Il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad inadempimento o fatto illecito dell’istituto di credito

Redazione 11/03/20
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La gamma dei pregiudizi che possono essere subiti dall’imprenditore, o dal semplice consumatore, a causa della violazione, da parte della banca, del principio generale di buona fede nell’esecuzione del rapporto o, più precisamente, a causa dell’addebito o richiesta di somme non dovute è così ampia e variegata da non poterci che limitare, in questa sede, ad offrire solo alcuni spunti di riflessione sui danni maggiormente frequenti e causati dai vizi sopra esaminati. appare facile, innanzitutto, immaginare, in questi casi, il pregiudizio all’attività economica subito dall’impresa. abbiamo visto, sia pur sommariamente, la differenza che sussiste tra tasso nominale e tasso effettivo nonché l’incidenza della capitalizzazione periodica degli interessi e delle commissioni nel corso di un lungo rapporto.

Il presente estratto è tratto da

Anatocismo bancario e vizi nei contratti

Il libro, aggiornato alle più recenti sentenze, si pone come manuale di riferimento per tutti coloro che si trovano a risolvere le problematiche connesse al calcolo dell’anatocismo e all’individuazione dei vizi nei contratti bancari. L’opera offre un approccio operativo sul modo di affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giurisprudenza, a danno dell’ignaro utente, analizzando tutta l’evoluzione del rapporto bancario: il CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la determinatezza o determinabilità del TASSO D’INTERESSE anche ultralegale e la procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti. È stato anche considerato il RISARCIMENTO DEL DANNO da segnalazioni alle CENTRALI RISCHI, e i danni alla salute e altri pregiudizi NON PATRIMONIALI da abusi bancari. Tra gli altri, il volume affronta i seguenti argomenti:- Gli obblighi dell’istituto bancario;- L’azione ingiusta della banca;- Il mutuo fittizio;- I danni morali da abuso bancario. FORMULARIO E GIURISPRUDENZAL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale online. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.   Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it

Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore

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Danno patrimoniale all’impresa

È agevole comprendere, allora, che, in tal caso, il danno patrimoniale all’impresa è configurabile sia come danno emergente che come lucro cessante in quanto, se non ci fosse stato il comportamento gravemente inadempiente dell’istituto di credito, è ovvio che l’imprenditore avrebbe utilizzato quelle somme per i normali scopi dell’impresa; né, d’altronde, può dubitarsi, data anche la natura della prestazione oggetto del contratto di apertura di credito in conto corrente, sulla gravità, quantomeno, della violazione al dovere di correttezza e di buona fede da parte della banca che abbia eseguito tali addebiti. Un ulteriore e diverso profilo di danno – anche se è difficile che possa essere quantificato in un preciso ammontare, data, principalmente, la gravità con la quale, in genere, si manifesta – può derivare dal fatto illecito consistente nell’instaurazione di azioni giudiziarie esperite al solo fine di cercare di conseguire somme non dovute e che l’imprenditore si rifiuta di corrispondere. In tal caso, infatti, è vero che tali pretese (si pensi, ad esempio, ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo seguito da ipoteca giudiziale sui beni dell’impresa) saranno oggetto di cognizione da parte del giudice (che, quindi, se le ritiene infondate, non farà altro che rigettarle) ma è pure vero che, all’esito del processo, l’impresa potrà già essere stata seriamente danneggiata (se non distrutta) proprio a causa di quella pretesa di cui il giudice ha dichiarato l’illegittimità e infondatezza (154). L’ipotesi appena fatta, purtroppo, non è proprio così lontana dalla realtà se si considera, oltretutto, che anche la segnalazione “a sofferenza” – presso la centrale rischi della Banca d’Italia o le altre centrali rischi private – del credito vantato dalla banca, può ingenerare un vero indebitamento dell’imprenditore a causa della conseguente difficoltà ad accedere ai normali finanziamenti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale la giurisprudenza ha ravvisato un vero e proprio danno alla reputazione commerciale e non può che condividersi una simile qualificazione del pregiudizio così derivato se si considera l’ampia area in cui l’imprenditore opera: area non delimitata dai rapporti col singolo istituto che, superficialmente e in difetto dei presupposti, ha effettuato la segnalazione ma che è molto più ampia per i rapporti che l’impresa, ordinariamente, intrattiene con altre banche e fornitori.

