Il divieto di detenere armi e munizioni deve essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento?

Il divieto di detenere armi e munizioni deve essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento quando il pericolo di abuso per la sicurezza pubblica  non sia immediato.

 

Con la sentenza segnalata , il T.A.R. Campania- Salerno ha evidenziato  che , qualora il pericolo di abuso per la sicurezza pubblica sia solo astratto e non immediato, il provvedimento prefettizio che vieta la detenzioni di armi deve essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 L.n.241/90.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha rilevato che non sussistevano  le “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990, avrebbero potuto legittimare la  omissione procedimentale del preventivo avviso di avvio del procedimento all’interessato, in quanto la condotta da cui l’Amministrazione , nella fattispecie, ha desunto il pericolo di abuso integrava solo un mero ed astratto pericolo di attentato al bene tutelato della sicurezza pubblica, senza fornire concreti elementi dimostrativi della sua immediata o imminente compromissione.

La stessa Amministrazione procedente non aveva assolto all’obbligo di indicare sufficienti ragioni giustificative della suddetta omissione, essendosi limitata a richiamare a tal fine la “necessità di procedere celermente all’emanazione del presente provvedimento – al fine di assicurare immediata esecuzione alla sottrazione delle armi”, identificando erroneamente l’effetto del provvedimento limitativo, consistente nella sottrazione al ricorrente della disponibilità delle armi in suo possesso, con la ragione della sua indifferibile adozione.

Il Tribunale ha ,inoltre, precisato che, nel caso di  specie,  la partecipazione procedimentale del ricorrente avrebbe apportato un utile contributo all’istruttoria procedimentale, potendo essa svilupparsi, tenuto conto della caratteristica discrezionale del provvedimento impugnato, sul piano sia della idoneità delle modalità di custodia delle armi attuate in passato sia della individuazione di quelle, di carattere migliorativo, eventualmente adottabili e tali da fare venir meno il temuto pericolo di abuso delle armi da parte dell’interessato.

Sentenza collegata

612107-1.pdf 279kB

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Avv. Iride Pagano

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