Il diritto all’oblio non si estende fino alla rimozione della notizia dopo un lungo tempo dalla verificazione dei fatti, se questa è di rilevante interesse pubblico, ma impone soltanto che essa sia aggiornata

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Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n. 171 del 26 settembre 2019

Riferimenti normativi: art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179;

Fatto

Nel maggio del 2018 gli eredi dell’interessato si erano rivolti al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo di intervenire per far cessare il trattamento illecito dei dati personali posto in essere da due soggetti giuridici attraverso due siti web di loro proprietà. In particolare, gli eredi avevano chiesto al Garante di ordinare la rimozione degli articoli contenenti delle informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale erano stati coinvolti uno degli eredi ed il de cuius, ed in subordine, avevano chiesto l’aggiornamento del contenuto degli articoli con le informazioni relative alla chiusura della vicenda giudiziaria, terminata in senso favorevole ai due imputati.

Secondo quanto sostenuto da parte ricorrente la permanenza in rete di informazioni non solo ormai vecchie, perché relative a fatti accaduti negli ani ’90, ma anche inesatte, perché non aggiornate dopo la conclusine del procedimento penale che ha visto gli imputati assolti nel 2004, aveva arrecato un pregiudizio alla reputazione personale e professionale dei due interessati.

Inoltre, parte ricorrente aveva sostenuto l’insussistenza di un interesse del pubblico alla conoscibilità di quelle notizie che non risultavano rispondenti a quanto accertato in via definitiva dall’autorità giudiziaria.

Ricevuto il reclamo, il Garante aveva rivolto ai due titolari del trattamento la richiesta di chiarimenti circa la lamentata violazione del trattamento dei dati personali posti in essere ai danni dei due reclamanti.

Uno dei due titolari del trattamento, interpellato dal Garante, aveva dichiarato, con nota del febbraio 2919, di aver provveduto ad aggiornare con la notizia della conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione la pagina reperibile tramite il proprio sito web, disponendo altresì l’adozione delle misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione della pagina web tramite i motori di ricerca esterni al predetto sito, come da richiesta contenuta nell’atto di reclamo presentato dagli eredi dell’interessato.

Anche l’altro titolare del trattamento, dopo aver fatto richiesta all’Autorità Garante di ricevere la documentazione dalla quale emergevano le circostanze affermate dai reclamanti nell’atto introduttivo del procedimento, aveva, con nota del luglio 2019, dichiarato di aver provveduto all’aggiornamento delle informazioni presenti sul proprio sito relative agli interessati.

Successivamente a tali dichiarazioni rilasciati dai titolari del trattamento, gli interessati avevano confermato l’adozione, da parte di uno dei due titolari del trattamento, delle misure richieste nel reclamo, vale a dire l’aggiornamento della pagina web e l’inibizione all’indicizzazione della pagina web tramite i motori di ricerca esterni. Allo stesso tempo la parte reclamante aveva lamentato l’inidoneità del riscontro fornito dal secondo titolare del trattamento non avendo esso adottato le misure tecniche richieste al fine di inibire l’indicizzazione della pagina tramite motori di ricerca esterni al relativo sito, per di più pregiudicando ancor di più la loro posizione disponendo l’integrazione dell’articolo originario mediante la pubblicazione del link ad un articolo analogo contenente informazioni opposte alle motivazioni assolutorie espresse nelle sentenze pronunciate sul caso.

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La decisione del Garante

Preso atto del lamentato trattamento illecito dei dati personali posto in essere dai titolari del trattamento attraverso la reperibilità sui propri siti web di una notizia relativa ad un procedimento penale a carico di due persone, successivamente assolte, nonché tenuto conto dei chiarimenti forniti dai entrambi i titolari, che, seppur non avevano provveduto alla rimozione della notizia, avevano però provveduto all’aggiornamento delle informazioni presenti sul proprio sito e, quanto meno solo uno dei due titolari, ad adottare le misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione della pagina web tramite i motori di ricerca esterni al predetto sito, l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha considerato il reclamo infondato.

Il Garante in premessa della sua valutazione ha ricordato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali al fine di contemperare i diritti della persona, quale il diritto alla riservatezza, con la libertà di manifestazione del pensiero, prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Fatta tale premessa, il Garante è entrato nel merito della vicenda spiegando che secondo il suo giudizio il trattamento non risultava in termini generali illecito e pertanto la richiesta avanzata in via principale e diretta ad ottenere la rimozione degli articoli dai siti gestiti dai titolari del trattamento doveva essere dichiarata infondata. Secondo il Garante, dunque il trattamento non poteva considerarsi illecito, essendo riferito a fatti di interesse pubblico, anche in relazione al ruolo ricoperto dall’interessato, e ciò sia al tempo della loro pubblicazione, che successivamente per chi effettuava una ricerca relativa alla vicenda in questione, considerando anche che le informazioni sulla vicenda erano state, come dichiarato dai due titolari del trattamento, aggiornate.

In riferimento alla richiesta formulata in subordine, ovverosia alla richiesta di adozione di misure tecniche idonee ad inibire la reperibilità in rete degli articoli oggetto di reclamo, misura adottata solo da uno dei due titolari, l’Autorità in riferimento all’altro titolare ha ritenuto infondata la richiesta formulata in subordine dagli eredi del de cuius, essendo l’articolo oggetto di reclamo ormai aggiornato con la conclusione del procedimento penale in senso favorevole ai due, e dovendo considerare la notizia d’interesse pubblico, avendo la collettività interesse a conoscere le informazioni contenute nell’articolo. Il Garante ha così deciso in virtù del fatto che le informazioni riportate nell’articolo erano relative ad una vicenda che aveva avuto ampia risonanza nell’opinione pubblica per la gravità di fatti che si erano verificati a partire dalla metà degli anni settanta e che avevano coinvolto un elevato numero di persone. A seguito di tale accadimento erano stati attivati diversi procedimenti giudiziari, svoltisi nel corso di circa vent’anni, finalizzati ad individuare i soggetti responsabili di quanto accaduto e che si erano conclusi, con riguardo al de cuius e all’erede di questo con la pronuncia di assoluzione.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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