Il dibattito sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile: spunti di riflessione per una rinnovata visione costituzionale

Indice:

1. La “natura dell’uomo” e la necessità costituzionale di guardare oltre il paradigma antropocentrico
2. Oltre la concezione individualistica della tutela dell’ambiente: lo sforzo di immaginare un diritto allo sviluppo sostenibile a partire dall’art. 2 Cost.

1. La “natura dell’uomo” e la necessità costituzionale di guardare oltre il paradigma antropocentrico

Le fonti internazionali, così come le pronunce giurisdizionali, disciplinano la materia ambientale come un complesso sistema in cui il nucleo minimo è l’individuo; egli è centro d’imputazione di un diritto ambientale che è essenzialmente positivizzato come diritto ad un ambiente salubre, poiché non esiste diritto più umano della vita stessa.

Ad un livello immediatamente superiore, detto diritto viene declinato come rapporto con il potere pubblico ed i consociati: lo Stato diventa il soggetto obbligato a riconoscere e garantire l’ambiente (e l’ambiente salubre) in quanto paesaggio ed ecosistema; in tale contesto esso non è più termine di una relazione immediata con l’individuo, ma oggetto di un rapporto tra quest’ultimo e lo Stato, inteso soprattutto come apparato, istituzione e governo[1]

Il problema fondamentale è che proprio tale avocazione abbia “de−umanizzato”[2] il diritto alla tutela ambientale: apparentemente essa ha rotto il rapporto ancestrale tra uomo e natura elaborando una legislazione a tutela dell’ambiente, ma espressiva più dei bisogni dell’individuo.

Il rischio endemico di questo sistema consiste nella iperframmentazione della tutela ambientale in aree di interesse i cui duttili confini siano variamente modificati, come in una reazione chimica, a seconda del reagente con il quale si relazionano.

La crisi del diritto ambientale, che rende rischioso e “poco innovativo” ogni approccio formalistico, discende proprio dalla considerazione per la quale il diritto all’’ambiente si modula in ordine alle necessità dell’uomo, invece di galvanizzare il reciproco rapporto con la natura.

All’interprete resta quindi una scelta sulla natura del diritto all’ambiente, la quale si pone al di fuori della perenne dialettica tra prospettiva antropocentrica ed ecocentrica[3]: tale dicotomia e in particolare il vantaggio indubbio della prima impediscono di apprezzare il ruolo della simbiosi uomo-natura all’interno della Costituzione italiana.

Si evidenza come il problema fondamentale non sia la mera intermediazione della norma giuridica, la quale è necessaria alla disciplina della materia, quanto la volontà legislativa di pensare il diritto all’ambiente in assoluto.

Il dibattito intorno a tale problematica in realtà non si è mai sopito, poiché continui sono gli stimoli provenienti da ogni parte del globo verso la necessità di un ripensamento della cultura giuridica ambientale[4], è possibile provare a ridisegnare i contorni della materia a partire dagli ultimi approdi della giurisprudenza di merito e della Corte costituzionale in materia di governo del territorio.

Da essi è ricavabile una nozione di ambiente composita di elementi statici (paesaggio) e dinamici (ecosistema) caratterizzati dalla necessità costituzionalizzata di governare il territorio secondo esigenze di natura sociale ed economica, a partire dal presupposto per cui l’ambiente è il sostrato naturale per la proiezione collettiva dell’individuo.

In tale contesto, la ricostruzione più diffusa mostra come l’ambiente possa formare oggetto di un “diritto sociale” di nuova generazione, ma proprio tale identificazione mostra la crisi del sistema dei diritti in parola.

Il discorso si allarga infatti alla configurabilità, ancora una volta in senso unitario, dei diritti sociali: ciò in realtà tradisce il paradosso per il quale se essi sono qualificabili come «diritti dei cittadini a ricevere determinate prestazioni da parte degli organi pubblici» (Bin – Pitruzzella 2018, 583), l’espansione della globalizzazione di fatto erode i confini statali e la possibilità di riconoscere un soggetto prestatore a tanto tenuto. Gli scettici direbbero che la fluidità della società multiculturale e globale si è sostituita alla cogenza dello Stato nazionale, producendo un incremento dei diritti individuali a scapito di quelli collettivi. In verità, i diritti sociali trovano la loro giustificazione nei principi di solidarietà ed eguaglianza sostanziale, miranti a sollecitare l’intervento pubblico per la rimozione degli ostacoli al pieno svolgimento della personalità umana; dunque, si dovrebbe concludere per la loro riconoscibilità in un circuito globalizzato di relazioni giuridiche.

