Il diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’unione e dei loro familiari – direttiva europea e normativa interna a confronto – formalità amministrative per il cittadino dell’unione (terza parte): attestato di iscrizione (anagrafica)

Panozzo Rober 19/02/09
Scarica PDF Stampa
d) attestato di iscrizione (anagrafica)
 
1) profili generali
 
a)per (tentare di) risolvere le diverse problematiche prodotte dall’attestato di iscrizione, crediamo occorra, anzitutto, inquadrare correttamente i dati normativi:
 
nella Direttiva: 1)imboccata la via della registrazione – del cittadino dell’Unione – presso le autorità competenti (art. 8, par. 1) del luogo di residenza (considerando 12) (40), lo Stato membro è tenuto a rilasciare l’attestato di iscrizione (41); 2)mentre l’attestato di iscrizione è eventuale, essendo collegato all’attivazione di un sistema di iscrizione, anagrafica o similare (42), l’attestato di soggiorno permanente è obbligatoriamente rilasciato su istanza di parte, indipendentemente dall’istituzione del sistema de quo (43); 3)sia l’attestato di iscrizione che l’attestato di soggiorno permanente hanno natura dichiarativa, in quanto il diritto al soggiorno – superiore a tre mesi o permanente – può essere documentato con qualsiasi altro mezzo di prova  (44)
 
-nel Decreto Legislativo: 1)l’attestato di iscrizione non è previsto; potrebbe anche essere una scelta consapevole, visto che l’ordinamento giuridico italiano già contempla la comunicazione di conclusione del procedimento; ma questa – benevolalettura vacilla al cospetto della previsione di una attestazione di richiesta di iscrizione [né si può interpretare il documento contemplato dall’art. 9, c. 2, del Decreto Legislativo, quale attestazione di iscrizione anagrafica, anziché quale attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica; la tesi non convince sia per la costruzione del periodo (“è richiesta … ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente … la data della richiesta”), sia per il disposto del c. 5, lett. c), e dell’art. 10, c. 3, lett. c) (che individuano, entrambi, l’ “attestato della richiesta di iscrizione anagrafica”), sia, infine, per quanto emerge dal confronto con l’art. 8, par. 2, della Direttiva, ove si parla di (attestato indicante la) data di iscrizione e non di (attestato indicante la) data della richiesta], documento – anche in questo caso – già previsto dal diritto vigente (45); 2) l’attestato di soggiorno permanente deve essere obbligatoriamente rilasciato, a richiesta di parte (art. 16);3) sia l’attestato della richiesta di iscrizione che l’attestato di soggiorno permanente hanno natura dichiarativa: per il primo valgono i principi generali della disciplina anagrafica (e, prima ancora, quelli del diritto amministrativo), per il secondo rileva l’art. 19, c. 4, ai sensi del quale “la qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente”;
 
b)la filosofia documentale della Direttiva è sufficientemente chiara, ancorché, a nostro parere, non esente da critiche:
 
-l’attestato d’iscrizione, previsto dall’art. 8, par. 2, ha la funzione di documentare l’osservanza dell’obbligo – di iscrizione – presso le autorità competenti, (se) previsto dallo Stato membro;
 
-all’attestato sub a) non può essere riconosciuta, invece, la funzione di documentare la (prevista) durata del soggiorno, perché non solo non è prevista l’indicazione della condizione – professionale o non professionale – che lo consente (lavoratore, studente, inattivo, familiare), ma neppure la copertura, numerica (nel senso di quanti familiari eventualmente coprire, se inattivo o studente) e temporale (nel senso di per quanto tempo), che ne deriva; ed infatti non ne è prevista l’esibizione, per il rilascio dell’attestato di soggiorno permanente e della CdS permanente (46);
 
-la titolarità del diritto di soggiorno permanente è (ordinariamente) attestata dal documento previsto – ad hoc – dallo Stato membro;
 
c)nel Decreto Legislativo le (recte: quelle che noi consideriamo le) carenze documentali della Direttiva sono amplificate; qui, se si recepisce – e si traduce nel relativo attestato – l’obbligo certificativo rispetto al soggiorno permanente, ci si discosta – e non di poco – dalla Direttiva per l’altro aspetto: l’attestato di iscrizione è ignorato e si prevede la ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica (art. 9, c. 2), anche quale documento idoneo a supportare sia l’analoga richiesta del familiare cittadino dell’Unione (art. 9, c. 5), che l’istanza di rilascio della CdS da parte del familiare extracomunitario [art. 10, c. 3, lett. c)];
 