La “notevole gravità” dei danni prodotti da un’illegittima segnalazione alla centrale rischi è stata correttamente rilevata in un’interessante pronuncia del tribunale di Latina, sezione di Terracina, del 3 gennaio 2007 (156) con cui, in particolare, il giudice, confermata l’insussistenza dei presupposti per la segnalazione “a sofferenza” (157), ha ribadito la gravità dei pregiudizi derivanti all’impresa a causa, soprattutto, della conseguente, inevitabile, esclusione dal credito bancario. È stata, quindi, ricordata la particolare attenzione e diligenza che deve prestare la banca nell’accertamento della sussistenza di una posizione “a sofferenza” “(…) tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’imprenditore interessato”. Risultando, pertanto, accertata, nel caso in esame, l’illegittimità della segnalazione presso la centrale rischi, nonché la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede ex artt. 1715, 1374 e 1375 cod. civ., il tribunale, con la medesima pronuncia, ha ritenuto che “la responsabilità della banca, in caso di comunicazione erronea alla centrale dei rischi, possa ricondursi nell’ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Quanto sopra anche in ossequio alla legge 675 del 1996 che all’art. 9 stabilisce appunto che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza ed all’art. 183 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (…)”.

Risultando, così, provata l’illegittimità delle segnalazioni, i danni subiti dall’impresa (158) e il nesso di causalità, la banca, nel caso di specie, è stata condannata, per un rilevante importo, al risarcimento del danno patrimoniale concretizzatosi nella ridotta possibilità di investimenti e di accesso al credito, sottolineandosi correttamente, in merito a quest’ultimo profilo, che la “riduzione o persino l’impossibilità di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione delle possibilità di guadagni futuri con il rischio di arrivare anche ad una lesione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost. di iniziativa economica privata che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario”.

In considerazione del discredito, nonché dei pregiudizi alla reputazione commerciale ed imprenditoriale del soggetto ingiustamente segnalato, è stata ribadita, infine, la risarcibilità, ex art. 2059 cod. civ., anche del danno non patrimoniale che, anzi, è stato ritenuto risarcibile “in re ipsa (159) (…) senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova del danno stesso”. È stato, infatti, osservato che:

Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito, ma anche nella lesione della reputazione personale e commerciale, pregiudicata da un’erronea segnalazione che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto, tanto più ove il discredito avvenga all’interno del sistema creditizio il quale fa fronte comune nella difesa dagli insolventi o da chi è ritenuto tale anche da uno degli aderenti. La segnalazione di una sofferenza non esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell’insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un’ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche alla reputazione imprenditoriale del soggetto ingiustamente ed antigiuridicamente segnalato”.