Di conseguenza, deve notarsi come il vero problema non risieda nella ridefinizione della categoria dei diritti sociali, quanto nel riconoscimento di “nuovi diritti” (e dei relativi limiti, che ne costituiscono l’inevitabile circoscrizione, caso per caso) che si pretende di inscrivere in detta categoria, al fine di colmare complessivamente esigenze solidaristiche ed egalitarie che costituiscono il contraltare della crescente “monetizzazione” dei traffici e delle relazioni giuridiche.

Il problema è che tale nuova classificazione ha un valore puramente ricognitivo di una serie apparentemente poliedrica e multiforme di situazioni soggettive, che solo storicamente emergono nell’epoca post- moderna. Si parla in particolare del diritto alla pace, allo sviluppo, all’ambiente salubre, alla conservazione del proprio patrimonio genetico, fino a giungere al biodiritto, alla riservatezza ed alla protezione dei dati sensibili in uno spazio senza confini come quello informatico o ai problemi giuridici aperti dalla diffusione del web; essi appartengono all’individuo, alla collettività, o più spesso ad entrambi, affondando le proprie radici nelle precedenti generazioni di diritti e proiettandosi nell’esigenza di mantenere vivo e attraente un mondo praticabile per i nostri posteri, autolimitando i nostri comportamenti e stili di vita.

L’esempio più pregnante in subiecta materia è dato proprio dal cd. “diritto alla salubrità dell’ambiente”, il quale, come si è potuto descrivere a proposito del caso Ilva, è frutto della nuova sintesi tra il diritto alla salute ex art 32 Cost. e la complessiva, multiforme tutela dell’ambiente ex art 9 Cost., interpretato, come ricorda il Modugno, nel senso che «esso prescrive la tutela non solo del paesaggio, ma del sistema ecologico» [5]

Secondo la ricostruzione maggioritaria [6] il nuovo diritto in parola nasce pertanto come reazione ermeneutica alla denegata pretesa di giustiziabilità in via diretta di un diritto all’ambiente creato intorno alle posizioni reclamabili dall’individuo.

Ciò segna un punto di crisi del sistema di tutela costituzionale dell’ambiente poichè atomizzato su posizioni antropocentriche.

Per alcuni autori, infatti, il diritto all’ambiente salubre è di nuova generazione e «rientra nel novero di aspettative e bisogni naturalmente correlati con il diritto alla salute, cui la Costituzione formale non dedica alcuna espressa menzione»[7],di conseguenza il principio di protezione dell’ambiente assume rilevanza costituzionale come diritto fondamentale del singolo, non in assoluto, ma attraverso la simbiosi con l’art.32. Ciò dimostra come, assumendo la sola prospettiva antropocentrica, l’interprete si nega l’occasione di enfatizzare il sinallagma costituzionale che stringe l’uomo e la natura attraverso i doveri di solidarietà e di tutela del paesaggio-ambiente ex art 9 Cost.

L’aspetto problematico più pregnante del diritto in esame resta perciò fermo ed incentrato sulla concezione stessa del diritto all’ambiente: se si ritiene che esso tuteli anticipatamente ed in via statica le condizioni entro cui la salute trovi ragion di sviluppo, esso rischia di cristallizzarsi come mero diritto al “benessere”; in caso contrario, se ad esso si attribuisce cioè mera funzione protettiva, general–preventiva della salute dalle possibili “cause dirette” di nocumento, ne risulta un concetto astratto e, come sinora evidenziato, di carattere frammentario.

Già Santi Romano, lungi dall’affermare l’irreversibilità della crisi dello Stato già nel suo contesto storico di riferimento ed anzi ribadendone la permanenza, pur nelle trasformazioni, rilevava che «i rapporti sociali che direttamente interessano il diritto pubblico non si esauriscono in quelli che hanno per termini l’individuo, da una parte, lo Stato e le comunità territoriali minori, dall’altra» (Romano, 1969). Se ne deriva che la capacità del diritto pubblico di offrire sufficienti garanzie di cogenza e tutela a tali nuove posizioni giuridiche sta nella armonizzazione e stabilizzazione dei rapporti giuridici prima di tutto all’interno dei confini statali[8].

Il problema fondamentale della visione antropocentrica sin ora adottata si pone dunque nell’antinomia tra nuovi diritti sociali ed espansione dei rapporti economici; essa narra la crisi dello Stato innanzitutto come crisi del diritto pubblico di inglobare in modo uniforme le istanze sociali.

La configurazione dei diritti ambientali, ricostruiti come singole fattispecie di nuovi diritti sociali, costituisce una prova concreta di quanto sinora affermato. Non è infatti azzardato concludere che la frammentazione della tutela ambientale in molteplici posizioni giuridiche sia frutto proprio della interpolazione della materia più con istanze economiche che con la sua stessa dimensione sociale. Se ciò è accaduto per la tutela dell’ambiente, la quale ha ricevuto consacrazione costituzionale ad opera della giurisprudenza, dall’altro lato è pur vero che a tutt’oggi non esiste una trasposizione normativa positivizzata di un “diritto all’ambiente” in grado di precostituirne le condizioni di tutela.

Ciò indica icasticamente la frattura più importante del diritto ambientale: la capacità di innovare in termini generali ed astratti l’ordinamento, ovvero la capacità di essere norma a tutti gli effetti.

Parte della dottrina ha evidenziato come tale frattura fosse tipica della materia ambientale, causata dalla incapacità di «trasformarsi in classi prevedibili da regolare» [9] esse sono nient’altro che i principi, ovvero «elementi medi proporzionali tra norme e valori».

È quindi necessario rifuggire da una dimensione prettamente economica dell’ambiente se si vuole davvero sostenere il suo carattere di “valore costituzionale”, né tantomeno adottare il “valore” ambiente come mero elemento comparativo nel bilanciamento degli interessi in gioco.

2. Oltre la concezione individualistica della tutela dell’ambiente: lo sforzo di immaginare un diritto allo sviluppo sostenibile a partire dall’art. 2 Cost.

A tal punto ci si chiede se non sia possibile identificare il diritto all’ambiente come il diritto dell’uomo, nella sua proiezione collettiva, ad uno sviluppo sostenibile.

Il quesito provocatorio nasce dall’esigenza di valorizzare la componente dinamica della materia in parola costituita da diversi fattori: il concetto di bene collettivo, il governo del territorio, l’incidenza della iniziativa economica privata sull’ambiente e i rapporti con il potere pubblico.

Il presupposto è che uomo e ambiente non si distinguono come due entità in dialettico contrasto, bensì esse sono sovrapponibili, tanto che l’unità più piccola (l’uomo) trovi ragion d’essere ed unità di intenti nel complesso maggiore (ambiente): la tematica affonda chiaramente le sue radici nella filosofia del diritto e forse è quella che più ha interessato nei secoli gli esperti della materia, tuttavia la questione non è la rilevanza normativa che l’ambiente abbia per il diritto pubblico, quanto la possibilità che l’individuo possa essere titolare a tutti gli effetti di un diritto “all’ ambiente”.

«Nessuno si serve più della “natura” come di un buon argomento per legittimare la richiesta di un nuovo diritto o per giustificare la resistenza ad una legge considerata ingiusta, come, al contrario, fecero per secoli coloro i quali avevano qualche buona ragione, o credevano di averla, per modificare il diritto vigente»[10] :  il punto di partenza è quindi un’ interpretazione evolutiva del concetto di sviluppo sostenibile, da principio normativo ad oggetto di un diritto.

Sulla questione della natura dello sviluppo sostenibile la dottrina internazionalistica al riguardo si è divisa: la tesi prevalente[11] tende a qualificarlo “principio” del diritto internazionale dell’ambiente, cui vadano riconosciuti carattere programmatico (e non contenuto genericamente precettivo tipico della norma) ed “effetti differiti”[12] in grado di essere tradotti in atti a contenuto normativo da parte degli Stati. Altri autori[13] ritengono che lo sviluppo sostenibile ricopra una funzione metagiuridica di principio integratore esterno del diritto positivo: ciò nasce dalla critica di tale orientamento alla cd. “postmodernità” giuridica ove progressivamente gli elementi di soft law sostituiscono e si innestano nei dettami della hard law e nella quale gli ordinamenti perderebbero (in astratto) i caratteri della generalità e cogenza per far posto a forme più duttili di regolamentazione ispirate a criteri consensualistici; secondo questi autori il meta−principio dello sviluppo sostenibile segnerebbe il punto di contatto tra la rigidità dell’ordinamento positivo tradizionale e la flessibilità del postmodernismo socio−giuridico poiché valorizzerebbe specificamente la componente frammentaria e poliedrica delle nuove istanze proponendo una regolamentazione “per obiettivi”, dialettica e apparentemente più aperta ai diritti partecipativi del privato

In ogni caso tra detti orientamenti esiste un punto di contatto: la materia ambientale, per le sue caratteristiche, non sarebbe cristallizzabile in norme di condotta capaci di vincolare gli individui a determinati comportamenti (e di conseguenza gli Stati a adottare particolari misure). Ne risulta comunque sempre valorizzata la funzione metodologica, orientativa dei processi legislativi e politici.

L’interpretazione più acclarata che si deriva da un richiamo “di contesto” al principio in esame, effettuato in particolare dalla giurisprudenza nella disamina dei casi concreti, è che esso possa essere esteso anche ad esigenze perequative di coesione sociale (all’interno dello stesso Paese) e di solidarietà internazionale (come sostegno ai Paesi sotto sviluppati): in tal senso consentirebbe l’accesso e la equa distribuzione delle risorse naturali agli individui e, di conseguenza, un uso legittimo dell’’ambiente.

In particolare sotto il profilo della disciplina comunitaria è bene centrare l’attenzione sul ruolo attribuito al principio di sviluppo sostenibile in relazione alla tutela sistemica dell’ambiente: il principio in parola esprime l’esigenza di proteggere le risorse ambientali in particolare nella loro capacità rigenerativa, quale pilastro dinamico degli equilibri ecologici protetti dagli ordinamenti.

Il risultato è che attraverso la formula ex art 191 TFUE ne è emersa una concezione di sviluppo sostenibile come minimo comune denominatore, di natura programmatica e intenti armonizzatori delle legislazioni statali, in materia ambientale, ma non solo.

In linea teorica tutto sembra trovare giusta posizione, ma il problema è la realtà concreta: il contenuto di detto principio, spesso richiamato in numerosi testi normativi, non ha ancora trovato una reale oggettivazione poiché appaiono ancora evanescenti le modalità di interrelazione tra la materia giuridica (ambientale) e le scelte economiche, o il bilanciamento di diritti solo apparentemente configgenti (ad esempio la conservazione del paesaggio e diritti edificatori o iniziativa economica privata, diritto ad un ambiente salubre e sicurezza sul lavoro, ecc.) nonostante tale continuo appello programmatico e le sollecitazioni della giurisprudenza a disciplinare positivamente la materia.

Di recente molti autori hanno galvanizzato la componente proiettiva[14] dello sviluppo sostenibile, qualificandolo a poco a poco come l’esempio più calzante di principio intergenerazionale recepito negli ordinamenti

Ciò se per un verso ha vestito il principio in parola di valenza universale, ha acutizzato il problema della sua portata precettiva.

Calzante è la definizione del D’Aloia il qual a partire dalla considerazione per la quale «non esistono solo diritti perfetti, linearmente definiti dalla sequenza riconoscimento–titolarità–azionabilità in giudizio, ma una pluralità di figure, differenziate nel tipo» individua i diritti intergenerazionali come “elementi di costruzione del diritto” capaci di orientare il legislatore nelle disciplina dei diritti “propri”, in tal senso essi sono «strumenti normativi a carattere non meramente imperativo o autoritario ‘orientati’ a rendere conveniente l’adozione da parte di soggetti (in specie privati) di comportamenti ecologicamente sostenibili»[15]

Di conseguenza parrebbe corretto sintetizzare la problematica dei diritti intergenerazionali nel concetto di “aspettative di soggetti futuri” [16], operanti in senso esortativo e programmatico sulla discrezionalità del legislatore.

Il problema fondamentale risiede nel fatto che si guarda a tali posizioni esclusivamente in termini individualistici e, come dimostra il granitico orientamento della Corte costituzionale sull’art. 2 Cost., quanto sia necessario recuperare una dimensione collettiva e solidale anche dei diritti della persona. Questo paradigma, insito nel nostro sistema costituzionale, è governato dal dovere di solidarietà che spetta alla Repubblica e, esplicitamente, anche al suo elemento minimo: l’individuo.

Se infatti si continua a pensare ai diritti esclusivamente come personali posizioni di vantaggio e non si afferma invece la loro dimensione sistematica si rischia di cadere in un circolo vizioso che è difficile rompere e che risucchia proprio le spinte propulsive più affascinanti, come la tesi del diritto e della responsabilità intergenerazionale.

Si dovrebbe concludere quindi che la formula “diritti” che attraversino le generazioni sia, seppur foriera di fascino, evanescente sotto il profilo strettamente tecnico[17]. Per le stesse ragioni, la seppur seducente tesi del cd. “patto costituzionale tra le generazioni”[18]presupporrebbe una capacità potestativa di entrambe le parti in grado di stringere un accordo

Detto in altri termini, i diritti intergenerazionali ricoprono una funzione proiettiva dei valori costituzionali: questi ultimi sono elementi costitutivi del tessuto ordinamentale; tuttavia, devono necessariamente essere tradotti in concetti giuridicamente applicabili proprio per garantire tutela effettiva a tutte le generazioni, presenti e soprattutto future.

Dette considerazioni sistemiche si verificano puntualmente se si guarda alla concezione che riceve il “principio” di sviluppo sostenibile nella cultura giuridica ambientale.

Esso non può sinteticamente essere sussunto nella categoria dei diritti intergenerazionali poiché verrebbe svuotato di significato e pregnanza costituzionale.

Allora c’è qualcosa di più.

Il concetto di sviluppo sostenibile nella sua pluralità di matrici economiche, sociali, ambientali, sottintende un obiettivo comune: conciliare i bisogni, le esigenze e gli interessi delle generazioni presenti con la garanzia delle generazioni future di esistere (di nascere) e di farlo alle stesse condizioni delle prime.

Posto in tali termini ecco che il problema si presenta sotto un’ulteriore luce: l’azione delle generazioni “presenti” sul contesto ambientale si definisce, come precedentemente affermato, “governo del territorio”; esso spetta allo Stato o alle Regioni e agli enti locali, secondo le prescrizioni dell’art 117 Cost., così come ricostruito alla luce dell’esegesi giurisprudenziale.

Poste tali queste circostanze il punto nevralgico risiede nel potere pubblico e nella sua responsabilità rispetto alla gestione dell’ambiente e alla capacità di programmarne lo sviluppo in chiave di sostenibilità.


Note

[1]R. Bifulco, E. Scotti (2016), Equità ambientale e sviluppo sostenibile: spunti per una riflessione a partire dall’esperienza dell’environmental justice, in G.C. Feroni, T. E. Frosini, L. Mezzetti, P. Petrillo (a cura di) Ambiente, energia, alimentazione. (Modelli comparati per uno sviluppo sostenibile, Firenze, Cesfin, p. 169

[2] Pisanò A. (2011), Diritti de umanizzati. (Animali, ambiente, generazioni future, specie umane, Milano, Giuffrè

[3] Secondo la concezione antropocentrica, l’uomo è un «un essere superiore dotato di ragione e chiamato a dominare ed appropriarsi della natura, che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei suoi bisogni, come “risorsa” di produzione, consumo e di riproduzione della specie umana». In questa prospettiva, dunque, l’ambiente altro non è che un insieme di condizioni naturali volte ad assicurare la sopravvivenza della specie umana. Diversamente la concezione “ecocentrica”, abiurando l’idea patrimonialistica che l’ambiente costituisca una mera “risorsa” destinata a soddisfare le esigenze dell’uomo, ne riconosce e promuove rango di valore autonomo, superiore al singolo individuo. Dal punto di vista strettamente giuridico l’adesione all’una o all’altra di tali teorie spinge l’interprete a orientare la sua attenzione. Utilizzando una efficace espressione di A. Fiorella, Reato in generale (voce), «Enciclopedia del Diritto», XXXVIII, Giuffrè, Milano 1987, p.791 che distingue i “beni finali” (ovvero quei beni cui si rivolge effettivamente e direttamente la norma penale, i quali costituiscono di conseguenza i parametri assorbenti dell’’offesa) e i “beni strumentali” (quei beni che invece costituiscono lo scopo della norma, l’oggetto giuridico da essa tutelato) si affermerà che sostenendo la tesi ecocentrica l’ambiente sarà assimilato ad un “bene finale”. Diversamente la tesi antropocentrica farà dell’’ambiente un “bene strumentale” in quanto oggetto di protezione da parte della norma sarà il benessere e la salute dell’uomo.