d)il Ministero dell’Interno si è dovuto confrontare con questo – confuso – quadro normativo, in particolare con le distorsioni della disciplina di attuazione; l’insufficiente recepimento delle disposizioni comunitarie (che, peraltro, come già abbiamo sottolineato, a loro volta denotano qualche carenza) consente, se non di giustificare, almeno di comprendere le oscillazioni ministeriali in tema di attestato di richiesta di iscrizione e di attestato di iscrizione:
in relazione all’attestato di richiesta di iscrizione: 1)l’allegato 1 alla circolare 19/2007 (47), prevede(va) l’indicazione il presente attestato viene rilasciato per le finalità connesse alla dimostrazione della regolarità del soggiorno in Italia, superiore ai tre mesi, dei cittadini dell’Unione europea e loro familiari appartenenti all’Unione europea (48); 2)l’indicazione predetta è ignorata dall’allegato 1 alla circolare 45/2007 (49);
in relazione all’attestato di iscrizione: 1)la – citata – circolare Min. Interno 19/2007, lo prescrive, ma senza suggerire un modello, limitandosi a precisare che “dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del d. lgs. …)”; dispone, inoltre, che “analogo riferimento deve essere annotato nella scheda individuale d’iscrizione anagrafica dell’interessato”;
2)in un successivo intervento, l’autorità amministrativa suggerisce (il modello concernente) l’attestato da rilasciare dopo l’iscrizione, citando, peraltro, l’attestazione – espressamente – prevista dall’art. 9 (50); 3) la – citata – circolare 45/2007 (51) recepisce la ratio della Direttiva: si sottolinea, infatti, che “l’attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte del cittadino dell’Unione europea, dell’obbligo di iscriversi all’anagrafe, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo”; anche il modello suggerito (52) dalla circolare (53) sembra allineato alla Direttiva: oggetto dell’attestazione è, infatti, l’(avvenuta) iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, “ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30” (54); sussistono, peraltro, tre elementi anomali, in quanto potenziali indicatori di una diversa funzione dell’attestato: la validità “a tempo indeterminato”, affermata nell’Avvertenza, la specifica concernente la condizione lavorativa o la cittadinanza italiana e la fruibilità da parte degli iscritti in anagrafe antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo
 
e)sorgono, a questo punto, alcuni interrogativi: cosa documenta l’attestato di iscrizione (nell’ottica ministeriale)? Si tratta di un’attestazione anagrafica? Nell’affermativa, il contenuto dell’attestazione si può considerare implicito nel certificato di residenza? Quanto accertato dall’ufficiale d’anagrafe, può sfociare in ulteriori attestazioni?
 
cosa documenta l’attestato di iscrizione (nell’ottica ministeriale)? L’attestato di iscrizione altro non indica che le generalità – in senso ampio – del cittadino dell’Unione e l’iscrizione anagrafica, avvenuta dopo l’accertamento delle condizioni previste (dalla legislazione anagrafica e) dal Decreto Legislativo; ciò che documenta è, quindi, la regolarità del soggiorno al momento dell’iscrizione in Apr, ma non laregolarità (ancorché presunta) del soggiorno successivamente a tale momento (55), perché, se è vero che è stata provata la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo per il periodo di – programmato – soggiorno, comunque per un certo periodo, è anche vero che di questa durata – del soggiorno – non figura traccia nell’attestato di iscrizione; dagli interventi dell’autorità amministrativa traspare, poi, l’intento di sottrarre l’attestato di iscrizione dal (campo di applicazione del)l’art. 33 del Regolamento anagrafico, per ancorarlo alla mera funzione prevista dalla Direttiva: assicurare all’interessato l’avvenuta iscrizione anagrafica nel rispetto delle condizioni previste (dalla Direttiva e) dal Decreto Legislativo (56)
si tratta di un’attestazione anagrafica? Dottrina autorevole ritiene “maggiormente sostenibile la tesi che considera l’attestazione di iscrizione anagrafica…un certificato…desumibile non da atti anagrafici, ma piuttosto da elementi di fatto e di diritto disciplinati dalla direttiva comunitaria …e dal decreto legislativo di recepimento” (57); ci riesce difficile accettare l’idea che la documentazione prodotta per dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo non sia un dato anagrafico; certo, non è prevista dalla Legge e dal Regolamento anagrafico, ma è comunque un dato: 1) trattato dall’ufficiale d’anagrafe; 2) da cui l’ufficiale d’anagrafe non può prescindere per iscrivere il cittadino dell’Unione; 3) soggetto – seppur in termini conclusivi – a registrazione nella scheda anagrafica (58); 4) oggetto di specifica attestazione, sottoscritta dall’ufficiale d’anagrafe;
il contenuto dell’attestazione si puo’ considerare implicito nel certificato di residenza? Appurato il carattere anagrafico dei dati che consentono di rilasciare l’attestato di iscrizione, dobbiamo precisare che – sempre a nostro parere – l’attestato stesso non può essere funzionalmente sostituito dal certificato di residenza (59). Il rigetto della tesi si fonda, anzitutto, sulla (recte: su una sorta di) inconciliabilità concettuale tra i due documenti, essendo il primo finalizzato a certificare l’attualità [ovvero: l’iscrizione in anagrafe al momento del rilascio (del certificato)], il secondo la storicità [ovvero: l’avvenuta iscrizione in anagrafe, accertate le condizioni previste (dalla legislazione anagrafica e) dal Decreto Legislativo]. Il rilievo, peraltro, potrebbe essere neutralizzato dalla constatazione che, nella fattispecie, l’attualità presuppone la storicità: nel senso che certificare –espressamente – la (attuale) iscrizione del cittadino dell’Unione in anagrafe significa documentare – implicitamente – che l’interessato ha dimostrato la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo al momento della richiesta di residenza, altrimenti non potrebbe essere iscritto in anagrafe. La motivazione sarebbe fondata – salvo, poi, valutarne la risolutività – se tutti i cittadini dell’Unione iscritti in anagrafe avessero dimostrato la sussistenza delle condizioni predette al momento dell’iscrizione; ma, com’è noto, così non è, sia, sotto il profilo formale, per i possessori della carta di soggiorno, ex artt. 5 ss. d.P.R. 54/2002 (qui, peraltro, si apre un altro, complesso capitolo che, per il suo modesto impatto sulla problematica in commento, riteniamo di poter bypassare), sia, questa volta a livello sostanziale, per effetto della circolare 38/2006 (60). Né si può ribattere che, allora, il certificato di residenza attesta, implicitamente, l’accertamento delle condizioni predette – sempre, ovviamente, all’atto della richiesta di residenza – per gli iscritti in anagrafe a partire dall’11 aprile 2007: a parte il restyling cui si dovrebbe sottoporre il certificato di residenza, essendo imprescindibile la (indicazione della) data di iscrizione (e la cittadinanza), ci chiediamo quanto sarebbe compatibile con la immediatezza – concettuale – che deve caratterizzare la certificazione, quale dichiarazione di scienza, un dato da raggiungere attraverso un percorso articolato, in cui gioca un ruolo fondamentale il ragionamento per relationem, proprio degli interpreti e dei cultori del diritto.
quanto accertato dall’ufficiale d’anagrafe, puo’ sfociare in ulteriori attestazioni? Anzitutto, partendo dal presupposto che quanto si attesta è un dato anagrafico, nel senso specificato supra, crediamo che l’ufficiale d’anagrafe possa rilasciare l’attestato di iscrizione (anche) quale certificazione storica, ex art. 35, c. 4, del Regolamento anagrafico (61), con l’apertura pubblicitaria da questo derivante; ma riteniamo che il Ministero dell’Interno potrebbe spingersi anche oltre; ci si deve chiedere, infatti: nel – sostanziale – silenzio del Decreto Legislativo, qual è lo spazio di intervento dell’autorità amministrativa? A nostro parere, le circolari ministeriali, se non possono derogare in difetto al contenuto della Direttiva [più precisamente: se non possono né prevedere minori (in senso numerico) dati rispetto a quelli – peraltro minimi – contemplati dall’art. 8, par. 2, né ignorare la funzione esplicitata dalla norma stessa, ovvero la (attestazione dell’) iscrizione presso le autorità competenti], possono, invece, derogare in eccesso [ovvero: contemplare dati ulteriori], in vista di specifici scopi degni di tutela, nel rispetto dei canoni fondamentali che presiedono la disciplina anagrafica e dei principi generali del diritto; da quest’impostazione, non parrebbe peregrino ipotizzare la possibilità (che il Ministero dell’Interno prescriva) di arricchire l’attestato di iscrizione, specificando, sulla scorta degli atti d’ufficio: 1) la condizione di lavoratore, autonomo o subordinato, con l’indicazione della durata del contratto; 2) negli altri casi (studenti o inattivi), il periodo ed il numero di familiari per i quali è stata documentata la copertura, economica e sanitaria; in tal caso, evidentemente, l’attestato di iscrizione anagrafica si trasformerebbe, di fatto, in un attestato di regolarità del soggiorno; viene da chiedersi, anzi, se l’Ufficiale d’Anagrafe non possa (recte: non debba) già agire in questo modo, di fronte ad una specifica istanza del cittadino dell’Unione (62)
 
2)imposta di bollo
 
a)l’Agenzia delle Entrate ha affermato la soggezione all’imposta di bollo dell’attestato di iscrizione anagrafica (63) – anche se, a nostro parere, non dimostra sufficiente consapevolezza (della fonte, natura e valenza) del documento de quo, dal momento che ignora (nel senso di non richiamare) l’art. 8, par. 2, della Direttiva, cita l’art. 9, c. 2, del Decreto Legislativo (relativo, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, all’attestato di richiesta di iscrizione anagrafica) e, della circolare del Ministero dell’Interno 19/2007, evidenzia non la parte in cui si dispone il rilascio del “certificato d’iscrizione”, bensì quella relativa all’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica – e della relativa istanza (64), sulla base degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 642/1972, ritenendo che “il concetto di ‘gratuità’”, enunciato dall’art. 25, par. 2, della Direttiva, e dagli artt. 10, c. 6, e 17, c. 3, del Decreto Legislativo, in relazione, questi ultimi, alla carta di soggiorno e alla carta di soggiorno permanente, “non integra un’espressa previsione agevolativa in materia fiscale, ma è finalizzato a non gravare il cittadino del ‘costo del servizio’ che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio dei documenti richiesti” (65)
 
b)la posizione dell’Agenzia delle Entrate è recepita dalla circolare ministeriale 54/2007, ove si stabilisce, “in attuazione del parere espresso in tal senso”, che, oltre alla sottoscrizione del Modello APR4, “il cittadino dell’Unione che si presenta all’anagrafe per la propria iscrizione nel registro della popolazione residente, nel consegnare la documentazione necessaria ad accertare la sussistenza delle condizioni di soggiorno, rivolgerà all’ufficio un’istanza – sottoposta a bollo – di iscrizione ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007 e di rilascio del relativo attestato (che andrà anch’esso in bollo)” (66); non sembra considerarsi, peraltro, che l’iscrizione in anagrafe dei cittadini dell’Unione è necessariamente subordinata all’accertamento delle condizioni di soggiorno: la previsione di una doppia istanza – (di iscrizione in anagrafe) ai sensi della disciplina anagrafica e in ossequio al Decreto Legislativo – si spiega soltanto, crediamo, con il tentativo di conciliare l’obbligatorietà – o meglio: l’officiosità – (del rilascio) dell’attestato di iscrizione con la soggezione (alla richiesta di parte e) all’imposta di bollo
 
c)a nostro parere, l’ officiosità [più chiaramente: il rilascio d’ufficio (67)] che discende dalla Direttiva (cfr. art. 8, par. 2) ed il silenzio del Decreto Legislativo – ove, peraltro, sarebbe stato difficile disporre diversamente, vista la possibilità di chiedere “una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi”: art. 25, par. 2, della Direttiva –  depongono per l’esenzione dall’imposta di bollo dell’attestato da rilasciare ai cittadini dell’Unione all’atto dell’iscrizione (68); peraltro, il problema dell’imposta di bollo non sussiste – nel senso che l’esenzione non pare contestabile – qualora si convenga sull’obbligo di comunicare la conclusione del procedimento: tale comunicazione deve necessariamente specificare l’iscrizione anagrafica ai sensi del Decreto Legislativo (69)
  
3)profili particolari
 
-validità a tempo indeterminato
 
a)il Ministero dell’Interno precisa che l’ “attestato è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta la perdita del diritto di soggiorno” (70)
2)a nostro parere, lo ribadiamo, con la strutturazione suggerita ha poco senso parlare di validità temporale, visto che l’attestato si limita a documentare (l’iscrizione in Apr e) la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo al momento dell’iscrizione anagrafica (71)
 
-iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
 
a)per gli iscritti nello schedario della popolazione temporanea, l’autorità amministrativa evidenzia che “l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa” (72)
2)ribadiamo quanto espresso supra: anche qui, non ha molto senso parlare di “limitazione temporale alla validità”, visto che l’attestato dovrebbe comunque limitarsi a documentare la registrazione amministrativa, in questo caso l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, previa verifica delle condizioni previste dal Decreto Legislativo (73); se proprio si vuole rimarcare la natura – particolarmente – temporanea del soggiorno, sarebbe più logico collegare la validità – temporale – dell’attestato alla durata del contratto di lavoro (74) o al periodo dichiarato dall’interessato
 
-già iscritto in anagrafe alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
 
a)il Ministero dell’Interno prevede l’attestazione di iscrizione anche per i già residenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo – purché siano in possesso della CdS valida o abbiano dimostrato la sussistenza delle condizioni previste dallo stesso Decreto Legislativo (75) – e suggerisce la formula già residente presso questo Comune, è stato iscritto ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in data… (76);
 
b)è evidente come l’autorità amministrativa abbia avvertito l’esigenza di parificare – sotto il profilo documentale – i cittadini dell’Unione, prevedendo l’attestato (di iscrizione) anche per gli iscritti in anagrafe antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo; tale atteggiamento, se è comprensibile, alla luce della – tuttora diffusa – cultura del certificato, non si sottrae ad una contestazione di fondo: se l’attestato ha lo scopo di documentare il rispetto delle condizioni previste dal Decreto Legislativo al momento – lo sottolineamo – dell’iscrizione anagrafica (e ci sembra che il Ministero dell’Interno abbia chiaramente recepito questa linea), come può essere utilizzato per le iscrizioni effettuate antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto stesso?
 
c)tra l’altro, ci sembra che il citato allegato 2 – alla, pure citata, circolare 45/2007 – denoti, sul punto, qualche imprecisione; suggeriamo: a)per coloro che sono stati iscritti sulla base di una CdS valida: è stato iscritto in anagrafe in data …, sulla base della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 54/2002; b) per coloro che hanno documentato la sussistenza delle condizioni dopo l’iscrizione in anagrafe: è stato iscritto in anagrafe in data … ed ha documentato le condizioni previste dal d. lgs. 30/2007 in data … (77)
 
-trasferimento della residenza in altro comune
 
a)crediamo che la stessa funzione dell’attestato ostacoli il rilascio di un nuovo documento da parte del Comune di immigrazione (78)
 
b)riteniamo inutili (anche) annotazioni di aggiornamento, visto che il cittadino dell’Unione appare già sufficientemente generalizzato (79)
 
-duplicato
 
a)nulla si oppone al rilascio di un duplicato, che, a nostro parere, compete al Comune di precedente residenza (80)
 
b)non crediamo sia necessaria la denuncia in caso di smarrimento (81) o furto (82)
 
 
 
 
NOTE
 
 (40)“Per soggiorni superiori a tre mesi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere l’iscrizione del cittadino dell’Unione presso le autorità competenti del luogo di residenza, comprovata da un attestato d’iscrizione rilasciato a tal fine”. Sulla facoltatività della (istituzione di un sistema di) iscrizione, si veda anche l’art. 10, par. 2, lett. c), che prevede, “in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno”
(41)Immediatamente, secondo l’art. 8, par. 2, ma, comunque, dopo che il cittadino dell’Unione ha documentato le condizioni per l’iscrizione (arg. ex art. 8, par. 3); su tale aspetto, si veda anche la Relazione, sub art. 8: “l’attestato di iscrizione costituisce una sorta di ricevuta per il cittadino e una prova, per le autorità, dell’avvenuto adempimento della formalità” ed “è rilasciato immediatamente dall’ufficio responsabile, dopo l’adempimento delle formalità previste ai paragrafi 3, 4 o 6”. Sembra dissentire da tale lettura, PARDUCCI, I correttivi al decreto legislativo n. 30 del 2007 in materia di comunitari: le nuove disposizioni sul diritto di soggiorno, Atti del Convegno organizzato dall’Università degli Studi di RomaTre, in immigrazione.it, 1 novembre 2008, n. 83
(42) Contra REDAZIONE, in Serv. dem., 2008, n. 3, 43 s., ritenendo che l’attestazione di avvenuta iscrizione non sia prevista dalla Direttiva, “salvo che al considerando 12”
(43)Cfr. art. 19
(44)Cfr., per relationem, l’art. 25, par. 1, ove si afferma che le attestazioni non possono “in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”. In parte qua, la Direttiva recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia sulla natura – meramente – dichiarativa della carta di soggiorno: cfr. la sentenza 8 aprile 1976, n. 48/75
 (45)Cfr. art. 13, c. 2, del Regolamento anagrafico [(norma implicitamente richiamata dallo stesso Decreto Legislativo: si veda l’art. 9, c. 6) ; né si può – realisticamente – sostenere che occorresse un precetto (di valore) legislativo per integrare la ricevuta de qua con l’indicazione della cittadinanza dell’interessato e con il riferimento alla disciplina comunitaria]; nonché, secondo i più, art. 7, c. 1, L. 241/1990
(46)Cfr. anche l’art. 21, che contempla “qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro ospitante” per documentare la “continuità del soggiorno, ai fini della presente direttiva”. Per inciso, la documentazione prevista dalla Direttiva per il rilascio dell’attestato di iscrizione ai familiari cittadini dell’Unione e della CdS ai familiari extracomunitari non sembra esaustiva: da quale documento si desume la condizione di lavoratore o, negli altri casi, l’adeguatezza delle risorse economiche e la copertura sanitaria? Nè si può certo dire che l’elencazione, fornita dall’art. 8, par. 5 (per il familiare cittadino dell’Unione) e dall’art. 10, par. 2 (per il familiare extracomunitario) sia di massima; e neppure si può affermare che la Direttiva lasci sullo sfondo il soggiornante a titolo principale, visto che prevede l’esibizione dell’attestato di iscrizione
(47)Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, cit.
(48)Indicazione che, seppur con formulazione ambigua, sembra(va) recepire il percorso procedimentale delineato da MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit., 76 s.: “è necessario che l’ufficiale d’anagrafe riceva la richiesta di iscrizione anagrafica e la conseguente dichiarazione di residenza, solo dopo aver verificato, almeno sommariamente, l’esistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007”; percorso fondato sul presupposto che l’attestazione de qua assuma una doppia valenza, di “comunicazione di avvio del procedimento e (…di…) attestato di regolarità del soggiorno valido fino alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o di respingimento della richiesta”, e che denota, a nostro parere, gli equilibrismi giuridici, cui sono stati costretti gli interpreti per razionalizzare le norme di recepimento. Non a caso, in due successivi saggi, MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 683, e MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea, cit., 11, si precisa che “l’ufficiale d’anagrafe attesta semplicemente che il cittadino comunitario ha presentato domanda di iscrizione anagrafica”; anche se, ad onor del vero, nel primo, 681, si parla ancora di “attestato che gli consenta di poter dimostrare la regolarità del suo soggiorno, anche oltre tre mesi dal suo ingresso in Italia e salvo esito positivo della sua domanda di iscrizione”
(49)Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, cit.
(50)Min. Interno 3 maggio 2007 (parere), in Stato civ., 2007, 452
(51)Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, cit.; circolare che, per inciso, esordisce con un’imprecisione: “l’articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione consegua il rilascio di un’ “attestazione contenente l’indicazione del nome…”. Già abbiamo esposto supra le motivazioni che, a nostro parere, non consentono di identificare l’attestato di iscrizione nel documento contemplato dall’art. 9, c. 2; tra l’altro, sembra significativo che, mentre l’allegato 1, relativo all’attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea, richiama l’art. 9, c. 2, del Decreto Legislativo, l’allegato 2, concernente l’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea, evochi, latamente, il Decreto Legislativo
(52)Il Ministero precisa, infatti, che “gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che è possibile utilizzare”
