Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 00351 del 14.02.2022 conferma quanto già rilevato in sede cautelare e precedentemente affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3035 del 13.04.2021. Seppur non vi siano molte decisioni sulla questione in commento comincia a farsi strada una giurisprudenza che conferma la illegittimità ad usufruire di un assegno di ricerca al concorrente che risulta vincitore di un bando quando già usufruisce di altro assegno.
La vicenda
La questione si sviluppa in seguito alla pubblicazione del bando da parte di una Pubblica Amministrazione, nello specifico un ente di ricerca, per la concessione di un assegno al fine di effettuare attività di ricerca su una determinata materia ben specificata, nell’ambito di un programma predeterminato.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, risulta vincitrice la concorrente che già usufruisce di altro assegno di ricerca. Il concorrente secondo classificato adisce il TAR chiedendo di annullare i provvedimenti impugnati e nello specifico, oltre alla graduatoria, il provvedimento con il quale viene conferito l’incarico alla vincitrice prima classificata, censurando con il primo motivo di ricorso la violazione dell’art. 22 co. 3 Legge n. 240/2010 in virtù del quale l’assegno non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
Costituendosi in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, ritiene che parte ricorrente non coglie nel segno richiamando l’art. 22 poiché le norme stabiliscono il divieto di cumulo tra assegni di ricerca al netto dei requisiti di partecipazione ad un concorso. Peraltro l’avviso di selezione disponeva la non cumulabilità con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ma ciò non integrava la condizione di ammissione al concorso.
Costituitasi in giudizio la controinteressata, poneva l’accento sulla diversità tra assegno di ricerca e borsa di studio, evidenziando la diversità dei contratti.
Parte ricorrente, censurando l’operato dell’Amministrazione resistente, riteneva illegittima la mancata esclusione dalla selezione dell’assegnista poi risultata vincitrice ed esponeva che già il C.d.S. con la sentenza n. 3035 aveva ricordato l’illegittimità del vincitore in un caso simile, ma vieppiù in quanto il Supremo Consesso aveva affermato che il divieto di cumulo deve essere inteso come ostativo anche alla presentazione della domanda al nuovo bando.
L’Avvocatura, dal canto suo, pone l’accento su un errore di fondo di parte ricorrente. La considerazione prende spunto dal fatto che colui che è titolare di un assegno di ricerca non è impossibilitato a partecipare al nuovo bando, ma deve soltanto, dopo l’auspicata vittoria, compiere un atto elettivo decidendo così a quali studi dedicarsi, se quelli in corso o quelli auspicati, così come ribadito già dal TAR Lazio, Roma, III Sez. 28.12.2019, n. 02895 affermando appunto <<la possibilità di scelta in capo al vincitore che si trovasse eventualmente nella condizione di cumulo>>. Imporre una sorta di sbarramento a partecipare ad altre selezioni a chi già usufruisce di altro assegno è irragionevole ed in contrasto con i principi generali dei concorsi. Insiste l’avvocatura: va da sé che lo stesso concetto di incompatibilità, genera una condizione valutabile solo al momento in cui si verifica il fatto e quindi impone una scelta solo e soltanto ex post.
La decisione del TAR
Il Giudice Amministrativo di primo grado dapprima chiarisce che l’art. 22 con la formula “borse a qualsiasi titolo conferite” non lascia scampo, in quanto seppur ritenendola una dicitura atecnica deve essere intesa come estensiva e quindi ritiene che assegno di ricerca e borsa di studio siano ahimè la stessa cosa. Continua ritenendo di non doversi discostare dal massimo organo amministrativo che già si era espresso pochi mesi prima, perché è inequivocabile il tenore letterale dell’art. 22 co. 3 Legge 240/2010. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio e ciò deve essere inteso nel senso che colui che già ha un assegno di ricerca non può neanche presentare la domanda per la nuova selezione seppur basata su criteri di ricerca diversi.
Al GA quindi poco importa che tra borsa di studio e assegno di ricerca vi siano delle sostanziali differenze: la prima finalizzata al proseguimento e completamento della formazione post-lauream, tramite l’approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche, mentre il secondo oltre all’aspetto formativo ha anche un aspetto di produzione riconosciuta di attività di ricerca che rientra in una sorta di attività lavorativa. A riprova di ciò vi è il fatto che l’assegno di ricerca è molto impiegato anche nell’ambito privato [1]. Da non trascurare l’aspetto economico, dove l’assegno ha un capitale maggiore rispetto alla borsa.
Diversamente, prendendo spunto proprio dalla citata diversità degli istituti, il giudice di prime cure amministrative avrebbe potuto tener conto che la vincitrice, già titolare di assegno, ha partecipato ad una selezione di un assegno di ricerca e non ad un bando per una borsa di studio, giungendo così alla decisione che la partecipazione della vincitrice era certamente legittima, rinvenendo in capo alla stessa, in seguito alla vittoria della selezione, la facoltà di scelta. Per quanto qui di interesse, il bando stabiliva l’inizio del nuovo assegno di ricerca circa un mese dopo la scadenza di quello a cui la vincitrice era già legata.
Note:
[1] Fonti: Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e CSER (Coordinamento Sindacale Enti di ricerca) che da sempre opera nell’ambito della CONFEDIR (Conferenza Autonoma dei Dirigenti Quadri e Direttivi della Pubblica Amministrazione). Il CSER è stato fondato in origine da un gruppo di ricercatori e tecnologi di provenienza ex IRSA-CNR
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