L’istanza di ricusazione
Il difensore dell’imputato depositava una istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. nei confronti di taluni consiglieri della Suprema Corte di Cassazione.
In particolare, una volta richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 2/1999 sulla incompatibilità del giudice chiamato a pronunciarsi in procedimenti diversi e illustrate le ragioni per le quali l’istanza dovesse ritenersi tempestiva (estraneità del difensore dell’imputato al precedente giudizio e conoscenza della precedente decisione solo in esordio di udienza; invito all’astensione, non accolto dai magistrati indicati; preannunciato deposito di istanza di ricusazione con concessione di un termine alla difesa per consultare l’assistito e rinvio ad una successiva udienza), l’istante chiedeva l’accoglimento dell’istanza.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
L’istanza veniva stimata inammissibile per mancanza di legittimazione dell’istante in quanto il difensore di fiducia del ricorrente non era munito di procura speciale.
Si osservava a tal proposito che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la ricusazione rientra tra gli atti cd personalissimi che possono essere compiuti solo dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale ed essendo la ricusazione atto personale dell’interessato, ad avviso del Supremo Consesso, deve escludersi un’autonoma, parallela legittimazione del difensore che può proporre istanza di ricusazione solo a condizione di essere munito di specifico mandato, anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo mandato difensivo (Sez. U., n. 18 de105/10/1994, dep. 1995; Sez. 4, del 11/04/2017; Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014).
Tal che, risultando l’istanza sottoscritta dal solo difensore, se ne faceva conseguire l’inammissibilità dell’istanza proposta con procedura de plano ex art. 610 c.p.p., comma 5 bis, che, rammenta la Cassazione, espressamente richiama l’art. 591, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione.
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante in quanto si afferma, una volta fatto presente che la ricusazione rientra tra gli atti cd personalissimi che possono essere compiuti solo dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che il difensore può si proporre istanza di ricusazione ma solo nella misura in cui costui sia munito di uno specifico mandato che, sebbene non debba necessariamente consistere in una procura speciale, tuttavia non può identificarsi nel solo mandato difensivo.
Alla luce di quanto statuito in siffatta pronuncia, ove si voglia proporre una istanza di questo tipo, l’avvocato è dunque tenuto a prestare la dovuta attenzione nel farsi rilasciare un apposito mandato defensionale da parte del proprio assistito per evitare che essa venga dichiarata inammissibile.
Il giudizio in ordine a quanto asserito in tale provvedimento, proprio perché fa chiarezza su questa tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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