Il diritto di cronaca e il rispetto della privacy

1.     La scriminante “esercizio del diritto”
 
L’esercizio del diritto di cui all’articolo 51 c.p. fa parte del genus delle scriminanti, ossia quelle cause di esclusione del reato che elidono l’antigiuridicità della condotta.
La ratio su cui si fonda è il principio di non contraddizione, in base al quale sarebbe un non sense se un ordinamento legittimasse ed al contempo vietasse una condotta.
Conseguentemente l’esimente è predisposta per assicurare l’irresponsabilità rispetto a determinati fatti che, astrattamente illegittimi perché incriminati, sono giustificati concretamente dalla necessità di applicare la legge.[1]
Frequenti sono tuttavia le ipotesi di antinomia tra norma scriminante e norma autorizzatrice, che determinano un vero impasse nel sistema.
Affermare infatti che “ciò che è diritto non può essere delitto”[2] non è una soluzione adeguata, in quanto è egualmente vero che ciò che è giuridicamente illecito non può essere diritto.
Per giungere alla soluzione di tale discordanza è quindi necessario definire il concetto di “diritto”.
 
 
1.1 Concetto di “diritto”
 
La problematica inerente alla definizione del concetto di “diritto” ex art.51 c.p. è determinata dal corposo numero di interpretazioni e formulazioni che gli sono state attribuite.
E’ opportuno aderire all’accezione più ampia, intendendo il diritto come potere giuridico di agire indipendentemente dalla denominazione legislativa o dogmatica( diritto soggettivo, diritto potestativo, potestà, facoltà giuridica)[3]; non rientra nella nozione di “diritto” invece l’interesse legittimo, trattandosi di un interesse la cui attenzione è giuridicamente riconosciuta al soggetto mediante l’attribuzione non di poteri sostanziali di agire ma di soli poteri strumentali, volti ad ottenere il ripristino della precedente situazione favorevole ad opera della pubblica amministrazione[4], conseguentemente il comportamento del soggetto non costituisce esercizio giuridicamente riconosciuto, e non può quindi essere scriminato.
Infine non rientrano neppure gli interessi semplici, in quanto non suscettibili di esercizio.
 
2.     Esercizio legittimo del diritto
 
Perché quindi si possa applicare l’esimente ex art.51 c.p. è necessario che il diritto sia oggetto di esercizio legittimo, e che quindi sia fatto valere nei limiti interni ed esterni dello stesso.
I primi sono delineati dalla stessa fonte di diritto, i secondi dal complesso di norme di cui fa parte la norma conferente il diritto.
In ogni caso va però rispettato il principio gerarchico delle fonti e conseguentemente se si tratta di diritti la cui previsione normativa trova posto nella Carta Costituzionale, i limiti esterni non possono essere ricavati da norme di rango inferiore.
Affinchè l’esimente esplichi la sua efficacia scriminante è necessario che l’esercizio del diritto non ecceda il limen dell’esercizio legittimo.
Ciò implica che il soggetto deve fare “uso” e non “abuso” del diritto.
“Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è conferito”[5].
Si ha abuso in presenza di una deformazione della funzione obiettiva del diritto, che ne determina l’illiceità dell’esercizio.
Questa alterazione può inerire il mutamento della struttura dell’atto stesso o una condotta contraria alla buona fede o comunque lesiva della sfera giuridica altrui.
 
3.    Diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza
 
Il diritto di cronaca è costituzionalmente garantito, trovando esplicazione nell’articolo 21 cost. nella libertà di manifestazione del pensiero, che infatti ricomprende ogni prodotto dell’intelletto e ogni estrinsecazione di opinione.
L’articolo 21, dunque, come diritto ad informare e diritto ad essere informati.
I limiti cd. interni del diritto in questione sono: interesse sociale del contenuto, verosimiglianza alla realtà, riproduzione autentica e trasparente della notizia.[6]
E’ necessario quindi che la notizia sia conforme al criterio della “continenza”, ossia correlazione e proporzione tra il fatto, che sta a fondamento del giudizio critico, e il contenuto della critica stessa.
Limite esterno al diritto di cronaca è quello del rispetto della privacy del soggetto coinvolto nella notizia.
Si evidenzia così il conflitto tra interessi di pari rango.
Infatti il diritto alla riservatezza si annovera tra i diritti della personalità, che secondo alcuni trovano piena copertura costituzionale, secondo altri rinvengono nella Costituzione il loro referente ordinario, dovendo rinviare tuttavia alle altre fonti di diritto per la loro puntuale definizione.
In realtà la tutela della vita privata del soggetto deve essere garantita in quanto espressione necessaria della rilevanza costituzionale che la persona ha acquisito nel sistema costituzionale[7],
in forza dell’articolo 2 cost., dando garanzia ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale ed ogni esplicazione della sua personalità.
Se quindi il diritto alla riservatezza non può essere catalogato tra i diritti espressamente coperti da garanzia costituzionale, tuttavia non sembra potersi contestare la riconducibilità di tale diritto ai principi espressi dagli articoli 2 e 3 della costituzione.
Ergo la tutela della privacy deriva dalla tutela della persona, fulcro dell’intero corpus normativo, ed ancor più della Carta Costituzionale.
 
