Il Decreto fiscale “manette agli evasori”

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Il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 dicembre 2019, ha definitivamente approvata la legge n. 157 del 2019 di conversione del decreto legge n.124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del  24 dicembre 2019.

Le principali novità penali

Alcune delle novità penali del c.d. Decreto Fiscale c.d. “manette agli evasori” sono: in primis, un aumento di pena per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del D.Lgs. n.74/2000 permettendo così il ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere anche nei casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.74/2000 (fino ad ora esclusi), con una pena superiore ai cinque anni di reclusione.

Quindi, oggi, le riformate fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) risultano sanzionate con una pena più severa di quella prevista, ad esempio, per il reato di omicidio stradale (da 2 a 7 anni). E’ evidente che tale situazione è paradossale!

In secundis, le novità di cui al Decreto fiscale in oggetto, riguardano l’ambito di applicabilità della confisca “per sproporzione” o “allargata” alla maggior parte dei reati tributari, così da consentire il sequestro di tutti quei beni di cui il condannato non è in grado di giustificarne la provenienza e di cui risulta a qualsiasi titolo esserne titolare (o comunque nella semplice disponibilità) per un valore sproporzionato alla propria attività economica.

A tal riguardo giova una precisazione di carattere oggettivo: tali misure sono state  fino ad ora applicate ai reati di criminalità organizzata e, dal 2018, anche alla gran parte di quelli contro la Pubblica Amministrazione. Si percepisce così la rilevanza pratica di tale novità, in quanto ad oggi, l’ipotesi di omessa dichiarazione risulta richiamata in tutti i casi di c.d. Esterovestizione.

Nell’ipotesi di dichiarazione infedele, invece, sono state abbassate anche le soglie di punibilità: da un valore di imposta evasa superiore a €150.000 a quello di €100.000. Tutto ciò comporterà un ampliamento della rilevanza penale a tutte quelle condotte fino ad ora catalogate come violazioni amministrative[1].

Dal punto di vista processuale, nei casi di dichiarazione infedele delle imposte sui redditi e Iva, non si potrà più procedere con citazione diretta a giudizio, ma si dovrà celebrare l’udienza preliminare innanzi il G.U.P.

Ultimo aspetto meritevole di considerazione attiene al ricorso alle intercettazioni telefoniche (ad eccezione delle ipotesi di dichiarazione infedele ex art.4 d.lgs.74/2000). I risultati di tale misura investigativa – particolarmente invasiva – troveranno immediato ingresso nel processo tributario (entrando a far parte de plano del materiale probatorio da far attenzionare al Giudice tributario) anche qualora il giudizio penale si risolva con un’assoluzione.

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Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

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Modifiche della responsabilità amministrativa degli enti

Tra le novità di maggior rilievo apportate dal c.d. Decreto fiscale “manette agli evasori” abbiamo l’inserimento del nuovo art. 25-quinquiesdecies al d. lgs. 231/01 (norma aggiunta dall’art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019).

Si aggiungono così, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente, i seguenti reati tributari: Art. 2 ossia dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti o altri documenti (per l’ipotesi prevista dal comma 1 è prevista una sanzione amministrativa fino a 500 quote; nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 2-bis potrà, invece, essere applicata all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote); Art. 3: dichiarazione fraudolente mediante altri artifici (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); Art. 8: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (secondo quanto disposto dal co.1 si applicherà all’ente la sanzione fino a 500 quote; invece, nell’ipotesi prevista dal co. 2 bis la sanzione da infliggere all’ente sarà fino a 400 quote); Art. 10: occultamento o distruzione di documenti contabili (sanzione fino a 400 quote); Art. 11: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (sanzione fino a 400 quote).

In fine, al comma 2 del nuovo art. 25-quinquiesdecies il legislatore ha previsto una circostanza aggravante: tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Non è tutto: sarà possibile procedere al sequestro e alla successiva confisca per equivalente del profitto del reato fiscale nella disponibilità della persona giuridica.

Agli enti si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001, ossia: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tale ultima previsione non è, tuttavia, esente da criticità, dal momento che le sanzioni interdittive potranno paralizzare l’impresa in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, anche prima che sia stata pronunciata una sentenza di condanna.

Pertanto, quando la persona giuridica ha tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi erariali in materia di IVA e/o di imposta sui redditi – commessi da soggetti apicali dell’ente o loro sottoposti nei confronti dell’ente o persona giuridica e delle associazioni non riconosciute –  si applicano le sanzioni pecuniarie dipendenti da reato e altre interdittive, come previsto dall’articolo 25-quinquiesdecies.

In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il P.M. annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro ad una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria che nei casi più gravi sarà di un milione di euro. A riguardo, considerando che il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro, l’importo finale della sanzione irrogabile – a cura del giudice penale – sarà il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare massimo di 619.600 euro (400 quote per il valore massimo di 1.549 euro) o di 774.500 euro (500 quote). Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3 con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro[2].

Detto ciò, alle imprese – alla luce delle novità introdotte con la riforma –  dopo un’attenta attività di risk assessement, non resta che provvedere ad implementare i propri modelli con misure idonee a gestire i nuovi rischi fiscali che potranno profilarsi.

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Note

[1]          www.gazzettaufficiale.it › eli › 2019/12/24 › 301 › pdf

[2]          https://www.ance.it

Dott.ssa Cristina Formisano

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