Il diritto d’autore non viene violato dal noleggio di auto con impianto radio

Sentenza della corte di giustizia dell’ ue, sezione v, 02/04/2020, n.753

A cura della Dott.ssa Serena Biondi

Si premette un breve:

  1. Inquadramento normativo
    • Direttiva 2001/29:

All’articolo 3, comma 1, è previsto il riconoscimento da parte degli Stati membri agli autori, del diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni comunicazione al pubblico, su filo o no, delle loro opere, inclusa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in modo tale che ognuno possa avervi accesso da dove e quando lo desidera.

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Direttiva 2006/115

L’articolo 8 al paragrafo 2 sancisce che gli Stati membri prevedono il diritto di garantire che una remunerazione equa, nonché unica, venga corrisposta all’utente quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali oppure una riproduzione dello stesso è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per qualsiasi comunicazione al pubblico; è previsto inoltre che questa remunerazione venga suddivisa tra artisti, interpreti o esecutori e produttori e fonogrammi e che gli Stati possano stabilire i criteri per suddividerla.

  1. Questo quadro normativo è utile in quanto la domanda pregiudiziale posta alla corte di giustizia dell’ue per risolvere le vertenze presto analizzate, è relativa all’interpretazione degli articoli appena menzionati

    1. Premessa:

Per chiarezza espositiva si precisa che la F. e la N.B. – due società di noleggio di autoveicoli con sede in Svezia – offrono direttamente o tramite intermediari, autoveicoli in noleggio, muniti di apparecchio radio, per massimo ventinove giorni (trattasi per il diritto svedese, di noleggio di breve durata).

2.2. Primo caso

Nella controversia sorta tra la STIM (società svedese che gestisce collettivamente il diritto d’autore) e F., dinanzi al tribunale di primo grado, la STIM chiedeva la condanna pecuniaria di F. per violazione del diritto d’autore in quanto riteneva che F. mettendo a disposizione dei clienti i veicoli con apparecchi radio destinati a noleggi di breve durata, contribuisse a violare il diritto d’autore con le società medesime per aver posto opere musicali a disposizioni del pubblico, senza autorizzazione.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che detto tipo di noleggio rappresentasse una “comunicazione al pubblico” di opere musicali escludendo però che la F. avesse partecipato alla violazione del diritto d’autore. La domanda di STIM è stata respinta anche con sentenza della Corte d’appello, nei confronti della quale proponeva ricorso per Cassazione.

2.3. Secondo caso

Nella controversia sorta tra la SAMI (società svedese che gestisce i diritti degli artisti) e N.B., quest’ultima adiva il tribunale di primo grado affinché dichiarasse l’insussistenza di suoi obblighi a corrispondere royalties alla SAMI per l’utilizzazione di registrazioni sonore tramite gli autoveicoli con impianto radio.

Secondo il Giudice competente, l’utilizzazione di un fonogramma di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2006/115 corrisponderebbe alla “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2001/29; questa locuzione sarebbe quindi stata integrata dalla messa a disposizione da parte della N.B. di apparecchi radio negli autoveicoli dati in noleggio. La decisione favorevole alla SAMI veniva tuttavia riformata in appello; avverso questa sentenza la SAMI proponeva ricorso in Cassazione.

E’ stato in questo contesto che la corte suprema svedese ha sottoposto alla corte di giustizia dell’ue  le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. se il noleggio di autoveicoli equipaggiati di impianti radio implichi che il noleggiatore costituisca un utilizzatore che effettui una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 2001/29 ovvero ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115;

 

  1. in qual misura rilevino le dimensioni dell’attività di autonoleggio e la durata dei singoli noleggi.

.

Per rispondere alla prima questione e dunque interpretare la locuzione “comunicazione al pubblico”, la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza pregressa e del diritto internazionale. Ha quindi ritenuto che per determinare se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio possa essere considerato un “atto di comunicazione” bisogna effettuare una valutazione caso per caso con criteri complementari di natura non autonoma e interdipendenti tra loro.

Tra questi criteri la Corte ha sottolineato più volte il ruolo necessario dell’utente e del carattere intenzionale del proprio intervento; l’utente invero realizza un atto di comunicazione quando interviene consapevole delle conseguenze del proprio comportamento per consentire ai clienti l’acceso ad un’opera protetta, specie quando senza il loro intervento, i clienti non potrebbero fruire dell’opera diffusa.

La Corte è partita dal Considerando 27 della direttiva 2001/29 che riprende la dichiarazione comune di cui all’articolo 8 del TDA e dalla quale risulta che fornire semplicemente attrezzature fisiche atte a rendere possibile o effettuare una comunicazione non integra un atto di comunicazione.

Ebbene, ciò vale anche per quanto concerne la fornitura di un impianto radio integrato in un autoveicolo di noleggio che permetta di captare, senza altri interventi da parte del noleggiatore, la radiodiffusione accessibile nelle zone in cui si trova il veicolo. Questo tipo di fornitura invero è diversa dagli atti di comunicazione con i quali i prestatori di servizi trasmettono, volontariamente, opere protette ai clienti, distribuendo un segnale a mezzo di ricevitori installati nei locali.

In conclusione, alla luce di tutto quanto detto, la Corte di Giustizia dell’UE ha dedotto che le società di noleggio non compiono un “atto di comunicazione” al pubblico di opere protette mettendo a disposizione del pubblico autoveicoli equipaggiati di impianti radio.

Di conseguenza rispondere alla seconda questione è risultato superfluo.

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Dott. Lione Federico

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