[4]. Due sentenze hanno segnato convenzionalmente l’avvio del filone della cd “giurisprudenza ambientale”. La prima, nel caso Lopez Ostra c. Spagna (n. 16798/1990). Il ricorrente lamentava «l’inquinamento provocato da un impianto per il trattamento degli scarti provenienti da concerie, che provocava esalazioni di gas, odori e contaminazione causando così problemi di salute alle persone residenti nelle vicinanze».

La Corte, accolse il ricorso per violazione dell’art. 8 della Convenzione, affermando che «allorquando occorra mettere in funzione impianti inquinanti per il trattamento di sostanze potenzialmente nocive per la salute o lesive per l’ambiente, le Pubbliche Autorità si trovano a dover operare un equo bilanciamento tra interessi contrapposti entrambi meritevoli di tutela: da una parte, vi e` l’interesse della collettività all’esistenza dell’impianto, al fine di ridurre l’inquinamento complessivo e di implementare l’economia locale; dall’altro, quello individuale dei singoli abitanti dei luoghi limitrofi all’impianto a conservare un ambiente salubre e a che la propria vita privata e familiare e il libero godimento della propria abitazione non vengano oltremodo sconvolti».

 La necessità di tale equo bilanciamento presuppone, secondo i giudici, la necessità che lo Stato sia in grado di predeterminare, attraverso specifici interventi legislativi, la corretta gestione degli impianti a tutela del diritto alla vita privata e familiare e al godimento dell’abitazione dei singoli cittadini. Il caso Guerra e altri c. Italia (n. 14967/1989), trae origine dal ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo promosso da 40 cittadine del comune di Manfredonia, per le attività inquinanti della società Enichem−Agricoltura. Nel 1988 la fabbrica, che produceva fertilizzanti e caprolattame, fu classificata ad alto rischio in base ai criteri introdotti dal D.P.R. n. 175/1988, che ha recepito in Italia la famosa direttiva Seveso (Direttiva n. 82/501/Cee) riguardante i rischi da incidenti rilevanti determinati da certe attività industriali dannose per l’ambiente e il benessere delle popolazioni interessate. Secondo il parere dei ricorrenti, non contestato dal governo italiano, nel corso del suo ciclo di produzione lo stabilimento chimico avrebbe liberato nell’aria grandi quantità di gas infiammabile e, questo avrebbe potuto provocare reazioni chimiche esplosive che avrebbero liberato sostanze altamente tossiche. La Corte, nel riconoscere la violazione dell’art. 8 della Convenzione, affermava che viene meno all’obbligo di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare lo Stato che, in caso di grave pericolo per l’ambiente, non dà le informazioni che permettono di valutare i rischi potenziali legati al fatto di continuare a risiedere in un territorio esposto a pericolo di inquinamento.

Solo a titolo esemplificativo si ricordano alcuni dei numerosi interventi della Corte di Strasburgo in materia ambientale; essi in particolare sollecitano i legislatori statali a individuare specifiche forme di tutela ambientali predeterminabili e conoscibili dai cittadini. Nel caso Powell e Rayner c. Regno Unito (n. 9310/ 1981 e Hatton c. Regno Unito (n. 36022/1997), in materia di inquinamento acustico, Corte esamina la idoneità degli interventi statali sia sotto il profilo degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) sia sotto il profilo negativo (astensione dall’ingerenza da parte della pubblica autorità), ribadendo il principio secondo cui le autorita` nazionali sono tenute a «bilanciare» gli interessi dei singoli individui con gli interessi della comunità nel suo complesso. Simile la pronuncia Flamenbaum e altri c. Francia (nn. 3675/2004 e 23264/2004), ove la Corte, muovendo dal rilievo che le i giudici francesi avevano riconosciuto la natura di pubblico interesse al progetto di costruzione dell’’aeroporto e che il governo aveva stabilito un legittimo obiettivo (il benessere economico della regione) ha dichiarato che era stato garantito il giusto equilibrio degli interessi in gioco. In tema di inquinamento industriale si ricordano le sentenze Taskin e altri c. Turchia (n. 46117/1999) Fadeyeva c. Russia (n. 55723/2000) e o Giacomelli c. Italia (n. 59909/2000), in particolare nell’ultima di dette pronunce, la Corte esplicita il rapporto tra intervento statale in materia di inquinamento e diritti dominicali e di abitazione, statuendo che l’art. 8 della Convenzione nel riconosce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria abitazione, va inteso non solo nel senso di «reale spazio fisico, ma anche come pacifico godimento della stessa». Esso include anche elementi che fisici o concreti non sono, quali (rumori, emissioni, odori o altre forme di interferenza) i quali interferiscono con il pieno godimento di un soggetto della propria abitazione. Le autorità nazionali, quando sono chiamate a prendere delle scelte in materia ambientale, devono compiere opportuni studi ed indagini in modo che gli effetti delle attività, che potrebbero danneggiare l’ambiente o violare i diritti delle persone, possano essere previsti e valutati in anticipo, così da garantire un giusto equilibrio tra l’interesse dell’individuo e quello della comunità in generale.

[5] F. Modugno (1995), I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino.

[6] L. Pirozzi (2007), Aspetti costituzionalistici dei «nuovi diritti», Aracne, Roma.

[7] G. Alpa (1999), Il diritto soggettivo all’ambiente salubre: “ nuovo” diritto o espediente tecnico in AA.VV., Ambiente e diritto, Olschki, Firenze; R. Ferrara (1997), voce Salute (diritto alla) in Digesto IV ed. (Discipline pubblicistiche XIII, Utet, Torino.

[8]. La tesi contraria vede in Teubner l’ideale sostenitore; a conclusione del suo A Constitutional Moment? The Logics of Hitting the Bottom in P. Kjaer, G. Teubner and A. Febbrajo (eds.), Financial Crisis in Constitutional Perspective: The 2Dark Side of Functional Differentiation, Hart Publishing, Oxford 2011, egli afferma che «the dynamics of external political impulses and the internal politics of the ‘capillary constitution’ are, as we stated above, not an automatic consequence of functional imperatives. They develop only in crisis phases, and are themselves caused by excessive growth compulsions. These are the constitutional moments, when social energies will be activated of such intensity that catastrophe will be averted». La sua teoria si fonda sulla esigenza di proteggere i diritti dall’espandersi di sistemi totalizzanti, da qui la proposta di una “Costituzione sociale” quale forma di sintesi dei conflitti di natura auto-regolativa all’interno dei sistemi stessi, quindi non attraverso l’intervento di un’autorità terza, considerando la sua progressiva erosione, ma raggiunta attraverso aggiustamenti continui dagli stessi contraenti ed operatori. Tale discorso vale –a suo avviso– in particolare per l’espansione dell’economia e considerando la progressiva e sempre maggiore tutela dei rapporti economici, in conflitto con i diritti sociali.

[9] Limone G. (2006), Lo statuto teorico dei principi tra norme e valori in D. Amirante, La forza normativa dei principi. (Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale, Padova, Cedam.

[10] N. Bobbio (1974), Natura e diritto in «Civiltà delle macchine», vol.4, p. 16.

[11] P. Contini, P.H. Sand (2003), Methods to Expedite Environment Protection: International Ecostandards, in The American Journal of International Law, (AJIL) vol. 66, p.37; M. Tamburini (1980), voce Ambiente (tutela dell’) (diritto internazionale) in Novissimo Digesto Italiano», vol. 1, Torino, p.283.

[12] N. De Sadeleer (2001), Gli effetti del tempo, la posta in gioco e il diritto ambientale in Rivista giuridica dell’ambiente, vol. 5, Milano.

[13] P.Y. Edgeworth (2003), Law, Modernity Postmodernity Legal Change in the Contracting State, Routledge Revivals, Aldershot; C.R. Sustain (2004), Quanto rischiamo – La sicurezza ambientale tra precauzione e approccio razionale, Milano, Egea.

[14] R. Bifulco (2003), La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla morale e diritto naturale laico, in A. D’Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione. (Profili evolutive e dimensioni inedite, Milano, Giuffrè.

[15] A. D’Aloia (2003), Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in A. D’Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Giuffrè, Milano, p.76.

[16] Molto vicina è la tematica dei diritti del nascituro: se questo è un soggetto in formazione, ancora non risulta titolare di una capacità giuridica propria e, di conseguenza, di forme di rappresentanza legale dei propri interessi, tuttavia è anche vero che nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur. Pertanto, sarà necessario controbilanciare, anche da un punto di vista costituzionale, la posizione di un soggetto in divenire con le istanze di soggetti aventi invece piena capacità giuridica. Si ponga, per ipotesi, che il nascituro “rappresenti” a sua volta una generazione futura: ne emerge come la tutela sin ora dedicatagli assicura il mero riconoscimento di tale posizione giuridica nell’ordinamento, nel suo diritto a nascere (allontanando aberranti rischi eugenetici, nega invece con forza il diritto a non nascere se non sano). Tuttavia, la questione si traduce in concreto solo qualora questo si incontri con diritti positivi e parimenti meritevoli di tutela. Per approfondimenti si vedano le posizioni di S. Rodotà, Procreazione assistita e principio di autodeterminazione, in Procre­azione assistita e tutela della persona (Atti del Convegno di Roma, 30 maggio 2010), a cura di A. Barenghi, Padova 2011, 103 ss.; Id., Dal soggetto alla persona, Editoriale scientifica, Napoli, 2007. Sulla problematica della soggettività del concepito risulta particolarmente interessante il dibattito tra F. D. Busnelli, Il problema della soggettività del concepito a cinque anni dalla legge sul­la procreazione medicalmente assistita, «Nuova giurisprudenza civile commentata», vol.2, 2010, pp. 185 ss.; Id., Persona umana e dilemmi della bioetica: come ripensare lo statuto della soggettività, «Diritti umani e diritti internazionali», vol. 1 2007, pp. 245 ss.; Id., l’inizio della vita umana, «Rivista di diritto civile», vol.1, 2004, pp.533 ss. E G. Cricenti, Breve critica della soggettività del concepito. I “falsi diritti” del nascituro, «Diritto di famiglia e delle persone», vol.2, 2010, 465 ss.; Id., Il concepito soggetto di diritto ed i limiti dell’interpretazione, «Nuova giurisprudenza civile commentata», 2009, I, 1258 ss. La lettura di detto dialogo stimola l’approfondimento della tematica in particolare ponendosi “dal lato” dell’ordinamento e delle plurime, a volte discordanti, risposte che offre alle domande di tutela. Esse provengono dal singolo, in quanto concepito, e consistono nella tutela del suo diritto a nascere e a nascere sano, dall’altro, singolo in quanto madre, ove l’aspettativa legittima di un nuovo soggetto è intimamente connessa dal legislatore alla salute della donna e alla sua libertà di autodeterminazione; su questo M. Dossetti, M. Lupo, M. Moretti (a cura di), Cinque anni di applicazione della legge sulla procre­azione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, Milano, 2010 e V. Zeno Zencovich, Il danno al nascituro, «Nuova giurisprudenza civile commentata», vol.1, 1994, 695 ss.

[17]. Per completezza si riporta l’opinione contraria di chi sostiene invece testualmente «attribuire diritti presenti a potenziali/possibili persone è alquanto difficile da immaginare, perché l’idea di diritti futuri potrebbe svolgere perfettamente molte delle funzioni dei diritti presenti. Consideriamo condizione necessaria per l’esistenza di un diritto o di un obbligo il fatto che il titolare esista (contemporaneità di attributo e titolare). Il problema della tesi dei «diritti presenti di persone potenziali» è che tale tesi deve o considerare presenti le persone potenziali, o rifiutare il requisito della contemporaneità oggetto−proprietà. Mentre sottoscrivo il requisito della contemporaneità titolare−attributo, esiste un altro requisito di contemporaneità che non sottoscrivo: la tesi che, affinché un obbligo esista, il diritto correlativo dovrebbe già esistere40. Asserisco che, in certe condizioni, il diritto non debba essere presente perché si abbia un obbligo presente. Di conseguenza, possiamo sostenere che l’idea di diritti futuri di persone future ha significato». A. Gosseries in A Gosseries, L. Meyer (eds.) Intergenerational Justice Oxford University Press, USA, 2009.

[18] P. Häberle, Die Wesengehaltgarantie des Art. (19 Abs.2 Grundgesetz (Heidelberg Müller 1983), trad. It. A cura di P. Ridola (1993), in ID., Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma Nis, p.208.

Francesca Niola

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