I pregiudizi derivanti da simili comportamenti, in effetti, non si esauriscono solo in danni di carattere patrimoniale. Il problema della risarcibilità, o meno, del danno non patrimoniale, sia, esso, derivante da fatto illecito sia da inadempimento contrattuale, fino ad alcuni anni fa non poteva risolversi, con certezza, in termini positivi. Risultava giuridicamente inconcepibile, infatti, ammettere, oltre al danno patrimoniale, un danno non patrimoniale diverso dal danno morale che, come è noto, veniva, però, condizionato, ex art. 2059 cod. civ., alla configurabilità di un reato nella condotta del danneggiante. È solo successivamente all’elaborazione, da parte della dottrina e della giurisprudenza, del cd. danno biologico, ossia del danno alla integrità psico-fisica derivata da fatto illecito che si è cominciato a sostenere, grazie anche all’intervento della Corte Costituzionale, la risarcibilità, ex art. 2043, di tale pregiudizio che, incidendo sul fondamentale diritto alla salute, (costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost.), non poteva restare privo di tutela a prescindere dal carattere patrimoniale del danno. La giurisprudenza, poi, – uniformandosi, tra l’altro, a quanto già previsto nelle legislazioni di altri Stati membri dell’Unione europea e conformandosi a quanto riconosciuto dalla dottrina – ha cominciato a riconoscere la tutelabilità di quelle diverse situazioni in cui, a causa o di un fatto illecito o di responsabilità contrattuale, si verificano delle modificazioni peggiorative della qualità della vita (cd. danno esistenziale) a carico di un soggetto a prescindere dall’eventuale – ma non necessaria – lesione all’integrità psicofisica e indipendentemente, soprattutto, dall’esistenza di un reato. È stata, più volte, affermata, così, un’ulteriore voce di danno accanto al danno patrimoniale e al danno morale, incentrata principalmente, come affermato da autorevole dottrina (160), sulla tutela del “fare non reddituale”, e che si riteneva avere un fondamento normativo nella disciplina di cui all’art. 2043 cod. civ., nelle altre norme sull’illecito nonché nella normativa sull’inadempimento contrattuale. Sebbene la dottrina (161) sia apparsa spesso critica nei confronti del prevalente indirizzo giurisprudenziale che, configurando tale danno quale lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità, ne ravvisava il fondamento nell’art. 2 Cost., un dato, comunque, appariva pacifico e, cioè, la tutelabilità del “diritto alla qualità della vita”. Tale diritto, come affermato dalla giurisprudenza (162), poteva essere leso nel caso di “alterazione, ad opera di fatto illecito di terzi, delle normali quotidiane attività dell’individuo” quali sarebbero potute essere le attività familiari, di svago, culturali o di relax. La medesima giurisprudenza, peraltro, avrebbe dovuto assicurare quanti temevano la genericità di tale danno e il pericolo che ogni aspettativa, ogni mancata felicità, ogni desiderio non soddisfatto ed avente un mero legame con il fatto di un terzo potesse rientrare in una sorta di danno esistenziale, come tale, risarcibile: doveva considerarsi ovvio, infatti, che affinché potesse parlarsi di danno esistenziale sarebbe stata necessaria una violazione del diritto alla qualità della vita o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso; l’ingiustizia del danno secondo i parametri dell’art. 2043 cod. civ. o in base a presunzioni di legge; il nesso di causalità tra il comportamento lesivo e il danno; la consecutività temporale e la mancanza di danno biologico. La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con quattro sentenze dell’11 novembre 2008 (163), nel tentativo di comporre il suddetto contrasto sulla configurabilità di un’autonoma figura che possa definirsi “danno esistenziale” – che, a dire il vero, gli stessi giudici di legittimità avevano ritenuto risarcibile e molti giudici di merito, soprattutto, giudici di pace, ne avevano esteso eccessivamente il risarcimento fino a comportare il ristoro di danni irrisori (164) – ha negato la configurabilità di un tertium genus di danno non patrimoniale, ossia, di un’autonoma categoria, distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo.

Il superamento di quell’interpretazione restrittiva dell’art. 2059 cod. civ. che ravvisava l’unica ipotesi di danno non patrimoniale solo nella fattispecie di cui all’art. 185 cod. pen.

I giudici di legittimità, con le suddette pronunce (165), dopo avere ricordato il superamento di quell’interpretazione restrittiva dell’art. 2059 cod. civ. che ravvisava l’unica ipotesi di danno non patrimoniale solo nella fattispecie di cui all’art. 185 cod. pen. – e, dunque, solamente in presenza di un reato – e che, di conseguenza, riconosceva, quale pregiudizio risarcibile, il cd. danno morale, “inteso come sofferenza contingente, turbamento dell’animo transeunte” ha, da una parte, ribadito “le conquiste” di cui aveva dato atto la stessa Corte di Cassazione, con le sentenze 8827 e 8828 del 2003, laddove si era affermato che il danno non patrimoniale dovesse essere inteso nel suo più ampio significato di “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”; dall’altra parte, però, come sopra accennato, al fine di delimitare l’area della risarcibilità, ha “completato” la precedente interpretazione. È stato ribadito, infatti, che la norma di cui all’art. 2059 cod. civ. non delinea una distinta ed autonoma fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale ma consente, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile desumibili dall’art. 2043 cod. civ., (e, cioè, la condotta, l’evento dannoso e il nesso di causalità), il risarcimento anche dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge. L’art. 2059 cod. civ., come è stato ribadito, è una norma di “rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale” e “l’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall’individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela”. Ne discende, pertanto, che, oltre che nel caso di sussistenza di un reato, così come previsto dall’art. 185 cod. pen., il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi espressamente previsti dalle leggi, come nell’ipotesi prevista dall’art. 82 ReG(Ue) 2016/679 (vd. Cap. II, § 16), o dall’art. 2 della legge 117/1998 per i danni derivanti da privazione della libertà personale causati dall’esercizio di funzioni giudiziarie. al di fuori dei casi determinati dalla legge, hanno ribadito le sezioni unite della Cassazione,
(165) Le sentenze della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 contengono identica motivazione a tal punto da essere ricordate spesso, nelle varie note e commenti, come sentenze “gemelle” di San Martino.

