Con una recentissima sentenza del 13.9.13 n. 1915, la Sezione II del TAR Lecce ha risolto il noto problema della contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza, affermando la prevalenza del primo sul secondo nell’ipostesi in cui l’accesso è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio di un proprio diritto o interesse legittimo.
Il caso da cui è nata la decisione del TAR ha origine dalla richiesta, da parte di un cittadino, coinvolto in un sinistro stradale in relazione al quale è stata affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità in misura pari all’80%, di eseguire l’accesso agli atti detenuti dalla Commissione Medica Locale presso la Asl di Lecce, allo scopo di avere accesso all’intera documentazione sanitaria relativa ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale occorsogli. In particolare, era stato chiesto il rilascio dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio a quest’ultimo delle rispettive patenti con le limitazioni di guida.
L’istanza di accesso agli atti era sorretta dalla necessità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che ha confermato, nella misura percentuale dell’80%, il concorso colposo del ricorrente nella causazione del sinistro stradale.
A detta istanza, la Commissione Medica presso l’ASL Le dava, però, negativo riscontro con la nota oggetto del ricorso al TAR e nel cui ambito si comunicava il diniego di accesso agli atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati sensibili attinenti alla salute.
Nel ricorso, il ricorrente ha lamentato la violazione della normativa che disciplina l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, rivolgendosi così al Tar al fine di ottenere la condanna della Commissione Medica Locale presso la Asl Lecce ad esibire i documenti richiesti.
Con sentenza n. 1915/13, la II Sezione del TAR Lecce ha quindi accolto il ricorso, evidenziando come, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003, si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo.
In particolare, per il Giudice Amministrativo adito, in questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto.
Pertanto, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Commissione Medica presso l’ASL Le di esibire i documenti richiesti e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento