Il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso non deve essere preceduto da lettera di messa in mora

Scarica PDF Stampa
riferimenti normativi: art. 63 disp att. c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 16/04/2013, n. 9181

La vicenda

Un condominio richiedeva ed otteneva un decreto provvisoriamente esecutivo con cui intimava ad una condomina il pagamento di somme a titolo di quote condominiali scadute e non pagate che erano state regolarmente approvate dall’assemblea. La condomina, però, con atto di citazione, proponeva opposizione eccependo l’inammissibilità dell’ingiunzione per carenza dei requisiti di legge, non avendo il condominio provveduto alla preventiva richiesta del pagamento delle somme, poi intimate con l’ingiunzione. In ogni caso la stessa “opponente” rilevava la nullità del decreto e l’infondatezza dei crediti in quanto gli oneri erano stati chiesti sulla base di tabelle errate; di conseguenza pretendeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, che fosse dichiarata l’improcedibilità e/o nullità del decreto con conseguente revoca dello stesso; per la stessa condomina, quindi, non era dovuto nulla o quanto meno le somme dovute andavano rideterminate a mezzo di CTU. Si costituiva il condominio convenuto che contestava tutte le richieste dell’attrice, evidenziando che l’ingiunzione era fondata su delibere non impugnate (ad eccezione di una delibera non sospesa). In ogni caso l’opponente, nel corso del giudizio eseguiva pagamenti ad estinzione parziale del decreto ingiuntivo.

La questione

Il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso deve essere preceduto da lettera di messa in mora?

La soluzione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo atteso che per il recupero dei crediti condominiali non è previsto nessun preventivo adempimento formale da parte dell’amministratore del condominio. In altre parole, l’invio del sollecito di pagamento non è obbligatorio né è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Del resto, lo stesso giudice ha precisato come le delibere assunte dall’assemblea condominiale siano vincolanti ed efficaci, per tutti i condomini e, di conseguenza, con l’approvazione e la ripartizione delle spese, ogni condomino è obbligato al pagamento della propria quota, costituendo le delibere valido titolo di credito per la richiesta e la concessione del decreto ingiuntivo. Come ha ricordato il Tribunale, infatti, l’obbligo di pagamento può venire meno solo con l’annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art.1137 c.c.

In ogni caso, il giudice capitolino accoglieva l’eccezione di pagamento formulata dall’opponente e revocava il decreto opposto.

Le riflessioni conclusive

La lettera di diffida e messa in mora rimane un valido strumento a disposizione dell’amministratore per procedere al recupero del credito, dando al moroso notizia dell’intenzione di procedere con decreto ingiuntivo e mettendolo in condizioni di rivalutare l’adempimento o la richiesta di una eventuale rateizzazione.

L’amministratore, però, può agire dinanzi al giudice direttamente alla scadenza del termine per il pagamento delle quote, senza necessità di alcun preventivo sollecito di pagamento.

Del resto anche l’eventuale norma del regolamento che prevedesse l’obbligo, per l’amministratore, di contestare formalmente la morosità prima di iniziare la procedura monitoria, non vieterebbe all’amministratore di agire in via moratoria senza la previa messa in mora; tale disposizione regolamentare si limita a fissare una regola di condotta da cui potrebbe discendere una responsabilità da inesatto adempimento nell’ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l’amministratore ai singoli condomini (Cass. civ., sez. II, 16/04/2013, n. 91819).

Nessuna norma, infatti, condiziona l’emanazione di un decreto ingiuntivo e, tanto meno, la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art.1219 c.c., atto che ha unicamente l’effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi.

È vero, infatti, che relativamente al pagamento delle quote condominiali alla scadenza è più corretto parlare di c.d. mora ex re e, conseguentemente, l’amministratore può agire per ottenere decreto ingiuntivo al verificarsi dell’inadempimento, senza necessità di un atto di costituzione in mora.

Non sembra condivisibile, quindi, quella recente decisione di merito secondo cui il decreto ingiuntivo è nullo se l’amministratore, prima di procedere al recupero delle spese condominiali, non diffida formalmente il comproprietario dell’appartamento cui si riferiscono gli oneri (G.d.P. Taranto, 1 marzo 2016.)

La legge, quindi, non richiede espressamente che l’ingiunzione di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. sia preceduta da un’intimazione stragiudiziale di pagamento.

Tuttavia ciò potrà essere oggetto di valutazione ai fini della condanna alle spese del giudizio nei casi di opposizione.

 Volume consigliato

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento