Il debutto dell’albo curatori e gestori della crisi

Scompaiono, a partire dal primo aprile 2023, gli elenchi territoriali tenuti dai tribunali, contenenti l’elenco dei gestori delle procedure di crisi previste dal d.lgs. 14/2019. Le nomine dovranno essere fatte attingendole dal nuovo Albo nazionale.
Com’è noto, all’Articolo 356 del Codice sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice stesso. Tuttavia, l’Artico 357, ha demandato, poi, ad un decreto del Ministero della giustizia, il compito di disciplinare le modalità di iscrizione al suddetto Albo. Il Ministero della Giustizia, con Decreto n 75/2022, si è limitato a stabilire che l’accesso potesse avvenire solo attraverso modalità informatica, affidando, a sua volta, ad un ulteriore decreto, questa volta dirigenziale, il compito di delineare le “specifiche tecniche” per l’ingresso nell’area riservata e per la compilazione della domanda.
Questa lunga storia di rimandi si è conclusa dopo otto mesi il 30 dicembre 2022, quando il Ministero della Giustizia ha emanato il decreto dirigenziale dettante le anelate specifiche tecniche.
A partire dalle ore 12:00 del 5 gennaio 2023 è, dunque, possibile iscriversi all’Albo degli incaricati alla gestione e al controllo delle procedure di composizione della crisi. Ad ogni sono pervenute già tantissime domande nella speranza, per molti professionisti, di avere qualche incarico.
In verità, il Ministero della Giustizia, con la circolare n. 1769 del 4 gennaio 2023 è intervenuto nuovamente per chiarire ulteriormente che ai fini del primo popolamento le domande, che andranno valutate dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione (ex. Articolo 5 DM 75/2022), potranno essere presentate fino al 31 marzo 2023, e, a partire dal primo di aprile, l’Albo sarà consultabile dai Magistrati e anche dal pubblico. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.
L’albo, quindi sarà consultabile al pubblico solo dal prossimo 1° aprile. Al momento le domande inoltrate servono a creare il primo popolamento dei soggetti che possono assumere incarichi dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza; in tal modo i tribunali potranno fare riferimento ad un albo popolato con  una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi.
Dal 1° aprile l’albo sarà integrato continuamente, per cui non ci saranno chiusure, come avvenuto per l’elenco degli esperti indipendenti della Composizione negoziata della crisi d’impresa, tenuto presso le Cciaa.

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Indice

1. Le specifiche tecniche previste dal Decreto Dirigenziale

Il Decreto divide innanzitutto l’Albo in due sezioni: una pubblica e l’altra privata, a seconda del ruolo di chi vi accede e, sulla base, di tale differenziazione, individua quattro regimi di conoscibilità:
       i.          accesso riservato ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari o loro delegati;
     ii.          accesso riservato al personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia (DAG);
   iii.          accesso riservato agli iscritti;
   iv.          accesso riservato ai soci incaricabili e agli associati;
Sempre tramite il portale, gli interessati potranno, in autonomia, gestire la funzione di inserimento dei seguenti dati e/o documenti:
       i.          i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto;
     ii.          l’eventuale ordine professionale di appartenenza;
   iii.          le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice;
   iv.          le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto 3 marzo 2022, n. 75);
Da ultimo, il Decreto si occupa di disciplinare tutta la procedura di inserimento e compilazione della domanda, in particolare:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;
  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;
  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;
  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica, ai sensi dell’art 10, comma 2, del Decreto 3 marzo 2022, n. 75, al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria

2. Contributo Unificato

Ulteriore adempimento necessario, come prescritto dal Decreto n 75/2022, è il pagamento di un contributo unificato. In sede di prima iscrizione il versamento dovrà essere di euro 150,00, la retta annuale, invece, ha un valore di euro 50,00 da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento può comportare sanzioni che vanno dalla sospensione dall’Albo, fino alla cancellazione (se, trascorsi sei mesi dalla sospensione, il soggetto perdura nell’omissione). Il DM 75/2022, tuttavia, nulla ha detto in merito alle modalità di pagamento del suddetto contributo; sul punto il Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia non si è espresso, rendendo necessario un ulteriore intervento del Ministero della Giustizia che, con apposita comunicazione, ha dovuto specificare che il versamento del contributo di iscrizione all’albo va effettuato tramite bonifico bancario o postale (Tesoreria provinciale di Roma, IBAN: IT42B0100003245348011241324), causale con dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”

3. Requisiti per l’iscrizione all’Albo e la formazione continua

L’Articolo 356 CCII elenca i requisiti necessari per poter presentare domanda d’iscrizione all’Albo. In prima battuta, vi è un esplicito rimando all’Articolo 358 che, al comma 1 lett. a) b) c), elenca le categorie professionali di soggetti che possono svolgere funzione di curatori, commissari e liquidatori; in particolare:
a)     gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b)     gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c)     coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
 Non sarà, tuttavia, sufficiente possedere requisiti professionali; sarà, altresì, necessario aver acquisito una formazione specifica in materia, dimostrando di aver assolto gli obblighi formativi prescritti; ossia:
a)     aver partecipato a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, che si riducono tuttavia a 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b)     lo svolgimento presso uno o più organismi, o curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del r.d. 267/1942, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, di un periodo di tirocinio – anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui sopra – di durata non inferiore a sei mesi, che consenta l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 202/2014);
c)     l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un’università pubblica o privata (art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014).
Ai fini, esclusivamente, del primo popolamento dell’Albo, previsto per i primi di aprile, l’Articolo 356 al comma 2 estende la possibilità di iscrizione anche a soggetti che non hanno assolto i summenzionati obblighi formativi, ma hanno già rivestito la carica di curatori, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure negli ultimi quattro anni. In tal caso sarà sufficiente allegare, in copia conforme insieme alla domanda d’iscrizione, i documenti recanti il conferimento per le suddette procedure.
La Scuola superiore della magistratura ha elaborato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’articolo 358, co. 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

