Il diritto umanitario, o diritto internazionale umanitario (DIU), è un insieme di norme internazionali destinate a regolare i conflitti armati, con l’obiettivo di limitare gli effetti delle ostilità su persone e beni. La sua funzione principale è tutelare coloro che non partecipano o hanno cessato di partecipare alle ostilità, garantendo il rispetto della dignità umana anche in situazioni di guerra.
Indice
1. Origini storiche
Le origini del diritto umanitario risalgono al XIX secolo, con l’adozione della Prima Convenzione di Ginevra del 1864, ispirata dall’opera di Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa. Da allora, il diritto umanitario si è evoluto, adattandosi alle trasformazioni dei conflitti e alle nuove esigenze di protezione.
2. Fonti principali
Le principali fonti del diritto umanitario includono:
- Le Convenzioni di Ginevra (1949) e i loro Protocolli aggiuntivi (1977, 2005):
- Prima Convenzione: protezione dei feriti e dei malati sul campo di battaglia.
- Seconda Convenzione: protezione dei feriti, malati e naufraghi in guerra marittima.
- Terza Convenzione: trattamento dei prigionieri di guerra.
- Quarta Convenzione: protezione delle popolazioni civili.
- Il diritto consuetudinario, che integra e amplia le norme scritte, applicandosi anche in contesti non coperti da trattati.
- Altri trattati specifici, come:
- La Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali.
- La Convenzione sulle armi chimiche (1993).
- Il Trattato sulle armi nucleari (2017).
3. Principi fondamentali
Il diritto umanitario si basa su alcuni principi fondamentali:
- Distinzione: è obbligatorio distinguere tra combattenti e civili. Gli attacchi devono essere diretti esclusivamente contro obiettivi militari.
- Proporzionalità: è vietato l’uso della forza che possa causare danni sproporzionati ai civili rispetto all’obiettivo militare perseguito.
- Necessità militare: le operazioni devono essere strettamente necessarie per ottenere un vantaggio militare.
- Umanità: vieta trattamenti crudeli, torture e attacchi indiscriminati.
4. Ambito di applicazione
Il diritto umanitario si applica esclusivamente durante i conflitti armati e si distingue in:
- Conflitti armati internazionali: tra Stati.
- Conflitti armati non internazionali: tra un governo e gruppi armati o tra gruppi armati.
Non regola invece:
- Le tensioni interne o situazioni di emergenza non belliche, come rivolte o manifestazioni.
5. Protezione dei soggetti vulnerabili
Il DIU tutela in modo specifico:
- I civili: devono essere protetti da attacchi diretti e violenze, come omicidi, stupri e deportazioni.
- I feriti e i malati: devono ricevere cure senza discriminazione.
- I prigionieri di guerra: devono essere trattati con umanità, senza atti di violenza o intimidazione.
- I beni culturali e ambientali: devono essere preservati il più possibile dalle distruzioni belliche.
6. Violazioni del diritto umanitario
Le violazioni gravi delle norme del diritto umanitario costituiscono crimini di guerra, perseguibili da tribunali nazionali o internazionali, come la Corte Penale Internazionale (CPI). Esempi di crimini di guerra includono:
- Attacchi intenzionali contro civili.
- Uso di armi proibite, come mine antiuomo o bombe a grappolo.
- Tortura e trattamenti inumani.
7. Sfide attuali
Il diritto umanitario si confronta con molteplici sfide, tra cui:
- Conflitti asimmetrici: spesso coinvolgono attori non statali, come gruppi terroristici, che non rispettano le norme.
- Nuove tecnologie belliche: droni, armi autonome e cyber warfare pongono problemi di applicazione e interpretazione delle norme.
- Difficoltà nell’applicazione: in molte aree di conflitto, la mancanza di controlli e sanzioni rende difficile garantire il rispetto delle norme.
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