È stato, quindi, precisato che “La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell’ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”.

anche nel caso di reato, quindi, le sezioni unite hanno evidenziato come debba ritenersi superata la tradizionale concezione del danno morale come danno transeunte e, così come per il danno esistenziale, dunque, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la figura del danno morale non costituisce un’autonoma sottocategoria di danno “ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”. al di fuori dei casi determinati dalla legge, quindi, secondo quanto stabilito dai giudici nella medesima pronuncia, il danno non patrimoniale può ritenersi risarcibile solamente se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, essendo indispensabile, dunque, che sussista un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. particolarmente importante, così, è quanto precisato secondo cui: “non emergono, nell’ambito della categoria generale «danno non patrimoniale», distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale. È solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) si impiega un nome, parlando di danno biologico”.

È per questo motivo, allora, che il “danno esistenziale” non può ammettersi quale categoria autonoma: figura, hanno ricordato i giudici di legittimità, sorta negli anni Novanta per indicare un particolare pregiudizio non patrimoniale, diverso dal danno biologico e dal danno morale come danno transeunte. Si intendeva, in sostanza, per “danno esistenziale”, un pregiudizio derivante dalla limitazione delle attività realizzatrici della persona che era obbligata ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati. Si è evidenziato, che
“già nel quadro dell’art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l’alterazione del fare non reddituale) non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito dell’ingiustizia del danno, di quale fosse l’interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l’insussitenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all’ammissione a risarcimento”.

È per questi motivi, che la Cassazione, con la menzionata pronuncia a sezioni unite, condividendo quanto già affermato dagli stessi giudici di legittimità con le sentenze 8827 e 8828 del 2003, ha ribadito che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale“è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata” come “ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (cd. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno”.

Ne discende, inoltre, alla luce di tale pronuncia delle sezioni unite, che l’offesa arrecata al diritto debba essere grave e il pregiudizio serio restando esclusa, dunque, la risarcibilità di quei disagi minimi che la convivenza civile e i doveri di solidarietà impongono di tollerare. È stato ricordato, infine, il principio secondo cui, purchè sia leso un interesse costituzionalmente rilevante, il danno non patrimoniale è risarcibile non soltanto in conseguenza di un fatto illecito, bensì, anche laddove derivi da un inadempimento con conseguente applicazione, in tale caso, delle regole che disciplinano la responsabilità contrattuale. Il risarcimento, infine, deve essere integrale senza possibilità di duplicazioni (166). Nell’ipotesi che ci occupa, in ogni caso, non può dubitarsi che, spesso, gravi illeciti commessi dall’istituto di credito ai danni dell’imprenditore o del consumatore possono causare, come detto, oltre all’eventuale danno patrimoniale, un danno non patrimoniale lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti a causa del turbamento, della lesione alla propria reputazione dovuta alla illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi o della sofferenza provocata dai medesimi illeciti; per non parlare, poi, del danno, davvero incommensurabile, subito a causa di ingiuste espropriazioni per esecuzione forzata di beni aventi, oltre al valore patrimoniale, un valore affettivo, che può influire, in caso di perdita, sulla stessa salute. Non può dubitarsi, infatti, come simili conseguenze dannose, non solo provochino modificazioni peggiorative della vita, ma impediscano, inoltre, ogni attività realizzatrice della personalità umana il cui svolgimento costituisce un diritto fondamentale dell’individuo tutelato, tra l’altro, ex art. 2 Cost., oltre che, in caso di compromissione dell’attività di impresa, dall’art. 41 Cost. La giurisprudenza, peraltro, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, ha più volte evidenziato come, “mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza), in materia civile opera la diversa regola dell’ascrivibilità, in termini di preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, dell’evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest’ultima propriamente costituendone il criterio d’imputazione nel giudizio civile” (167). Bisogna considerare, poi, che secondo la dottrina e la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, l’illegittimo protesto di un assegno bancario, al di là dei danni derivanti dal pregiudizio alla reputazione commerciale di chi lo subisce, con le conseguenze di carattere economico, lede fondamentali diritti umani della vittima protestata quali il diritto all’onore, al decoro, al prestigio e alla dignità (168) (169). Si precisa, infine, che è ben possibile che uno stesso fatto illecito o inadempimento contrattuale possa aver causato un danno nella vittima con diversi riflessi sulla persona. può verificarsi, infatti, che, a parte quelle modificazioni peggiorative della qualità della vita che abbiano pregiudicato varie ed apprezzabili attività quotidiane, si verifichi una vera e propria lesione all’integrità psicofisica valutabile in termini di danno biologico (170). Si pensi, in merito all’oggetto del presente paragrafo, al caso, – frequente e, addirittura, spesso, diagnosticato – di vere e proprie patologie che possono insorgere nel cliente che abbia subito un particolare stress a causa di vizi nel rapporto bancario come l’applicazione di interessi anatocistici o di azioni giudiziarie rivelatesi infondate. È evidente che situazioni simili (171), non possono sfuggire alla tutela risarcitoria essendo evidente la lesione a vari diritti protetti, sia dalla Costituzione che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. appare utile segnalare, a tal proposito, che gli stessi giudici di legittimità, pur dopo avere ricordato quanto chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con le “sentenze gemelle” del 2008, hanno riconosciuto il fraintendimento della nozione di “unitarietà del danno non patrimoniale” laddove, pur essendo lesi interessi diversi, sia risarcita solo una categoria di danno. La Corte di Cassazione, con sentenza dell’8 maggio 2015 (172), ha ritenuto, pertanto, che “È certamente vero che il danno non patrimoniale debba essere liquidato unitariamente, ma a condizione che la ‘perdita’ (…) abbia inciso su beni od interessi omogenei. Se, invece, l’illecito attinge beni eterogenei, avremo perdite diverse e dunque danni diversi. Così, ad esempio, dinanzi ad una lesione della salute, il bene diminuito è uno, e non è consentito liquidare separatamente il danno biologico, quello c.d. ‘estetico’, quello c.d. ‘alla vita di relazione’, od altri analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi coi quali indicare le diverse conseguenze che possono derivare da un infortunio. Per contro, se la vittima d’un sequestro di persona patisse lesioni personali, essa avrebbe diritto al risarcimento sia del danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di quello da privazione della libertà: in questo caso infatti ci troveremmo dinanzi a due interessi lesi, a due perdite (libertà e salute) ed a due danni. La nozione di ‘unitarietà’ della liquidazione del danno non patrimoniale vuol dunque dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi; ma non vuol certo dire che quando l’illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell’una assorba tutte le altre.

È l’omogeneità delle perdite concrete derivate dall’illecito che impone la liquidazione unitaria, e non la natura non patrimoniale dell’interesse leso”. In tali casi, particolare attenzione, ovviamente, dovrà essere posta all’attività istruttoria essendo onere della difesa del danneggiato provare il pregiudizio biologico e, in particolare, il danno all’integrità psicofisica patito. a tal fine, pertanto, oltre alla prova per testi, può essere indispensabile la richiesta di ammissione di consulenza tecnica di carattere medico legale o psicologico che, anche attraverso esami specialistici e il confronto con lo stato di salute precedente, potrà confermare, oltre all’effettiva esistenza della patologia, se un eventuale trauma, disturbi o sopraggiunte difficoltà di relazione siano riconducibili agli abusi bancari patiti (173). Sebbene, poi, ancora, non vi siano accertamenti che ne abbiano riconosciuto il nesso di causalità con una condotta illecita o illegittima della banca, non possono ignorarsi vari casi drammatici di imprenditori suicidatisi (sempre che le notizie riportate dai media dovessero trovare conferma in provvedimenti giudiziari) per “usura bancaria”(174).

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