1. Premessa costituzionale
Partendo dalle fonti costituzionali,il danno pubblico erariale può basare i suoi fondamenti sia oggettivi che soggettivi nella prescrizione di cui all’ articolo 28 comma 1 Cost.:i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali,civili ed amministrative,degli atti compiuti in violazione di diritti.
Ancora,nella prescrizione di cui all’art.81 comma 1 Cost.:lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Infine nella prescrizione di cui all’art.113 comma 2 Cost.:tale tutela giurisdizionale (innanzi le giurisdizioni ordinaria e amministrative per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi) non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
Anche se queste non sono le uniche norme costituzionali su cui può basarsi il danno pubblico erariale nei termini visti.
Con riguardo ad altre statuizioni sono previsti cenni più avanti.
2. Il danno pubblico erariale
I regimi ufficiali di responsabilità prevedono che i singoli individui debbano rispondere dei propri comportamenti e della propria condotta secondo le leggi civili,penali ed amministrative.
Queste ultime a loro volta possono sancire regimi di responsabilità che riguardano i diritti e gli interessi finanziari dello Stato.
Oggetto di prescrizioni e di principi costituzionali vengono precisati sia nei loro contenuti che nei loro organi (ad es. artt. 28 comma 1 e 103 comma 2 Cost.).
Trattasi di regimi di responsabilità che possono essere inquadrati nell’ambito delle responsabilità di diritto amministrativo.
Si intende,ancora, per responsabilità la posizione del soggetto a carico del quale la legge pone le conseguenze di un fatto lesivo d’un interesse protetto.
La responsabilità presuppone normalmente che il fatto lesivo sia commesso dal responsabile.
La responsabilità può dare luogo a rapporti di diversa natura:del tipo (per quanto qui è d’interesse) il dovere giuridico di risarcire il danno cagionato da fatto proprio e di conseguenza patito dal soggetto danneggiato(1). .
I regimi di responsabilità possono sfociare in consequenziali responsabilità amministrative di varia natura.
Tra queste,la responsabilità erariale (e cioè amministrativa e contabile) oggetto della giurisdizione amministrativa speciale e contabile della Corte dei Conti.
Suscettibile di specificazioni il danno pubblico erariale,ad esse concorrono sia dottrina che giurisprudenza (danno da tangente,danno all’Unione europea,danno da perdite di chance,danno all’immagine ecc.).
Nella configurazione della responsabilità amministrativa
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- Landi G. – Potenza G.”Manuale di Diritto amministrativo”,III ed.,Giuffrè,Milano,1967.
(contabile) un ruolo centrale è svolto dall’elemento costitutivo dell’illecito rappresentato (per l’appunto) dal danno erariale che si pone come il primo dei requisiti integrativi della responsabilità in esame (appena menzionata) che deve essere accertato,per poi procedere all’accertamento di tutti gli altri (elemento soggettivo,nesso di causalità,rapporto d’impiego o di servizio).
In una accezione materiale il danno (pubblico erariale) si sostanzia in un pregiudizio al patrimonio pubblico.
In una accezione dinamica,la nozione di danno comprende non solo il pregiudizio patrimoniale ma anche la lesione di ogni interesse pubblico giuridicamente protetto(2).
Il danno pubblico erariale deve essere,inoltre,caratterizzato da certezza,effettività ed attualità:il danno cioè non deve essere ipotetico,si deve essere verificato e non deve appartenere alla cognizione della prevedibilità(3).
Queste distinzioni riguardo a ciò che deve caratterizzare il danno pubblico erariale appena riportate appartengono all’alveo e risalgono tanto al rispetto del principio di legalità quanto alle differenze che si recano tra i vari Poteri giudiziari dello Stato e quanto ancora alle ulteriori e ravvisabili differenze che possono intercorrere tra i Poteri dello Stato e questa volta non solo tra Poteri giudiziari dello Stato.
Ascritto alle attività amministrative e dei pubblici poteri,il danno pubblico erariale trova espressioni sue proprie e quanto a principi portanti della Costituzione anche indirettamente nelle prescrizioni di quest’ultima che richiamano l’attività del Potere Esecutivo dello Stato e della Pubblica Amministrazione (ad es. art.97 Cost.).
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- Fratini M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”,Nuova ed.,Accademia del Diritto,Roma,2021 – 2022.
- Fratini M. Compendio cit,2021 – 2022.
Oltre alla relazione con i principi costituzionali di responsabilità,lo stesso può ancora trovare ed è oggetto anche delle norme costituzionali che trattano obiettivamente le funzioni giurisdizionali e che ne prevedono anche gli organi e le Istituzioni ad hoc (ad es.art.113 Cost.).
In definitiva il danno pubblico erariale scorge il suo proprio inquadramento costituzionale nelle prescrizioni di cui agli artt.28 comma 1,81 comma 1,103 comma 2 e 113 Cost..
Quanto a posizione giuridica soggettiva,il danno pubblico erariale essendo soggetto al vaglio del giudice amministrativo speciale della Corte dei Conti è attualmente e per questo sia diritto soggettivo che interesse legittimo finanziario dello Stato nell’ambito della giurisdizione esclusiva di essa (art.3 Codice di Giustizia Contabile).
Ciò significa che non è esclusa la qualifica di diritto soggettivo all’interesse finanziario dello Stato anche se la giurisdizione che se ne occupa è amministrativa e amministrativa speciale.
Nell’ambito di quest’ultima però,non accade sempre così.
Diceva,e può respirare ancora, il Regio Decreto n.1214/1934 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti) all’art.13 che la Corte dei Conti era deputata tra l’altro,in conformità alle leggi ed ai regolamenti,a giudicare sulle responsabilità per danni arrecati all’Erario Pubblico da pubblici funzionari,retribuiti dallo Stato,nell’esercizio delle loro funzioni (si ravvisa qui altro elemento ritenuto fondamentale – il rapporto organico o di servizio – per quanto riguarda il danno pubblico erariale sotto il profilo che attende all’organo o Istituzione a cui compete la deduzione in giudizio.Tale altro elemento ritenuto fondamentale e di primaria importanza e proprio insieme al danno può sorgere anche tramite,non solo l’inserimento professionale ma,anche con il coinvolgimento procurato dall’utilizzo di risorse economiche pubbliche)(4).
Il danno pubblico erariale assurge,pertanto,sia a momento finale che a momento iniziale del giudizio che lo deduce.
Il danno pubblico erariale arriva,quindi,all’esito del giudizio de quo e si pone,nel contempo,quale presupposto per la verifica giudiziaria e sulla base di fondamenti ben precisi e presidiati anche da apposita normativa.
Il danno pubblico erariale finele ed unico presupposto per la eventuale attribuzione di responsabilità in diritto ha la sua propria generalità,dominio,unicità ed unitarietà del quale le diverse componenti concettuali ne costituiscono in modo d’essere e la modalità di esternazione principale relativamente alla sua propria esistenza giuridica nell’ambito di una realtà giuridica che può essere definita gradata.
3. Caratteri
Premesso che esistono varie specificazioni di danno pubblico erariale,come visto più sopra,anche se comunque riconducibili tutte a tale denominazione giuridica ufficiale generale e principale,esso può essere patrimoniale o no a seconda
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- Canale A.””Il ruolo della Procura Generale presso la Corte dei Conti nel campo della lotta alle frodi in danno del bilancio UE:il rapporto tra la giurisdizione contabile,l’OLAF e la giurisdizione penale”,corteconti.it,2021.
che la condotta caratterizzata da antigiuridicità rechi danno a beni materiali o immateriali.
Il danno pubblico erariale può,ancora,essere diretto o indiretto se, rispettivamente, il soggetto danneggiante reca danno direttamente all’Amministrazione o,quando quest’ultima abbia già risarcito un danno per fatto dei propri impiegati che debbono rispondere a loro volta di danno pubblico erariale indiretto.
Ancora si ha danno evento nel momento in cui trattasi di fatto di per sé dannoso mentre,si ha danno conseguenza quando si ravvisa una diretta diminuzione patrimoniale.
A fondamento di alcune competenze giurisdizionali,il danno pubblico erariale,infine, deve essere visto come danno emergente o lucro cessante.
E’ stato considerato, pertanto,e può essere considerato il danno pubblico erariale autonomamente e preso a se stante ancorchè presupposto non unico per gli eventuali accertamenti delle posizioni di responsabilità pubbliche nei confronti del patrimonio,delle risorse e dell’Erario pubblico.
Bibliografia
CANALE A.”Il ruolo della Procura Generale presso la Corte dei Conti nel campo della lotta alle frodi in danno al bilancio UE:il rapporto tra la giurisdizione contabile,l’OLAF e la giurisdizione penale”,corteconti.it,2021.
FRATINI M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”,Nuova edizione,Roma,2021-2022.
LANDI G. – POTENZA G.”Manuale di Diritto amministrativo”,III ed.,Milano,1967.
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