1. Genesi della norma
Il delitto di violenza sessuale di gruppo è disciplinato dall’articolo 609 octies del Codice Penale, il quale dispone che:
“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112”.
Tale articolo è stato inserito all’interno del Codice attraverso la legge numero 66 del 1996 e persegue un duplice obiettivo: in primis intende evidenziare con forza il particolare disvalore etico-sociale e la particolare aggressività dei fatti riguardanti reato in questione; in secundis vuole sottoporre a particolare e più rigoroso trattamento sanzionatorio la violenza sessuale commessa da una pluralità di agenti a danno di un’unica persona offesa[1]. A tal proposito, acuta dottrina ha evidenziato che questa particolare forma di violenza non è quasi mai prodotta da una motivazione sessuale, ma è generata da una particolare forma di aggressività o da una motivazione di carattere ludico[2], la quale mette in evidenza l’assoluto disprezzo per la persona umana della vittima[3].
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2. Caratteristiche della fattispecie
Come nel caso della violenza sessuale disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice Penale anche nel caso dell’articolo in questione il bene giuridico tutelato risulta essere la libertà sessuale della persona offesa, la quale subisce un genere di aggressione sia qualitativamente sia quantitativamente più intensa rispetto al caso di violenza sessuale monosoggettiva[4].
Invero, trattasi di una fattispecie a concorso necessario in quanto il reato di violenza sessuale di gruppo si configura nel momento in cui agli atti di violenza sessuale partecipano almeno due persone[5].
Non a caso il regime sanzionatorio[6] risulta essere più gravoso rispetto alla fattispecie dell’articolo 609 bis del Codice Penale, dato che la pena della reclusione risulta variare da un minimo edittale di otto anni ad un massimo di quattordici anni.
Per quanto riguarda la condotta punibile, va osservato che l’articolo 609 octies del Codice Penale fa un rinvio agli “atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis”, di conseguenza essa consiste nel compiere atti sessuali con violenza, minaccia, abuso di autorità o delle condizioni di inferiorità della vittima o inganno[7].
Il soggetto attivo è “chiunque” nei casi di atti sessuali violenti, con abuso dell’infermità della vittima o con l’inganno, quindi trattasi di reato comune – salvo nel caso di abuso di autorità (reato proprio)[8].
Ciò detto l’elemento oggettivo risulta essere caratterizzato: in primo luogo da una pluralità di soggetti – partecipanti – il cui numero non può essere inferiore a due; in secondo luogo dalla partecipazione di tali soggetti agli atti sessuali – la quale partecipazione può essere necessaria o agevolatrice, morale o materiale – o alla preparazione o all’esecuzione del fatto di reato; in terzo luogo dalla partecipazione agli atti sessuali da parte di tutti i partecipanti riuniti, in presenza della vittima e nel luogo e al momento del compimento degli atti sessuali da essa subiti o compiuti[9].
Il concetto di partecipazione non richiede necessariamente che ciascuno dei partecipi vada a realizzare l’intera fattispecie concorsuale, ma è sufficiente che la violenza o la minaccia provenga soltanto da un agente. Inoltre, non è necessario che ciascun partecipe compia personalmente gli atti sessuali in quanto il contributo del compartecipe può realizzarsi con svariate modalità morali o materiali tra le quali il trattenere la vittima, il monitorare la situazione e quant’altro[10].
A tal proposito – a titolo esemplificativo – si riporta la recente pronuncia della sezione III della Corte di Cassazione numero 29096 datata 21 luglio 2020, con la quale è stato ribadito che:
“Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-octies c.p., non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche solo da uno, o l’aver fornito un contributo materiale o morale alla commissione del reato”[11].
Le persone riunite – almeno due concorrenti – devono essere presenti fisicamente all’atto sessuale anche se questo viene realizzato da solo uno di essi. Tuttavia, non appare sufficiente la mera presenza simultanea sul luogo del delitto e all’atto sessuale in quanto occorre che le persone riunite e presenti realizzino una partecipazione di qualsivoglia natura agli atti di violenza[12].
Riguardo a ciò – ancora a titolo esemplificativo – si evidenza che la sezione III della Suprema Corte, con pronuncia numero 44835, datata 6 febbraio 2018, ha esposto che:
“La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile”[13].
Il reato in questione si perfeziona, come quello dell’articolo 609 bis del Codice Penale, nel momento e nel luogo in cui la vittima subisce – o compie – almeno un atto sessuale[14]
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato disciplinato dall’articolo de quo esso consiste nella coscienza e nella volontà di compiere la violenza sessale di gruppo, di conseguenza trattasi di delitto a dolo generico[15].
3. Le circostanze aggravanti e attenuanti
Ciò detto risulta ora essere doveroso esporre le circostanze aggravanti e attenuanti che contraddistinguono il reato di violenza sessuale di gruppo.
Per quanto riguarda l’aggravante essa risulta essere disciplinata dal comma terzo dell’articolo 609 octies del Codice Penale, il quale prevede un aumento di pena nel caso in cui concorre taluna delle aggravanti previste dall’articolo 609 ter del Codice Penale[16].
Per quanto riguarda l’attenuante essa è disciplinata al comma quarto dell’articolo 609 octies del Codice Penale, la quale prevede una diminuzione della pena: nel caso in cui il contributo del partecipe sia di “minima importanza”; nel caso in cui il partecipe sia stato determinato a commettere il reato da chi su di lui esercitava poteri di autorità, direzione o vigilanza; nel caso in cui il partecipe, minore degli anni diciotto o in stato di infermità o deficienza psichica, risulti essere stato determinato al reato[17].
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Note
[1] Cfr., AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo primo. I delitti contro la persona, a cura di G. Fiandaca ed E. Musco, Bologna, Zanichelli editore, 2019, p. 266.
[2] Cfr., AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo primo. I delitti contro la persona, a cura di G. Fiandaca ed E. Musco, cit., p. 266.
[3] Cfr., A. Giarda, La repressione penale della violenza sessuale tra legge e costume, in Corriere giuridico, Leggi d’Italia Legale, 1996, p. 2.
[4] Cfr., AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo primo. I delitti contro la persona, a cura di G. Fiandaca ed E. Musco, cit., p. 267.
[5] Cfr., N. Mazzacuva, Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi editoriale, 2016, p. 673.
[6] Si precisa che la cornice edittale della pena è stata modificata con legge numero 69 del 19 luglio 2019.
[7] Cfr., N. Mazzacuva, Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, cit., p. 673.
[8] Cfr., F. Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona, Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2019, p. 492.
[9] Cfr., F. Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona, cit., p. 493.
[10] Cfr., AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo primo. I delitti contro la persona, a cura di G. Fiandaca ed E. Musco, cit., p. 267 – 268.
[11] Così., Cass. Pen., sez. III, 21 luglio 2020, n. 29096.
[12] Cfr., AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo primo. I delitti contro la persona, a cura di G. Fiandaca ed E. Musco, cit., p. 268.
[13] Così, Cass. Pen., sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44835.
[14] Cfr., F. Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona, cit., p. 496.
[15] Cfr., N. Mazzacuva, Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, cit., p. 675.
[16] Cfr., F. Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona, cit., p. 497.
[17] Cfr., F. Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona, cit., p. 496.
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