(53)Modello che contiene delle varianti – di natura formale, secondo MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, cit. 11 – rispetto al precedente fac-simile, allegato al parere 3 maggio 2007, cit.: modifiche nell’intestazione (attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea, anziché attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadino dell’Unione europea), nelle premesse (con il depennamento della precisazione dato atto che il richiedente risulta in possesso delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007), nelle generalità (mediante l’inserimento della specifica concernente la – eventuale – condizione di familiare di cittadino dell’Unione che svolge un’attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano), e nell’oggetto (è stato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data…, ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, anziché è in possesso delle condizioni di soggiorno previste per i cittadini dell’Unione europea)]
(54)Ovvero: verificata la regolarità del soggiorno; sotto questo profilo, concordiamo con MINARDI, op. ult. cit., 11, sulla natura formale della modifica: l’ufficiale d’anagrafe attestava prima ed attesta ora che il cittadino dell’Unione è stato iscritto in anagrafe dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni contemplate dal Decreto Legislativo
(55)Cfr. anche REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 8 aprile 2008)
(56)Depongono per questa lettura le – citate – circolari del Ministero dell’Interno 19/2007 (“…a seguito dell’iscrizione anagrafica…viene consegnato all’interessato il relativo certificato di iscrizione”) e 45/2007 [“…il primo attestato (…allegato 1… ndA) deve essere consegnato dall’ufficiale d’anagrafe al momento della domanda di iscrizione, il secondo attestato (…allegato 2… ndA) va rilasciato a seguito dell’avvenuta iscrizione anagrafica”]. Ma in senso contrario sembra Min. Interno 20 giugno 2007, n. K. 60.1 [circolare emanata, peraltro, dalla branca ministeriale che si occupa della cittadinanza (italiana)], quando ritiene che, ai fini dell’accertamento della residenza legale richiesta dalla l. 91/1992, si debba fare riferimento “alla sola iscrizione anagrafica”; contra sembra pure REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 2 agosto 2008), sostenendo che occorre accertare la persistenza delle condizioni di soggiorno al momento del rilascio dell’attestato in caso di richiesta dello stesso (di qualche mese) successiva all’iscrizione in Apr (pur avendo in quella sede documentato il possesso dei requisiti)
(57)MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 682; contra REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 28 luglio 2007) (271); (implicitamente) CORVINO, L’iscrizione, cit.,15; REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito dell’8 marzo 2008), precisa che “gli attestati rilasciati ai sensi del Dlgs. N. 30/2007 non sono certificati anagrafici rilasciati ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 223/89”; di contro, REDAZIONE, in Serv. dem., 2008, n. 3, 43 s., sottolinea che l’attestazione di avvenuta iscrizione anagrafica “altro non è … se non una certificazione (art. 33, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e succ. modif.), seppure avente forma specifica”
(58)Cfr. Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, cit.
(59)Per questa lettura è, invece, REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 2 maggio 2007); nonché numerosi interventi del moderatore nel forum dei Servizi Demografici, in www. servizidemografici.com; anche se, talvolta, lo stesso A. parla di “certificato di residenza speciale”. Nel senso da noi accolto, in modo più o meno esplicito, Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, cit.; Min. Interno 3 maggio 2007 (parere), cit.; Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, cit.; in dottrina REDAZIONE, Le nuove disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari extracomunitari, e le nuove disposizioni sui familiari stranieri dei cittadini italiani, in www. immigrazioneoggi.it;REDAZIONE, Lettera al Ministero dell’Interno, cit.; REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 5 maggio 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 7 maggio 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 9 maggio 2007); REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 15 giugno 2007); (implicitamente)REDAZIONE, in Serv. dem., 2007, n. 9, 43; MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 678 ss.; REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 6 settembre 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 13 settembre 2007); MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea non è un certificato di residenza, cit.,11; MIELE, Guida generale, cit.
(60)Min. Interno 18 ottobre 2006, n. 38, cit.
(61)La norma è richiamata anche da MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 682, seppur al diverso scopo di “trovare un appiglio al potere certificativo dell’ufficiale d’anagrafe”
(62)MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 678 s., pur non affrontando la problematica ex professo, ricorda il dovere di certificare quanto risulta agli atti d’ufficio, salva diversa disposizione di legge, quale principio generale del diritto
(63)Risoluzione 4 ottobre 2007, n. 279/E
In questa direzione MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit., 162; REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 28 luglio 2007) (ma “salvo che il cittadino non la richieda per un uso per cui c’è l’esenzione e detta esenzione applicata andrà inserita nell’attestazione stessa”); PALMIERI, Il regime fiscale delle attestazioni per i cittadini comunitari, in Not. Anusca,2007, n. 9 bis, 10; REDAZIONE, in Serv. dem., 2008, n. 3, 44; contra REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 16 maggio 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 6 settembre 2007)
