Il “Decreto del Fare”: le modifiche apportate in materia di sicurezza sul lavoro

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In Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, S.O. n. 50, è stato pubblicato il D.L. n. 69/2013, il cd. “Decreto del Fare”, in vigore dal 22 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge dalla Camera e dal Senato, contiene novità che abbracciano vari settori quali i finanziamenti e le agevolazioni alle imprese, il lavoro, il fisco e la giustizia. In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riprende il motto “più sicurezza e meno carte”, mirando alla semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza andare a toccare gli aspetti sostanziali della disciplina, garantendo così l’effettività delle tutele prevenzionistiche con minori costi e oneri amministrativi per le imprese.

Le nuove misure normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previste nell’art. 32 del D.L e sono le seguenti:

A) Sono stati modificati i commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). I commi sono stati così variati:

« 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,  limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di  formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico  aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tale  cooperazione  e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si  applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.»

« 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si  applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende  l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori».

 

B) All’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in tema di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), è stato aggiunto il comma 6-ter che riporta: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio  infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26».

È stato anche inserito il comma 6-quater che afferma: «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis».

C) Un’altra novità riguarda gli obblighi di formazione ed aggiornamento dei soggetti della sicurezza quali i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, disciplinati dagli artt. 32 e 37 del T.U. della sicurezza.

All’articolo 32 è stato inserito il seguente comma:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui  i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e  protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati».

All’articolo 37 è stato invece inserito il comma di seguito riportato:

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati».

 

D) Un’ulteriore modifica è stata fatta in materia di semplificazione della notifica all’organo di vigilanza, disciplinata dall’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’articolo in questione è stato sostituito con il seguente testo:

«1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni  industriali,  nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle  principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

 2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività  produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità,  le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute  con le modalità indicate dal comma 2.

  4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1».

 

E) Un’altra modifica è stata fatta alle modalità e alle tempistiche delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, disciplinate all’art. 71, commi 11 e 12 del T.U. sulla sicurezza.

Il comma 11 è stato così modificato:

«Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne   l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel  medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione   ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge  regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilitò ad effettuare le verifiche di  propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per  l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro».

Il nuovo testo del comma 12 invece è il seguente:

«i soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione».

 

F) Una modifica è stata apportata anche all’art. 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi».

 

G) Un ulteriore mutamento riguarda il capo I del titolo IV del T.U., al quale è stato inserito l’art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili) che recita il seguente testo:

«1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Piano di Sicurezza e di  Coordinamento di cui all’art. 100, comma 1, e del Fascicolo dell’Opera (FO) di cui all’art. 91, comma 1,  lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

 

H) Un’altra novità riguarda le comunicazioni previste negli articoli 225, 240, 250 e 277 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

All’art. 225, comma 8 (informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici), è aggiunto il seguente periodo: «tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

All’art.240, comma 3, è stato aggiunto il seguente periodo: «tale comunicazione può essere   effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

All’art. 250, comma 1, è stato aggiunto il periodo seguente: «tale notifica può essere effettuata in  via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

Infine, all’art. 277, comma 2, è stato aggiunto il  seguente periodo: «tale comunicazione può essere   effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

 

I) Un’ultima modifica riguarda gli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., in materia di denuncia degli infortuni.

L’articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.

All’articolo 56 il comma 1 è sostituito dal seguente testo:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende  sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per  territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»-

Il secondo comma è così sostituito:

«Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro  giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di  infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare».

Dopo il quarto comma è stato aggiunto il seguente testo:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Per concludere il “Decreto del Fare” afferma che «le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del T.U. e s.m.i., che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

 

 

Eleonora Faiazza
Dott.ssa in Servizi Giuridici – Classe L-14 Consulente del Lavoro 

Faiazza Eleonora

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