneggiato comprando un nuovo biglietto, sostenendo un costo fonte di un danno patrimoniale (P. Trimarchi, op. cit., p. 546). - [8]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 949; A. Trabucchi, op. cit., p. 1160 – 1161; M. Bianca, Diritto civile – la responsabilità, Vol. V, Giuffrè, Milano, 2012, p. 189; F. Galgano, op. cit., p. 1031.
- [9]
F. Gazzoni, op. cit., p. 736.
- [10]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 949.
- [11]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 949.
- [12]
A favore anche Galgano, per cui: “l’art. 2056, comma 1°, nel rinviare a questi principi (si intendono gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), omette di richiamare l’art. 1225; si ritiene, perciò, comprenda anche il danno non prevedibile al momeneto del fatto illecito” (F. Galgano, op. cit., p. 1032). Cfr. anche C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 2019, p. 263, il quale sostiene che le conseguenze immediate e dirette debbano trarsi alla luce del criterio della causalità giuridica o regolarità causale.
- [13]
Così, Cass., Sez. III, sent. 3 ottobre 1987, n. 7389, per cui: “il risarcimento del danno da fatto illecito ha, com’é noto, la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati”. Il principio è stato riaffermato da Cass., Sez. III, sent. 8 marzo 2004, n. 4689, nonchè dalla recentissima pronuncia di Cass., Sez. II, ord. 11 novembre 2022, n. 33369, per cui: “Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha più volte affermato che: – il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati”.
- [14]
V. C. Salvi, op. cit., p. 261.
- [15]
Per una più completa disamina del principio della compensatio lucri cum damno, v. Cass., Sez. Un., sent. 22 maggio 2018, n. 12564. Brevemente, circa la compensatio lucri cum damno bisogna distinguere:
i. da un lato, l’ipotesi in cui l’agente-danneggiante sia obbligato nei confronti del danneggiato, oltre che al risarcimento del danno, anche alla corresponsione di altro importo avente la stessa finalità compensativa del danno del risarcimento (è l’ipotesi dell’ente pubblico datore di lavoro che, a fronte di una malattia causata al dipendente dal suo impiego con lastre di amianto, gli debba non solo il risarcimento del danno, bensì anche un indennizzo per infermità di servizio). In questo caso opera senza dubbio il principio della compensatio lucri cum damno (A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 952);
ii. dall’altro lato, l’ipotesi in cui dallo stesso fatto illecito, il danneggiato abbia diritto, oltre che al risarcimento del danno da parte dell’agente, anche di una prestazione indennitaria da parte di un terzo. - [16]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 955, che fa l’esempio della distruzione di una cosa, delle spese mediche necessarie a seguito di un sinistro stradale, etc.; P. Trimarchi, op. cit., p. 551; V. anche F. Galgano, op. cit., p. 1033.
- [17]
A. Torrente, P. Schlesinger, op. cit., p. 955, che fa l’esempio della perdita di capacità reddituale che può conseguire da una lesione all’integrità fisica; P. Trimarchi, op. cit., p. 551, che fa l’esempio del mancato conseguimento di un reddito. P. Trimarchi, op. cit., p. 551, afferma che: “La distinzione fra danno emergente e lucro cessante corrisponde alla distinzione fra i casi in cui il flusso di cassa o di utilità sia o non sia incorporato in un bene venuto bene. Se questo ha un prezzo di scambio accertabile sul mercato, il danno derivante dalla sua perdita può determinarsi direttamente per questa via; altrimenti (…) occorrerà procedere alla stima e all’attualizzazione delle utilità attese e venute meno: lo stesso procedimento, dunque, che occorre per il lucro cessante”.
- [18]
Un ulteriore esempio atto a spiegare le due voci di danno patrimoniale di cui sopra è rappresentato da Cass., Sez. II, sent. 17 dicembre 2019, n. 33439, per cui: “Ora, certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o, come nel caso in esame, di usufrutto di un immobile, che siano causate dall’altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio”.
- [19]
Così F. Galgano, op. cit., p. 1033, per cui: “Specifica del fatto illecito è la norma, dettata dall’art. 2056, comma 2°, secondo il quale «il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso»; norma che viene applicata con questo principio-guida: il lucro cessante è risarcibile quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, appare ragionevole prevedere che il danno si produrrà nel futuro”. Cfr. Cass., Sez. II, sent. 5 luglio 2002, n. 9740, per cui: “il carattere patrimoniale (e quindi la risarcibilità, ma anche la misura) del danno, sia nell’ipotesi dell’illecito (art. 2043 c.c.) che dell’inadempimento (art. 1218 c.c.), trova la sua regolamentazione nella normativa comune dell’art. 1223 c.c., il quale statuisce che il risarcimento deve comprende così la perdita subita (danno emergente) come il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito (cd. nesso di causalità). (…) la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso monetario da parte della vittima né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato, fermo restando che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso”.
- [20]
P. Trimarchi, op. cit., p. 552.
- [21]
M. Bianca, op. cit., p. 187.
- [22]
M. Bianca, op. cit., p. 187 – 188.
- [23]
Nel senso che il lucro cessante possa essere provato anche tramite presunzioni semplici, Cass., Sez. Lav., ord. 22 gennaio 2018, n. 1492, per cui: “è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno; alla stregua dì un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica), il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza; spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità”. Nel senso che anche il danno emergente possa essere provato per presunzioni, Cass., Sez. II, sent. 17 dicembre 2019, n. 33439, per cui: “Ora, certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o, come nel caso in esame, di usufrutto di un immobile, che siano causate dall’altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell’usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici”.