Il datore che non versa un quinto dello stipendio commette illecito civile e non appropriazione indebita

Redazione 24/10/11

A deciderlo è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite penali (n. 37954 del 20 ottobre 2011).

Col provvedimento i giudici della suprema Corte hanno assolto l’imputato, che era stato condannato, in qualità di legale rappresentante di una società, in primo e in secondo grado per essersi appropriato, per cinque mesi consecutivi, del denaro che una dipendente aveva ceduto a garanzia di un prestito ad una banca, anche se tale somma era stata fatta figurare in busta paga.

In altre parole il datore di lavoro aveva omesso di versare la somma, consistente in un quinto dello stipendio, che la dipendente aveva destinato al terzo (la banca).

 I giudici di legittimità hanno affermato che nella fattispecie poiché non ricorre alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo, il mero inadempimento del datore di lavoro relativo all’obbligo di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 del codice penale.

Di conseguenza non integrandosi l’elemento oggettivo dell’appropriazione indebita, ciò che residua è il semplice illecito civile del datore, consistente appunto nel non aver versato al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo.

Redazione

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