(64)Concordano sulla soggezione al tributo, salva l’ipotesi in cui l’istanza sia inclusa nella richiesta di iscrizione anagrafica, PALMIERI, Il regime, cit., 10; MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit., 103. Coloro che, come noi, concordano sulla natura anagrafica dell’attestato d’iscrizione, crediamo non possano non convenire sull’esenzione dall’imposta di bollo dell’istanza, ai sensi dell’art. 14 della Tabella Allegato B al d.P.R. 642/1972
(65)Sul punto, negli stessi termini MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit.,102; PALMIERI, Il regime, cit., 10; nutriamo non poche perplessità su questa lettura; riservandoci di approfondire l’argomento in alta sede, basterà, qui, rilevare la vigenza del principio di ‘gratuità’ della prestazione certificativa del pubblico dipendente, salva diversa previsione di legge
(66) Min. Interno 8 ottobre 2007, n. 54, in Stato civ., 2007, 846. In senso contrario, come già abbiamo rilevato, PALMIERI, Il regime, cit., 10; MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit., 103
(67)In questa direzione Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, cit. Concordano, invece, sulla (necessità dell’) istanza di parte, MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 683; PALMIERI, Il regime, cit., 10; MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea non è un certificato di residenza, cit., 11; nonché l’allegato 2 alla circolare del Ministero dell’Interno 8 agosto 2007, n. 45, cit.
(68)Con conseguente soggezione degli attestati richiesti dagli iscritti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo [contra REDAZIONE; in www. deaweb.org (quesito del 20 aprile 2007)] e di quelli rilasciati quali certificati storici, ai sensi dell’art. 35, c. 4, del Regolamento anagrafico (ovviamente: per chi accoglie tale possibilità e salve le esenzioni previste dalla vigente disciplina sull’imposta di bollo)
(69)Analogamente REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 28 luglio 2007); PARDUCCI, Non è ancora finita, cit., 8
(70)Allegato 2 alla circolare 8 agosto 2007, n. 45, cit.; già ante Min. Interno 3 maggio 2007 (parere), in Stato civ., 2007, 452 (42), nel cui contesto, peraltro, assumeva una diversa valenza, collegandosi alla frase La presente attestazione viene rilasciata per le finalità connesse alla dimostrazione della titolarità del diritto a soggiornare in Italia. Nella stessa direzione MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit., 82; (implicitamente)REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 17 aprile 2007); REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 29 giugno 2007); MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 683; FASANO (cur.), Guida, cit.
(71)Cfr. Relazione, cit., ove si sottolinea che l’attestato “non ha una scadenza ed (…recte: perché…ndA) indica semplicemente la data dell’avvenuta iscrizione”
(72)Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), cit.
(73)Così anche MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit.,98, 230 s.
(74)In questa direzione MINARDI, PALMIERI, La nuova, cit.,92. Individua il termine “massimo di un anno”, MINARDI, L’attestazione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, cit., 683
(75)Si veda, per il primo caso, implicitamente, Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, cit.; Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), cit.; per il secondo Min. Interno 8 agosto 2007, n. 45, cit.
(76)Allegato 2 alla circolare 8 agosto 2007, n. 45, cit.
(77)In questi termini anche REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 13 settembre 2007)
(78)Allo stesso risultato pervengono Min. Interno 12 novembre 2007 (parere); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 23 novembre 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 6 novembre 2007); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 23 novembre 2007); REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 13 ottobre 2008). Contra REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 28 maggio 2008). Secondo MINARDI, PALMIERI, Speciale comunitari. Furto, smarrimento o deterioramento dell’attestato. Il rilascio del duplicato, in Serv. dem., 2008, n. 10, 38, in caso di cambiamento di residenza, l’interessato può chiedere il rilascio di un nuovo attestato
(79)Analogamente, REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 30 settembre 2008); REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 13 ottobre 2008)
(80)Così anche REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 20 ottobre 2008); MINARDI, PALMIERI, Speciale comunitari. Furto, cit., 38 (ci sembra tuttavia eccessivo l’obbligo di firma (da parte) dello stesso ufficiale d’anagrafe che aveva rilasciato il primo documento, in caso di ristampa – informatica – del documento), consigliando, a livello operativo, la predisposizione di due originali, uno, in bollo da consegnare all’interessato, l’altro, (evidentemente) in carta libera, da trattenere agli atti d’ufficio [contra REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 28 maggio 2008),secondo cui, in questo caso, anche il secondo originale deve essere in bollo]. Il rilascio del duplicato compete anche al Comune di nuova residenza ad avviso di REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 30 settembre 2008)
(81)Così anche MINARDI, PALMIERI, Speciale comunitari. Furto, cit., 38, che, tuttavia, reputano necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [come pure nel caso di deterioramento, con l’allegazione dell’attestato deteriorato (?)]; REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 28 maggio 2008), che pure reputa necessaria la dichiarazione de qua. Contra REDAZIONE, in Stato civ., 2008, 357, ritenendo necessaria la denuncia all’Autorità di P.S.
(82)Contra MINARDI, PALMIERI, Speciale comunitari. Furto, cit., 38, partendo dal presupposto che il furto è un reato
 
 
Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione

Panozzo Rober

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento