Il decreto semplificazioni complica la vita agli operatori economici

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Il c.d. Decreto Semplificazioni del Sistema Italia, approvato come bozza lunedì 06 luglio c.a. con la sibillina formula “salvo intese”, invece di semplificare complica notevolmente la vita agli operatori economici, impedendogli di partecipare alle gare di appalto pubblico, con il grave rischio economico e finanziario delle aziende.

 

Infatti, l’art. 8, comma 5, lettera b), n. 2, del succitato Decreto, modificando l’art. 80, comma 4, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), prevede che:

  • l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una gara d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora il mancato pagamento è superiore ad euro 5.000 (cinquemila);

 

  • l’operatore economico se nell’ipotesi di cui sopra vuole partecipare alla gara di appalto deve pagare totalmente le somme richieste oppure si deve impegnare in modo vincolante a pagare a rate le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno a pagare a rate si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura di appalto.

 

La suddetta novella legislativa, oltre a creare gravi pregiudizi economici agli operatori, è criticabile per i seguenti motivi:

innanzitutto, è in contraddizione ed in difficile coordinamento con il primo periodo del succitato comma 4 Decreto Legislativo n. 50/2016 che, invece, esclude l’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto soltanto se ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore ad euro  000 (cinquemila) definitivamente accertate  e tali sono quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; inoltre, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC;

per impedire la partecipazione ad una gara di appalto è sufficiente un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure un avviso di accertamento o una cartella esattoriale dovuta ad una semplice questione interpretativa, come per esempio sul concetto di competenza o inerenza;

 

l’assurdo si verifica se l’operatore economico ha vinto la causa e nulla deve al Fisco ma è sufficiente che il giudizio sia pendente, persino in Cassazione, per bloccare la partecipazione alla gara di appalto;

 

si costringe l’operatore economico a pagare, seppure a rate, persino nell’ipotesi di intervenuta sospensione da parte dei giudici tributari o di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza favorevole immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 Decreto Legislativo n. 546/1992;

 

la novella legislativa è immediatamente esecutiva, per cui molti operatori economici non potranno partecipare d’ora in poi alle procedure di appalto a seguito di avvisi di accertamento o cartelle esattoriali notificate negli anni scorsi e tuttora in contestazione poiché i giudizi non sono definitivi.

 

Secondo me, la modifica legislativa in commento deve essere totalmente cancellata e si deve lasciare l’unica condizione sino ad oggi esistente e cioè che le gravi violazioni siano definitivamente accertate.

Solo in questo modo si può evitare di aggravare pesantemente la situazione economica e finanziaria degli operatori economici, impedendogli di partecipare alle procedure di appalto sol perché gli uffici fiscali notificano accertamenti o cartelle esattoriali che potrebbero essere totalmente annullati dalle Commissioni Tributarie.

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Avv. Villani Maurizio

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