Il danno tanatologico: risarcibilità e trasmissibilità

Redazione 19/07/19
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Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute.

Il danno tanatologico è un tipo di danno non patrimoniale la cui configurabilità e trasmissibilità agli eredi è stata particolarmente discussa.

Per sapere tutto in tema di danno non patrimoniale e danno tanatologico leggi “I danni non patrimoniali” di Gianluca Pascale.

Tipi di danno da morte

Si potrebbe di primo acchito ricondurre il danno tanatologico nella categoria dei danni derivanti dall’evento morte, con le precisazioni che seguono.

L’evento morte causato da una condotta illecita di terzi è generalmente idoneo ad arrecare un danno alla sfera giuridica di due tipi di soggetti: (i) la vittima e (ii) i parenti. È così possibile ravvisare diverse categorie di danno, quali la lesione morale, biologica ed esistenziale dei prossimi congiunti.

Quando l’evento morte produce danni (conseguenza) che riverberano i propri effetti sugli stretti congiunti della vittima, la giurisprudenza suole parlare del c.d. danno patrimoniale riflesso (laddove la giurisprudenza francese parla di “danni da rimbalzo”).

A tal fine, sul piano dei danni derivanti da morte patiti dai parenti della vittima occorre distinguere il danno da morte iure proprio dal danno da morte iure hereditatis.

Il danno da morte iure proprio deriva dalla violazione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci (in altri termini, il bene dell’integrità familiare).  Il danno da morte iure hereditatis consiste invece nel danno subito dalla vittima primaria dell’illecito e che può essere chiesto dai suoi eredi.

I superstiti del defunto potranno quindi agire in giudizio non solo iure proprio per i danni direttamente sofferti, ma anche iure hereditatis per quelli patiti dal coniuge in vita, poi trasmessi agli eredi con la morte.

Ulteriore distinzione riferibile alle conseguenze dannose correlate all’evento morte attiene ai danni patrimoniali e non patrimoniali. Pertanto, in caso di morte di un soggetto, occorrerà ulteriormente distinguere tra danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima primaria del fatto illecito (che potranno essere chiesti iure hereditatis dai parenti), nonché tra i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti (che potranno essere chiesti dagli stessi iure proprio).

Quanto alla vittima “primaria” dell’evento morte, il pregiudizio ricomprenderà (i) il danno biologico (cioè da lesione dell’integrità psico- fisica), nonché (ii) il danno morale (cioè da lesione e turbamento dello stato d’animo avente carattere temporaneo, transeunte). Tali voci, come ribadito dalla giurisprudenza, hanno valore meramente descrittivo di un danno non patrimoniale unitario e non indicano diverse voci di danno destinate ad assommarsi.

Vale segnalare, invece, che solo qualora la vittima subisca una mera lesione che non porta al decesso potrà esserci (oltre al danno biologico e al danno morale) anche il danno esistenziale. Si tratta del danno derivante dalla grave lesione e stravolgimento delle condizioni sociali di vita che, per prodursi, necessitano della permanenza temporale della lesione (che, in caso di morte, non può configurarsi).

In relazione all’evento morte è discussa invece (come si dirà infra) la risarcibilità del danno tanatologico, cioè il danno derivante dalla perdita in sé del bene della vita (relativo alla vittima primaria ma da far valere iure hereditatis da parte dei prossimi congiunti).

Quanto ai congiunti (c.d. vittime secondarie), come anticipato essi hanno diritto al risarcimento: (i) del danno patrimoniale iure proprio, consistente nella perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro; (ii) del danno biologico iure proprio, se le sofferenze causate a costoro dalla perdita del prossimo congiunto hanno determinato una loro lesione dell’integrità psicofisica; nonché (iii) il danno esistenziale iure proprio, ossia la lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato.

È bene precisare (come le Sezioni Unite del 1luglio 2002, n. 9556) che il risarcimento del danno morale spettante ai congiunti è quello concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima. Ciò è coerente con il dettato dell’art. 1223 c.c., in quanto il danno patito da tali soggetti è causato in via immediata e diretta dal fatto dannoso del terzo.

D’altra parte, per individuare le vittime secondarie occorre fare riferimento alla titolarità di una situazione qualificata dal contatto con il danneggiato primario, senz’altro configurabile, ad esempio, in capo ai nonni significativamente legati al nipote. Al contempo occorre tenere presente che i rapporti familiari di sangue costituiscono un punto di riferimento importante ma non esclusivo ai fini dell’individuazione delle vittime secondarie legittimate al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, potendosi in concreto accertare una situazione di vicinanza sostanziale.

Risarcibilità e trasmissibilità del danno tanatologico?

Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute.

Il bene vita, sebbene non espressamente menzionato nella Costituzione, tuttavia va considerato bene giuridico inviolabile ex art. 2 Cost.

Il diritto alla vita, invece, è espressamente riconosciuto in ambito europeo e internazionale, dai diversi atti internazionali quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, dalla CEDU, dai Patti internazionali sui diritti civili e politici.

Tuttavia, la giurisprudenza nazionale è giunta alla conclusione di escludere la risarcibilità del danno tanatologico: essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempio dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.

La risarcibilità del danno tanatologico è stata infatti negata dapprima dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372), in quanto oggetto di risarcimento può essere solo la perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, laddove la morte immediata non è invero una perdita”a carico della persona offesa, in quanto la stessa è non più in vita.

In seguito, anche le Sezioni Unite (con sentenza del 22 luglio 2015 n. 15350) hanno affermato che presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe la “capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente” (ex art. 2, comma 1, c.c.). Per tale via, il danno da morte sarebbe entità in sé non risarcibile: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.

 

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