Il decesso della parte civile costituita nel processo penale

Sommario: 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale; 2. La mancata partecipazione della parte civile alla fase di appello; 3. Il decesso della parte civile; 3.1. L’inapplicabilità del principio di cui all’art. 300 c.p.c. al processo penale; 3.2 Il decesso della parte civile nelle more della fissazione dell’udienza di appello, la pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016. 

 

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1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale

Uno stesso fatto può concretare sia un illecito civile sia un illecito penale, pertanto è prevista la possibilità di avanzare le richieste civilistiche di risarcimento del danno nell’ambito del processo penale (libro I, titolo V, artt. 74 e ss. cpp).

La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che decide di far valere innanzi al giudice penale  la propria domanda di risarcimento del danno (art. 74 c.p.p.).

La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva la propria autonomia pur essendo regolamentata proceduralmente dal codice di procedura penale.

In altre parole, l’azione civile mantiene natura e caratteristiche civilistiche (è facoltativa e disponibile potendo essere revocata -art. 82 c.p.p.- e potendo la parte civile stipulare una transazione con l’imputato), ma prevale la normativa del processo penale (ad es. la parte civile citata come testimone depone con l’obbligo di dire la verità). [1]

La costituzione di parte civile nel processo penale è disciplinata dal principio cd. di immanenza normativamente disciplinato dall’art. 76 c.p.p. comma II, ai sensi del quale “La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”.

L’art. 79 c.p.p. dispone che la costituzione di parte civile avviene per l’udienza preliminare o prima del compimento degli atti di cui all’art. 484 comma I c.p.p., ovvero prima della verifica della regolare costituzione delle parti.

Il difensore della parte civile è munito di procura speciale ex art. 76 comma primo c.p.p. in combinato disposto con l’art. 122 c.p.p., che produce effetti permanenti in ogni stato e grado del processo senza necessità di altro mandato.[2]

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2. La mancata partecipazione della parte civile alla fase di appello

Stante il principio di cd. immanenza della costituzione di parte civile, la sua mancata partecipazione al giudizio di appello non può essere interpretata come revoca né tacita nè presunta della costituzione.

Infatti è principio consolidato quello per cui la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita o presunta della costituzione di parte civile di cui all’art. 82 c.p.p., comma II.

Quest’ultima norma  risulta infatti applicabile solo al giudizio di primo grado, ovvero alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione finale nella fase del dibattimento di primo grado e di promovimento dell’azione di danno in sede civile.[3]

La revoca espressa è, invece, effettuata o con dichiarazione resa in udienza dalla parte civile personalmente ovvero da un suo procuratore speciale oppure con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti (art. 82, comma I, c.p.p.).

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3. Il decesso della parte civile

La Corte di legittimità[4] ha concluso come la costituzione di parte civile, ai sensi del principio di immanenza, produca i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (anche nei gradi cd. straordinari, quale ad es. il giudizio di revisione): una volta costituitasi dovrà essere ritenuta presente anche nel caso in cui non compaia in udienza, sia deceduta o il difensore ne abbia abbandonato la difesa.[5]

Infatti il principio di immanenza comporta che “la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia”.

Di conseguenza non occorre un nuovo atto di costituzione per ogni grado di giudizio, e la parte civile dovrà essere citata in ogni successiva fase processuale, anche qualora non sia parte impugnante.

Ovviamente, essendo la costituzione volta a permettere l’accesso nel processo penale di richieste risarcitorie, l’azione non potrà essere iniziata o proseguita, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., al venir meno dell’interesse di causa.[6]

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3.1. L’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 300 c.p.c. al processo penale

La Corte di Cassazione penale, sez. V, 19/05/2005, (ud. 19/05/2005, dep.23/06/2005),  n°23676 si è pronunciata su una vicenda in cui l’imputata era stata condannata alla pena della reclusione per il reato di lesioni volontarie ed al risarcimento dei conseguenti danni provocati.

La Corte d’appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili, stabilendo che gli eredi della parte civile, deceduta nel corso del procedimento, non dovessero depositare una nuova costituzione.