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4. La formazione specifica

I corsi di formazione dovranno essere erogati, a norma dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 ed essere finalizzati all’assolvimento degli obblighi di formazione (art. 356 comma 2 quinto periodo C.C.I.I.) di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni e in ottemperanza alle linee guida della Scuola Superiore La formazione specifica.
Chi non ha maturato due nomine da parte dell’autorità giudiziaria nel periodo 16/3/2019 -16/3/2015 potrà avere la possibilità di entrare nell’albo, poiché anche chi ha frequentato corsi di aggiornamento per essere Occ (Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) può certificare di avere i presupposti. Invalidi i corsi che i professionisti hanno frequentato di recente per divenire esperti della Composizione negoziata della crisi ex dl 118/2022 perché predisposti non secondo il dm 202/2014, ma secondo il dm 28 settembre 2022.

5. Presentazione della domanda

La domanda è inviabile solo online tramite il sito di servizi informatici del Ministero della giustizia. Dopo avere inserito tutti i dati del professionista o avere presentato la domanda per conto dell’associazione professionale o società professionale, si devono allegare le autocertificazioni dei presupposti previsti dall’allegato tecnico e si devono attestare i presupposti professionali, comprese le pregresse esperienze da allegare in copia conforme, allegando ove ritenuto necessario tutti gli altri documenti ritenuti opportuni. Al termine della procedura il sito permette di scaricare la domanda che va firmata digitalmente, previo pagamento del contributo di 150 euro. Questo costo  dovrà essere pagato anche dai professionisti che svolgono attività di attestatori di piani di risanamento, perché dal 1° aprile dovranno essere iscritti nell’albo.della Magistratura del 7.11.2019, nonché all’assolvimento degli obblighi formativi di aggiornamento.

6. Profili Problematici

Il profilo temporale è il profilo più controverso della disciplina e non è stato diramato neppure con l’emanazione delle “Specifiche tecniche” da parte del Ministero, le quali si limitano a rimandare al citato comma dell’Articolo 356. Una prima problematica sta nella valutazione del lasso temporale da prendere in considerazione: chiaramente il termine quadriennale va computato dalla data di entrata in vigore dell’Articolo 356, dunque una parte di studiosi della materia si è chiesta se la data iniziale da prendere in considerazione fosse il 16 marzo (data in cui è effettivamente entrato in vigore l’Articolo) o il 14 febbraio (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 14/2019). Sembra, ad oggi, essere pacifico il riferimento al 16 marzo 2019, nonostante una parte  minoritaria di interpreti ed esperti ritiene ancora che il quadriennale vada computato partendo dal 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore complessiva del Codice).
In ogni caso la vera problematica rischia di essere la stessa esistenza di questo limite temporale che va dal 16 marzio 2015 al 16 marzo 2019. Invero, non è chiara la motivazione dietro questa scelta del legislatore che rischia di tagliare fuori numerosi professionisti, i quali, potrebbero aver preso incarichi dopo il 2019, oppure potrebbero, alla data di scadenza, non averli ancora portati a termine. non si può, infatti, non prendere in considerazione la circostanza che i fallimenti di dimensioni importanti, in media, possono durare molto più di quattro anni: dunque, questa normativa, potrebbe portare al paradosso di escludere proprio i professionisti più preparati.

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Codice della crisi d’impresa e legge fallimentare

L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155/2017) manderà in pensione, seppur dopo una vacatio di 18 mesi, la Legge Fallimentare del 1942. Si renderà quindi necessario, per gli operatori del settore, metabolizzare in questo lasso di tempo tutte quelle disposizioni che, di fatto, rappresentano una vera e propria novità nel panorama concorsuale, sino ad oggi occupato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge sul  sovraindebitamento.Proprio allo scopo di agevolare l’apprendimento delle norme novellate, si è pensato di realizzare un volume in cui metterle a confronto, organicamente e sistematicamente, con le disposizioni ancora in vigore della Legge Fallimentare e sul sovraindebitamento. In definitiva, il lavoro svolto rappresenta un po’ una bussola, con la quale orientarsi e rapportare la disciplina attuale, ormai già appresa, a quella che ci si dovrà apprestare ad apprendere.Giampiero Russotto Dottore commercialista e revisore legale. Curatore fallimentare e commissario giudiziale. Gestore della crisi presso OCRI di Prato e presso l’ OCC dell’ Ordine commercialisti Prato. Iscritto all’Albo del MiSE Esperti per la gestione delle Grandi Imprese in Crisi. Perito e CTU in materia contabile, di anomalie bancarie finanziarie, reati fallimentari, evasione fiscale e tematiche di diritto commerciale sia in sede civile che penale. Docente a contratto di economia aziendale presso l’Università di Firenze, relatore in convegni per enti pubblici e privati.

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Avv. Monica Mandico

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