Il decreto legge n. 127/2021: tra obbligo di green pass e obbligo di vaccino

Dopo una lunga e travagliata fase di incertezze, anche in Italia è stato istituito l’obbligo vaccinale dal 15 ottobre prossimo.

>>Green pass, Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo (PDF)

1 Il decreto legge

Sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre, il 21 settembre 2021, l’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge sul green pass, passando in questo modo da un sistema misto e quindi più democratico ad un obbligo di legge per quanto concerne il vaccino anti covid. Come da prassi legislativa, il predetto decreto è entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e verrà presentato alle Camere per la sua conversione in legge[1].

Il decreto legge, come ogni testo normativo[2], all’apice reca tutta una serie di disposizioni cui si richiama con la voce “visto”. Tra le varie disposizioni richiamate, meritano attenzione i cenni agli articoli 16 e 32 della Costituzione.

Come da gerarchia delle fonti la Costituzione repubblicana del 1948 è al vertice del nostro sistema normativo e pertanto nessuna norma di grado inferiore può contrastare con essa.

L’articolo 16 dispone che << Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientravi, salvo gli obblighi di legge>>.

L’articolo 32 della Costituzione recita così: << La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigeti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>>.

Dalla lettura degli articoli su citati, lasciando per un attimo da parte le clausole ampie della solidarietà, del diritto – dovere e dell’uguaglianza, emerge che la salute non è tutelata unicamente come diritto del singolo, ma anche come interesse della collettività e che è possibile introdurre limiti alla libera circolazione per motivi di salute.

Il decreto che consta solo di undici articoli prevede dal 15 ottobre al 31 dicembre l’obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro sia pubblici sia privati. Lo Stato spera così di chiudere al 31/12 la fase emergenziale (art. 1 d.l. 127/2021).

Il green pass lo si può ottenere in primis facendo il vaccino ed ha una validità di 12 mesi, ma anche sottoponendosi ad un tampone con una validità di 48 – 72 ore, oppure nel caso di avvenuta guarigione dal covid con una validità di 6 mesi.

Dal 15 ottobre non si tratterà più di scegliere se vaccinarsi o meno per andare al ristorante, al cinema o in palestra, ma è stato proprio imposto un obbligo se non di vaccino, quanto meno di fare il tampone ad horas previo svolgimento delle normali attività lavorative.

L’obbligo di esibire il green pass in buona sostanza scatta non solo per i dipendenti pubblici e privati, ma anche per i titolari di partita iva , colf e babysitter ovvero anche per il semplice idraulico o elettricista porta a porta per fare degli esempi.

La norma oltre alla regola, prevede come di consueto anche l’eccezione ossia l’esenzione per i minori di 12 anni e per le persone con particolari patologie munite di apposita certificazione medica.

L’obbligo vaccinale, resta l’unica strada per “aprire” il Pase e cessare lo stato d’emergenza.

I vaccini anti covid-19 sono stati offerti gratuitamente a tutta la popolazione, inizialmente secondo un particolare ordine, poi sono stati aperti a tutti.

Fin dall’inizio, l’obiettivo della campagna vaccinale è stato quello di creare la cosiddetta immunità di gregge, obiettivo che non è stato tanto semplice e che lo Stato in questo momento ha deciso di accelerare, essendo ad oggi l’unica strada percorribile.

C’è da dire che dal 15 ottobre potrebbe esserci il rischio concreto e reale di penalizzare la crescita economica, essendoci nelle aziende sia pubbliche sia private, una parte di persone no vax ma anche una fascia di persone che ha solo paura e che pertanto dovrebbe essere recuperata e tutto questo magari a causa di fake news.

2 Ulteriori specificazioni

Normalmente per avere il green pass devono trascorrere almeno 15 giorni dalla prima dose, dopodiché è valido per un anno dalla data dell’ultima vaccinazione.

Per quanto concerne i guariti dal covid non dovranno attendere 15 giorni dalla prima somministrazione, ma possono ottenere subito il green pass.

La certificazione verde post tampone anti genetico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo.  Il governo si è mostrato favorevole all’estensione a 72 ore di validità per il solo tampone molecolare.

I test molecolari su campione salivare sono validi per il green pass, non anche quelli anti genetici rapidi.

Il tampone resta gratuito solo per le categorie fragili e a seconda della fascia d’età il costo del tampone rapido varia dai 15 euro per gli adulti a 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

La certificazione verde o green pass, altro non è che una certificazione in formato digitale, stampabile comodamente da casa, inviata dal Ministero della Salute tramite e-mail, contenente un qr code personale attestante la veridicità e l’autenticità della stessa.

3 Controlli e sanzioni

I datori di lavoro sia pubblici sia privati dovranno effettuare i controlli ed è lasciata loro la possibilità di definire le modalità organizzative.

Sono previste sanzioni pecuniarie che vanno dai 600 ai 1500 euro per i lavoratori senza green pass.

Il datore di lavoro, invece, rischia dai 400 ai 1000 euro per la mancata attuazione delle disposizioni.

Dal 15 ottobre, chi sarà senza green pass sarà considerato assente ingiustificato con sospensione dello stipendio. Non è previsto in ogni caso il licenziamento.

Per il settore privato ed in particolare per le imprese con meno di 15 dipendenti dal quinto giorno di assenza ingiustificata è possibile attuare la sostituzione del lavoratore. Trattasi sempre di un provvedimento dal carattere temporaneo.

4 Possibili frodi e raggiri al decreto legge

Tre sono le possibili frodi: spacciarsi per un’altra persona ovvero contraffare o acquistare una certificazione verde falsa.

Esibire il certificato verde di un’altra persona potrebbe far scattare il reato di sostituzione di persona. Trattasi di un reato pluri-offensivo, in quanto oggetto di tutela è non solo la pubblica fede ma anche la sfera personale del privato. La pena attribuita alla commissione di questo reato è la reclusione fino ad un anno.

Incorre nel reato di falsità materiale chi falsifica una certificazione verde.

Chi usa un pass falso invece, senza aver collaborato alla creazione dello stesso, commette il reato di uso di atto falso.

Trattasi di reati perseguibili d’ufficio , vale a dire che lo Stato tutela la vittima a prescindere dalla sua volontà.  Si distinguono infatti reati a querela di parte e reati perseguibili d’ufficio.

I reati perseguibili d’ufficio di regola sono di maggiore gravità. L’azione avviata d’ufficio non è revocabile come invece avviene con la remissione della querela. Dal momento in cui il pubblico ministero viene a conoscenza di un’ipotesi di reato , la stessa va iscritta nel Registro Generale di Notizia di Reato della Procura per poi avviare le indagini.

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Note

[1] Il decreto legge è un atto normativo dal carattere provvisorio. Previsto dall’articolo 77 della Costituzione può essere adottato in casi di necessità ed urgenza. Entra in vigore dopo la pubblicazione, ma se non convertito in legge entro i 60giorni, i suoi effetti decadono.

[2] Si pensi anche ad un semplice bando di concorso.

Gerardina Trotta

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