L’imputata aveva proposto ricorso per Cassazione per violazione di legge esponendo la tesi per cui invece occorresse la nuova costituzione degli eredi quale parte civile.

La Corte di legittimità rigettò il ricorso stabilendo come “Nella specie si applicano le norme del codice di rito civile, in difetto di specifica previsione di quello penale.

Orbene, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o particolare o in suo confronto (art. 111 c.p.c.).

Non potendo applicarsi al processo penale, ispirato all’impulso d’ufficio, l’istituto dell’interruzione di cui all’art. 300, c. II, c.p.c., la morte della parte civile non esplica alcun effetto sul rapporto accessorio al processo penale.

Gli eredi della persona costituita, pertanto, possono – come rettamente osserva la corte di merito – intervenire senza provvedere a nuova costituzione, fornendo la dimostrazione della qualità che li abilita ad assumere la veste di parte”.

Il processo penale prosegue, quindi, anche nel caso in cui la parte civile deceda e gli eredi non intervengano.

Il mandato conferito al difensore è ultrattivo.

Già nella pronuncia del 7 ottobre 2003, n°46200, la sezione V della Cassazione concluse che gli eredi della defunta parte civile potessero intervenire nel processo spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi, senza effettuare una nuova costituzione.

Si legge nella pronuncia che Il processo penale presenta un significativo elemento di differenza rispetto al processo civile costituito dal fatto che alla morte della persona costituitasi parte civile – evento disciplinato dall’art.111 c.p.c.in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall’art. 300 c.p.c., inapplicabili al processo penale, che è ispirato all’impulso di ufficio.

La costituzione resta valida “ex tunc” e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.”.

Il citato art. 300 c.p.c. disciplina l’ipotesi di decesso della parte che si sia costituita in giudizio con un difensore.

Quest’ultimo deve provvedere a dichiarare o notificare l’evento alle altre parti in causa, con conseguente interruzione del processo, che può essere riassunto nei tre mesi successivi, pena la sua estinzione.

Non trovando applicazione l’articolo di cui al codice del rito civile, non è possibile disporre l’interruzione del processo penale.

Ne consegue come non possano invocarsi principi civilistici quale, appunto, l’impulso di parte del processo, che giustifica la necessità che, deceduta la parte, il giudizio sia riassunto o proseguito dagli eredi.

La Cassazione civile, sez. un., 23/09/2014, (ud. 15/07/2014, dep.23/09/2014),  n°19977 si è pronunciata sulla equa riparazione degli eredi parte civile nel processo penale affermando che «il termine di durata dell’equo processo inizia a decorrere per gli eredi della parte deceduta costituitasi parte civile nel giudizio penale nel momento in cui gli stessi hanno avuto conoscenza del processo.

In mancanza di prova di tale circostanza il termine di durata decorre dalla data del loro intervento in giudizio.

Il processo penale presenta un significativo elemento di differenza rispetto al processo civile costituito dal fatto che alla morte della persona costituitasi parte civile – evento disciplinato dall’art. 111 c.p.c.- in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall’art. 300 c.p.c. ma inapplicabili al processo penale, che è ispirato all’impulso di ufficio.

La costituzione resta valida ‘ex tunc’ e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi. (Cass. pen. 23676/05; Cass. pen. 46200/03; Cass. pen. 460/98).

Né – in virtù del predetto principio dell’immanenza della parte civile – possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello e il mancato deposito di conclusioni del difensore che si limiti a depositare solo il certificato di morte della parte civile, in quanto l’art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Cass. pen. 15308/09).

In conseguenza di ciò deve ritenersi nel giudizio di equa riparazione il principio secondo cui gli eredi della parte deceduta acquistano la qualità di parte in giudizio al momento della loro costituzione e da tal momento può essere computata nei loro confronti l’eccessiva durata del processo possa applicarsi solo per i processi civili ma non anche per quelli penali posto che in questi gli effetti della costituzione di parte civile si estendono agli eredi senza necessità di una loro costituzione”.