4.    Il diritto di cronaca nel trattamento di dati di natura procedimentale
 
Nel marzo 2007 il Garante per la Privacy ha adottato un provvedimento in materia di trattamento dei dati personali concernenti atti di indagine, successivo a quello del giugno 2006 diretto anch’esso ad una maggiore osservanza del Codice di protezione[8]. Si tratta della tanto discussa diffusione a mezzo stampa di intercettazioni telefoniche raccolte nell’ambito di indagini giudiziarie e che però spesso coinvolgono anche soggetti non indagati.
Vengono infatti pubblicate conversazioni telefoniche intercorse con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o brani che riguardano fatti personali e familiari o persone semplicemente lese dai fatti.
Si tratta tuttavia di ipotesi utili alla ricostruzione dei fatti illeciti ed alla incriminazione di soggetti apparentemente “irreprensibili” e non riconducibili altrimenti alle fattispecie delittuose.
Dunque Est modus in rebus sembra affermare il Garante, laddove precisa che, ferma restando la indiscussa utilità del mezzo di prova, sembra inadeguato l’attuale sistema di gestione di tali dati e di divulgazione degli stessi.
Anzi in determinate ipotesi sembrerebbero integrarsi violazioni degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo[9]
Il Garante richiama quindi i cronisti ad una “valutazione più attenta ed approfondita”, “più autonoma e responsabile”.
Nell’intervento del 2007, adottato in occasione del famoso procedimento di Potenza, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione con un divieto di violazione del provvedimento del 2006.
In realtà da una attenta lettura del codice deontologico dei giornalisti[10] emerge in modo evidente che una piena aderenza al testo da parte dei cronisti – si pensi in particolare agli articoli 6, 8 e 12[11]– non susciterebbe lo scandalo della diffusione di notizie e dati “sconvenienti” che tanto scandalizzano ed allo stesso tempo tanto sono acclamati dall’ audience, così morbosamente interessata a particolari poco rilevanti ai fini della giustizia.
Si crea così un circolo vizioso, che non solo lede la dignità dei soggetti coinvolti, ma anche il diritto di cronaca: ex art. 1 del codice deontologico, “in forza dell’art.21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure”.
Dunque sono i giornalisti ad essere chiamati in prima persona a rispettare non solo i diritti e la dignità delle persone interessate, ma anche la loro vocazione professionale.
 
 
 
Passalacqua Caterina
 
 
Bibliografia
 
 
(A cura di )M. Abate, Il Codice Penale commentato con la Giurisprudenza, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1990.
G.Fiandaca- E.Musco, Diritto Penale Parte Generale, 5^ ed., Bologna, 2007
G.Giacobbe, v. Diritto alla riservatezza, in Enc.dir., XL,p.1243 e ss., Giuffrè Editore, Varese, 1968.
G.Corrias Lucente, Le recenti prescrizioni del Garante, in Riv. inf. e informatica ,2007, 3, 592.
F. Mantovani, v. Esercizio del diritto di in Enc. dir., XV, p.627 e ss., Giuffrè Editore, Varese, 1969.
S. romano, v. Abuso del diritto, in Enc.dir., I, 165 e ss.,Giuffrè Editore, Varese, 1958.
 


[1] Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 1970 n.106, Trumpy e altri in Il Codice Penale commentato con la Giurisprudenza, a cura di Mario Abate, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1990.
[2] Ferrando Mantovani, v. Esercizio del diritto di in Enc. dir., XV, p.627 e ss., Giuffrè Editore, Varese, 1969.
[3] G.Fiandaca- E.Musco, Diritto Penale Parte Generale, 5^ ed., Bologna, 2007
[4] Ferrando Mantovani, v. Esercizio del diritto, cit.
[5] Salvatore romano, v. Abuso del diritto, in Enc.dir., I, 165 e ss.,Giuffrè Editore, Varese, 1958.
[6] “Il diritto di cronaca giornalistica può essere esercitato anche quando ne deriva una lesione all’altrui ripetizione purchè sussistano tre condizioni che si sostanziano nell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, nell’esposizione dei fatti contro i confini dell’obiettività, e nella verità obiettiva o verosimiglianza dei fatti narrati”. Cass.Pen., Sez.V, 1 ottobre 1983 n.7775, Bertoldi, in Il Codice Penale commentato con la Giurisprudenza, a cura di Mario Abate, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1990.
[7] Giovanni Giacobbe, v. Diritto alla riservatezza, in Enc.dir., XL,p.1243 e ss., Giuffrè Editore, Varese, 1968.
[8] Giovanna Corrias Lucente, Le recenti prescrizioni del Garante sulla pubblicazione di atti di procedimenti penali e la cronaca giudiziaria. Rigide interferenze tra privacy e libertà di informazione, in Riv. inf. e informatica ,2007, 3, 592.
[9] L’articolo 8 “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”recita: Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della su corrispondenza.
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
L’articolo 10 “Libertà di espressione” recita: Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articoli noti impedisce che gli Stati Membri sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità
Condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, pre la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
[10] Per esteso: Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996 n.675, pubblicato sulla G.U. n.179 del 3/8/1998.
[11] Si tratta rispettivamente di “Essenzialità dell’informazione”, “Tutela della dignità della persona”, “Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali”.

Passalacqua Caterina

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