Come poco supra si è osservato l’azione civile esperita nel processo penale deve rispettare i principi civilistici anche se segue sia le regole sia le tempistiche del processo penale.

Pertanto deve essere sostenuta dall’interesse ad agire “per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” ai sensi dell’art. 24 Cost.    

L’interesse ad agire consiste nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell’interesse sostanziale che si assume essere stato leso e per la cui riparazione la parte adisce il giudice per l’emissione della sentenza.[7]

Ove la parte civile si sia regolarmente costituita nel processo in virtù del principio dell’immanenza non può vedersi negare la realizzazione di un tale interesse.

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3.2 Il decesso della parte civile nelle more della fissazione dell’udienza di appello, la pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016

Di recente la Suprema Corte è intervenuta su una vicenda in cui la parte civile è deceduta dopo la presentazione del ricorso in appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì.

La Corte di appello di Bologna dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile per sopravvenuto decesso, nelle more della fissazione dell’udienza di seconde cure, della stessa parte civile costituita.

L’erede della parte civile propose quindi ricorso per Cassazione appellandosi, tra gli altri, al principio di cd. immanenza della costituzione ed alla inapplicabilità del principio di cui all’art. 300 c.p.c.

Il Collegio di legittimità, nella pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016, ha accolto il ricorso annullando la sentenza di seconde cure che si pronunciò per l’inammissibilità dell’impugnazione.

Nelle motivazioni della sentenza sono citati i due precedente contrari emessi dalla sezione V e dalla sezione II, ovvero Cass. pen., sez. V, n°17963/2014 [8] e la più datata Cass. pen., Sez. II, n°9009/1984 citata dalla sezione V.

Dopo questo cenno è accolta l’interpretazione maggioritaria secondo cui, in mancanza di specifica disciplina nel codice del rito penale, alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita nè quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 c.p.c., inapplicabile al processo penale, ispirato, per l’appunto, all’impulso d’ufficio.

Ne deriva che la costituzione resta valida ex tunc.

La Corte aggiunge, poi, una ulteriore considerazione.

La morte della parte offesa avvenne, nel caso di specie, nelle more del giudizio di appello, pertanto nella pronuncia si precisa che nessuna influenza sul giudizio medesimo avrebbe comportato la non costituzione degli eredi, anche a volersi applicare le regole del giudizio civile.

Nel processo civile, infatti, è il difensore che dichiara in udienza o che notifica alle altre parti l’avvenuto decesso del cliente.

Nel caso in cui il procuratore abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle controparti la morte o la perdita della capacità della parte costituita e sopravvenuta nel corso del giudizio di appello e gli aventi causa non si siano costituiti per proseguire il processo, conclude la Corte, non conseguono effetti processuali nei confronti delle altre parti, e la sua posizione giuridica resta stabilizzata quale persona esistente e capace, con ultrattività del mandato ad litem.[9]

Nel rito civile la morte sopravvenuta della parte costituita a mezzo del difensore può essere dichiarata in udienza esclusivamente dal rappresentante ad litem oppure notificata alle altre parti e non dichiarata d’ufficio pertanto, applicandosi il principio al processo penale, l’appello non potrebbe essere dichiarato inammissibile.

Recentemente le Sezioni Unite civili con la pronuncia n°15295/2014 hanno concluso  che, in virtù della regola della ultrattività del mandato ad litem, se l’evento della morte non sia dichiarato, il ricorso per Cassazione notificato alla parte deceduta presso il difensore nominato per il precedente grado di giudizio è ammissibile.[10]

Parte della dottrina ha ritenuto come il difensore stesso non sia gravato dall’onere di dover dichiarare la morte della parte ma abbia un potere discrezionale al riguardo mentre la parte non sia legittimata a dolersi della mancata interruzione (Cassazione, 6 giugno 1980 n°3664)”.[11]   

Concludendo, la morte della parte civile non costituisce né ipotesi di revoca né rappresenta un motivo di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 c.p.p.

L’inammissibilità infatti è una censura non applicabile al caso in questione poiché impedisce al giudice di esaminare nel merito la richiesta avanzata da una parte in assenza dei requisiti previsti dalla legge, ad esempio il tempo entro il quale deve essere compiuto l’atto, oppure il suo contenuto, oppure un aspetto formale, oppure la legittimazione del soggetto al compimento dell’atto.[12]

Evenienze ben diverse da quella costituita dalla morte della parte civile appellante e deceduta nelle more dell’udienza di seconde cure.

 

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[1] Cfr., TONINI, Manuale breve di diritto processuale penale, 2012, pp. 95-96.

[2] Cfr., ex multiis, Cass. sez. c, 20 dicembre 2007-23 gennaio 2008 n. 3601 e, tra gli arresti recenti, Cass. sez. 5, 4 giugno 2013 n. 39471.

[3]Cfr. tra le tante Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, De Iuliis, Rv. 257199, e Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032. Cfr. Cass. sez. 2, 20 maggio 2008 n. 24063; Cass. sez. 4, 2 dicembre 1994-24 aprile 1995 n. 4380

[4] Cfr. Cass. pen., sez. II, 02/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep.06/03/2012),  n. 8655. Nella pronuncia la Suprema Corte specifica anche che il difensore di parte civile debba formulare ed illustrare le proprie conclusioni anche in sede di legittimità. Qualora ciò non sia fatto, fermo il principio di immanenza della costituzione di parte civile, non essendo stata svolta in quel giudizio alcuna attività da parte della difesa della parte civile, non sono dovute spese.

[5] Cfr. Cass. pen., sez. II, 02/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep.06/03/2012),  n. 8655, Nel processo penale, infatti, vige il principio cd. di “immanenza” della costituzione di parte civile normativamente previsto dall’art. 76 c.p.p., comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Da questo principio deriva che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari; per es. nel giudizio di revisione) anche se non impugnante, e che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. Parimenti l’immanenza rimane ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per es. morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per es. l’abbandono della difesa)”. Ipotesi quest’ultima cui si ritiene equiparabile il decesso dello stesso difensore.

[6] Cfr. PASCASI S., La parte civile resta tale in tutte le fasi del giudizio, su www.ilsole24ore.com; Cass. pen., sez. II, 02/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep.06/03/2012),  n. 8655 per cui “Il principio di immanenza non comporta, ovviamente, che l’azione possa essere iniziata o proseguita anche se viene meno l’interesse (art. 100 c.p.c). In tal caso il venir meno dei requisiti per la costituzione di parte civile potrà formare oggetto di richiesta di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.) o di esclusione di ufficio (art. 81 c.p.p.); ma, al di fuori di questi casi, la presenza della parte civile perdura in virtù del principio sopra indicato”.

 

 

[7] Cfr. la voce Interesse ad agire su http://www.treccani.it/enciclopedia/interesse-ad-agire/

 

 

[8]La sezione V lapidariamente dispone:  “Preliminarmente deve rilevarsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso del M., deceduto successivamente alla sua proposizione. Deve infatti ribadirsi che la morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità (sopravvenuta) dell’impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza – come appare nel caso di specie – di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale (Sez. II, n. 9009 del 7 aprile 1984, Carboni, Rv. 166281). All’inammissibilità del ricorso per morte del ricorrente non può peraltro conseguire la condanna dello stesso al pagamento delle spese o di una somma in favore della Cassa delle Ammende”.

 

 

 

 

[9] In questo senso così sez. II civ., n° 9394/2005; sez. III civ., n°19947/2004.

[10]  Si legge nella indicata pronuncia “L’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui all’art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del comma quarto dell’art. 300 c.p.c..

Ne deriva che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;

b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta, o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace;

c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell’art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento”.

[11] In questo senso sez. II civ., n° 9394/2005; sez. III civ., n°19947/2004.

[12] Cfr. Punzi, L’interruzione del processo, Milano, 1963.

Sentenza collegata

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Avv. Guerri Elena

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